Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/104

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La questione non viene perciò a mutarsi: il diritto di pro- prietá esiste, e si estende allo intiero asse ereditario ; la dif- ferenza tra il caso di esistenza od ‘inesistenza di debiti si ri- duce per l’erede all’eventualitá di un maggiore o minore profitto,

La non deduzione dei dubiti è pure appoggiata ad un’altra considerazione di non lieve momento, la quale consiste in ciò, che una tale disposizione di legge trova in se stessa la sua piena esecuzione, laddove pur troppo è constatato dal fatto quanta sia stata finora la difficoltá di eseguire in tal parte la legge vigente, quanto discapito ne sia ridondato alla pubblica finanza quanti distubi sí all’amministrazione che ai contribuenti in un quasi continuo stato d’ostilitá fra di loro.

L’odiositá delle leggi fiscali proviene d’ ordinario, non iagto dalla quotitá delle tasse, quanto, e viemaggiormente, dalla difficoltá di riseuoterle, dalle incertezze e dalle mole- sîie cui possono dere origine ; ond’è che il legislatore deve porre ogni studio nel ridurre i suoi precetti alla massima semplicitá, pregio questo che acquisterá senza dobbio la nuova legge, per effeito della non deduzione dei debiti,

Prescindendo dalle addurre altri argomenti a sostegno ‘di un sistema, che ha fatto buona prova in altri Stati d’Eu- ropa, e segnatamente in Francia, terminerò coll’usservare, che la sua adozione fra noi non dovrebbe essere posta in forse se dopo aver ponderate fe ragioni di diritto e di econo» mia politica, sulle quali è fundato, si rivolge l’atienzione allo stato finanziario del paese, che reclama altamente l’equili- brio fra l’entrata e le spese.

Nella Camera elettiva si agitò la questione sul punto di e- simere 0 di colpire di tassa le cedole del debito pubblico dello Stato,

Prevalse il giudizio che si avesse a mantenere l’eccezione giá accordata a tai titoli di credito dalla legge in vigore, sia per ragione di opportunitá, sia per non essere sperabile dalla loro imposta un vantaggio di rigazrdo, attesa la modica quan- titá delle cedole nominative, in confronto di quelle rilasciate al portatore, le quali in massima parte sfuggirebbero all’a- zione del fisco.

Le frodi che si erano verificate pel fatto dell’altra esen- zione accordata dalla legge del 1851 a favore delle ereditá, in linea retia, di un valore non eccedente le lire 2000, ave- vano indotto il Ministero a proporre l’abolizione dell’ecce- zione medesima.

Se non che la Camera volle ancora mantenere una parte di favore alla classe meno agiata, e votò quindi la esenzione della tassa per le ereditá non eccedenti le lire 1000.

Per to contrario era stata riprodotta dal Ministero l’ecce- zione riguardo ai lasciti per la celebrazione degli affici reli- giosi ; e la Camera, adottando il parere della Commissione, secondo il quale tale misura aprirebbe Vadito alle frodi e contrasterebbe d’altronde col principio della"non deduzione dei debiti, stimò conveniente di eliminaria,

Nel rimanente le disposizioni relative al ramo delle suc- cessioni sono la quasi conforme riproduzione di quelle san- cite colla citata legge 17 giugno 1851.

Il Ministero, nel riordinare la tariffa di emolumento giudi- ziario, si credette in dovere di preoccuparsi non tanto del- l’interesse della finanza, quanto di quello dei cittadini, avuto riguardo all’oggetto che si tratta di imporre.

Quindi pensò di apportarvi alcune importanti modificazioni, le quali tendessero al detto fine, ed a resdere piú agevole Pe-eguimento delle relative disposiziuni,

La prova del vantaggio che apporta ai coutribuenti la ta-

riffa anzidetta risulta dalla soppressione del diritto di si-

gilfo, dalla riduzione della tassa proporzionale all’uno per

cento in tuttii gradi di giurisdizione, e dalla diminuzione dei due terzi del diritto fisso imposto sulle sentenze dei giudici di mandamento.

Signori, noa aggiungo altre parole per raccomandare ai vostri suffragi questo progetto di legge : non dehbo però tra- lasciare di pregarvi di ammetterlo d’argenza alle vostre de- liberazioni, sí per la strettezza del tempo, sí per l’importanza del progetto stesso, la cui piú pronta attuazione è richiesta dalla innegabile necessitá di far cessare il disavanzo del bi- lancio finanziario.

. Modificazioni al progetto della Commissione, approvate dalla Camera.

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TASSE DI INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.

Soppressi i due ultimi alinea dell’articolo 3. Art. 20, La domanda interrompe la prescrizione solo contro la parte che la promuove.

TITOLO II.

DELLE TASSE D’INSINUAZIONE.

Caro I. Disposizioni generali.

Art, 29, I diritti dovuti sugli atti soggetti all’insinuazione saranno a carico, ecc., come nell’articolo della Commissione.

Art, 30. I diritti per gli atti non soggetti, ecc., come nel. ,

Parlicolo 30 della Commissione.

Art. 32. Primo paragrafo identico all’arcicolo 32 della Commissione.

Potrá tuttavia estendersi anche in foglio a parte da unirsi alla suddetta copia, munito della stessa firma e certificazione,

Negli atti, ecc., come nello stesso articolo della Cummis= sione.

Capo II

Disposizioni particolari per l’insinuazione degli atti esteri.

Art. 56. L’originale o la copia nen potranno insinuarsi se non saranno rivestiti del bollo straordinario 0 del visto per bollo.

TITOLO II

DELLE TASSE DI SUCCESSIONE.

Art. 66. Sono esenti dalla tassa;

4° Le successioni in linea ascendentale e discendentale, il cui valore complessivo non ecceda ie lire 1000;

2° Le rendite del debito pubblico dello Stato;

5° I lasciti di sogame o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l’anno dalla morte del testatore.

Art. 68. La consegna delle successioni ed altre liberalitá, di cui all’articolo 64, è obbligatoria per gli eredi, e non es- sendovi eredi, pei legatari, pei donatari, 0 loro tutori, cura- tori, esecutori testamentari ed altri amministratori, compresi