Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/95

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nipote unico o primogenito di madre od avola tultora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di etá;

4° Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il mag- gior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate al numero 2;

b° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello ab- bia estratto un numero minore e sia in condizione di pren- dere il servizio militare, salvo che all’uno fra costoro com- peta l’esenzione per altro titolo,

Le esenzioni, gi cui ai numeri 1, 2,5 e 4, devono essere

richieste con atto autentico dai membri della famiglia, a fa- |

vore dei quali è accordata l’esenzione,

Art. 87. È parimente esente l’inseritto che abbia un fra- tello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest’ultimo:

1° Non risuiti nelle condizioni definite nell’articolo 112, e nou serva nella qualitá di affidato che abbia terminata Ja ferma di soldato anzisno o di assoldato, di surrogato ordina- rio o di designato per iscambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall’articolo 156;

2o Non sia addetto al corpo Reali Equipaggi nella qualitá di marinaio di rinforzo o di supplemento in tempo di pace;

3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltrela du- rata del’assento ordinario o per punizione in un corpo disci- plinare;

4° Non sia assentato come renitente o per disposizione pe- nale.

Art. 88. È pure esente l’inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1° In ritiro per ferite o per infermitá dipendenti dal ser- vizio;

2° Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle con- dizioni di cui all’articolo precedente;

3° Morto mentr’era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermitá dipendenti dal servizio;

4° Morto mentr’era in riforma per ferite ricevute o per in- fermitá dipendenti dal servizio.

L’esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualitá di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario 0 di assentato per iscambio di numero.

Art, 89. Le esenzioni, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, ponno essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi,

Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siensi invocate da inscritti aventi diritto a profittarne, quand’anche riformati o dispensati, purchè siano tuttora vivi.

Art. 90. Sono anche ammessi ad invocare il diritto d’esen- zione:

4° 1 capi di lista rimandati alla prima ventura leva pei mo- tivi espressi negli articoli 79 e 81;

2° Gli ommessi e gli aggiunti, di cui all’articolo 28, purchè il diritto ad esenzione loro competesse all’epoca della chia- mata della loro classe.

Art. 91. Non possono conseguire l’esenzione :

1° Gli spurii e coloro a cui si applichi l’articolo 172 del Co- dice penale;

2° I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 92, I figli adottivi godono dei diritti all’esenzione so- lamente nella loro famiglia di origine.

Art. 93. Nello stabilire il diritto di un inscritto all’esen- zione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1° I membri di essa che sono ciechi d’ambi gli occhi, sordu- muti o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti, non ponno reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

9° Quelli che sono affetti da tali infermitá permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolu- tamente inabili a lavoro proficno;

4° Quelli che, condannati ai lavori forzati, siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dall’epoca in cui si stabilisce il diritto del- inscritto all’esenzione.

La circostanza definita nel numero 3 nen è presa in consi- derazione dal Consiglio di leva, se fin dal primo esame, di cui ali’articolo 46, non è esibito al commissario di leva un ordi- nato di notorietá del Consiglio delegato dal quale la medesima consti.

Art. 94. Nello stabilimento del diritto all’esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati, per sentenza defi - nitiva, a termini del Codice civile; cessando questi motivi prima che l’inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua etá, cesserá l’effetto della conseguita esenzione.

Art. 95, Il militare ascritto alla seconda categoria del con- tingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di con- gedo assoluto, tostochè il fratello sia assentato.

In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esen- zione per l’applicazione dell’articolo 87.

Art. 96. H sott’ufficiale, caporale o soldato, ascritto all’e- sercito od al corpo Real Navi può, in via di grazia, ed in tempo di pace, ottenere dal Re l’assoluto congedo, quando, per eventi sovraggiunti in famiglia, posteriormente all’assento risulti:

1°. Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fra- tello abile al lavoro, e maggiore di sedici anni;

2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di etá;

5° Unico figlio maschio di padre cieco d’ambi gli occhi;

4° Unico figlio maschio, e, in mancanza di figli, unico ni- pote di madre od avola tuttora vedova;

3° Primogenito d’orfani di padre e di madre, minorenni ed indivisi.

Art. 97. Non possono aspirare al favore concesso dalParti - colo precedente i surrogati ordinari, gli scambi di numero, gli assoldati e gli assoldati anziani.

Sono esclusi dallo stesso favore i militari che risultino nelle circostanze definite dall’articolo 128.

Sezione III. — Delle dispense.

Art, 98. Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente, ristrettivamente alla proporzione nel pre- sente articolo determinata, gl’inscritti che siano:

4° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica, richiamati ante- riormente all’estrazione dai vescovi di loro diocesi ;

2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunioni reli- giose tollerate nello Stato, richiamati, come nel precedente numero, dai superiori della loro confessione.

Per la dispensa degli alunni, contemplati nel numero 4, i vescovi potranno richiamare un numero d’inscritti in propor-