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personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappre- sentarli, i diritti che credono di avere a riforma, esenzione 0 dispensa.

Questi diritti, e tutti i reclami ed eccezioni per parte dei sindaci, degl’iscritti e dei loro rappresentanti, sono menzio- nati nella lista d’estrazione.

Art. 47. Il commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformitá che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell’arte, dichiararsi evidente- menfe insanabili.

Tali deformitá saranno descritte nell’elenco delle infermitá che esimono dal servizio militare, da compilarsi per l’esecu- zione della presente legge,

Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gl’iscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio.

Art. 48. 1 giovani chiedenti riforma per inabilitá al servi- zio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente ar- ticolo 47, sono rimandati all’esame del Consiglio, annotando sulla lista d’estrazione gli allegati motivi di riforma.

Art. 49. Sorgendo sospetto di malattie o deformitá simu- late o maliziosamente procurate, il commissario di leva ne fa risultare sulla lista di estrazione, affinchè il Consiglio vi provveda in conformitá della legge.

Art. 50, Il commissario di leva dichiara inabili al servizio gl’iscritti di statura inferiore a quella prevista dall’articolo 78, e rimanda gl’iscritti della statura accernata nell’articolo 81 al Consiglio di leva, il quale pronunzierá il rinvio dei medesimi alla prima ventura leva, qualora, in ragione del loro numero, dovessero far parte del contingente.

Art. 51. Le decisioni del commissario di leva, alle quali ricusasse d’aderire l’ufficiale dei carabinieri reali assistente all’operazione, od il sindaco del comune a cui appartiene l’i- scritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del Consiglio di leva.

Art. 52. Immediatamente dopo l’esame degl’iscrilti di un mandamento, il commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d’estrazione colle decisioni da Ini prese in ordine a ciascun iscritto, e la sottoscrive unitamente ai sindaci dello stesso mandamento.

Art. 53. Gl’iscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio, qualora abbiano re- clan a proporre intorno alle seguite operazioni di leva, e dell’obbligo di presentarsi che incumbe, sia a coloro che furono rimandati alla decisione del Consiglio medesimo, sia a tutti quegli altri che richiedono esenzione, dispensa 0 riforma. “I

Sezione VI. — Dell’esame definitivo e della designazione.

Art. 54. Le amministrazioni delie cittá capoluoghi di pro- vincia provvedono apnosito locale, colle suppellettili ed ac- cessorii relativi per la riunione dei Consigli di leva.

Art. 55. Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i sindaci, assistiti dai segretari comu- nali, nell’interesse dei loro amministrati, come pure tutti gli iscritti che nel primo esame ebbero ordine di presentarsi al Consiglio, ovvero intendono di far valere ragioni di reclamo o diritti ad esenzione, riforma o dispensa.

Soltanto per le domande di esenzione o di dispensa è in facoltá degl’iscritti di farsi rappresentare. Il Consiglio di leva considera come presenti coloro che non intervengono o non si fanno rappresentare.

Art. 56. All’aprirsi della prima seduta del Consiglio, il commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun

SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti — Vol, L 8

mandamento, corredata delle opportune annotazioni e dei re, lalivi documenti. : AI Consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modifi-

«care od annullare le decisioni del commissario di leva.

Art. 87. Il Consiglio procede poscia all’esame individuale definitivo di tutti gli iscritti che ebbero l’ordine di presen- tarsi, o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami.

Art. 58, Il Consiglio procede dapprima all’esame degl’i- scritti che domandano riforma, dispensa od esenzione.

Pronunzia l’esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 2 e 3.

Nei casi di riforma procede all’esame personale degl’iscritti, in presenza del sindaco, per mezzo dei medici e chirurghi chiamati alla seduta.

I casi di dispensa e di esenzione sono giudicati sulla pro- duzione di documenti aatentici, e, in mancanza di documenti, sopra l’esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sull’at- testazione di tre padri di famiglia sottoscritti all’atto, domici- liati nello stesso comune, e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo,

Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giu- stificarè per tempo i suoi diritti all’esenzione o dispensa, il Consiglio gli concede dilazioni a presentarsi sino alle opera - zioni completive.

Art. 59, Tatti gli altri iscritti sono designabili, ela loro de- signazione è fatta dal Consiglio, secondo l’ordine in cui sono posti sulla lista d’estrazione.

Art. 60. Giscritti designati che, per qualsiasi motivo, non possono imprendere il servizio militare prima del chiudi- mento della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che, negli anni successivi, il Consiglio di leva abbia deciso essersi da essi soddisfatto al- l’obbligo della leva, ovvero essere trascorso il termine stabi- lito pel rinvio d’anno in anno alle venture leve,

Art. 61, Sono senza piú designati i giovani sottrattisi all’i- scrizione, scontata, nei casi preveduti dall’articolo 169, la pena loro imposta, come pure i colpevoli dei reati definiti negli articoli 172, 173,

Art. 62. Gl’iscritti che siano cancellati dalle liste di leva, riformati o esentati definitivamente o dispensati, non vanno piú soggetti a designazione, se non è che venga posterior- mente a risultare essersi le cancellazioni, le riforme, esen- zioni o dispense ottenute con falsi documenti, o infedeli, o per corruzione, 0 per il reato definito all’articolo 173.

Art. 63. Allorquando iscritti designati per far parte del contingente, nei dieci giorni posteriori alla ‘designazione, porgano reclami ai magistrati ordinari sulla legalitá di loro designazione, per motivi di cittadinanza, di domicilio, di etá, di diritti civili o di figliazione, si sospenderá ogni decisione a loro riguardo sino all’emanazione del giudizio.

Qualora la sentenza venga protratta oltre il termine asse- gnato per le cperazioni completive della leva in corso, i re- clami sono suppliti con ulteriori designazioni, e, occorrendo, mandati iscrivere in capo lista della prima ventura leva in dipendenza del proferito giudizio.

Art. 64. Le questioni, di cui nell’articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d’urgenza, dal tribunale della provincia in cui siede il Consiglio di leva, in contrad- dittorio dell’intendente della provincia, salvo rispettivamente l’appello, e salvo pure il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunziata in grado d’appello. L’intendente è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrá luogo di mandato.