Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/109

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sopratutto nel sistema che trattasi di riprodurre presso di noi, e ciò senza commozieni o reiuttanze, per cui rimase in- concusso nei tanti mutamenti e governativi e legislativi che si succedettero colá iu quel periodo di tempo.

A chi poi serba memoria dei fatti della dominazione fran- cese in questi Stati nel non breve spazio di quattordici anni, è noto che l’osservanza recatavi colla legge del 22 frimaio, anno VII, fu costante e pacifica, e che punto non ne risul- tarono effetti rovinosi. Vuolsi quindi sperare che la stessa cosa succederá in oggi quando l’opinione generale, che sin d’ora è in grado di apprezzare i bisogni finanziari della na- zione, essendo piú ampiamente illuminata iniorno ai prin- cipii che regolano questa materia, giudicherá che se la die sposizione di cui si tratta è rigorosa, non è per allro nè in- giusta, nè irrazionale.

Nè vuolsi ommettere che contribuiranno efficacemente a quel desiderabile risultamento la temperanza e la saggezza delle istruzioni del signor ministro delle finanze agli agenti demaniati, che ad esempio di quelle diramate in Francia pel consimile servizio valgono a scansare nell’eseguimento della legge, e massime in riguardo alle consegne delle successioni odiose e vessatorie indagini, essendo pur sempre minor male qualche lieve sottrazione d’introito all’erario, che un sistema di fiscalitá che nella pluralitá dei casi non riesce poi se non a procurare al Governo l’animadversione dei cittadini. Giova intanto sperare che verrá un tempo in cui la condizione dello Stato consenta ad un sollievo pei contribuenti, e che questa legge fiscale pctrá anche cssere modificata,

Non parve poi opportuno di consigliare al Senato qualche temperamento sul proposito della detrazione o no dei de- biti, e ciò sia con nuove combinazioni, sia nel senso degli emendamenti sostenuti in altro recinto per far luogo alla de- {razione sull’importo dei soli valori mobiliari, o nei casi di alienazione entro un dato termine di beni stabili dell’ereditá,

‘ od ancora, in altro senso, per le successioni dei commer-

cianti; avvegnachè i temperamenti che volessero introdursi avrebbero sempre in sè un carattere di eccezionalitá, € non farebbero che generare un malcontento nel maggior numero dei contribuenti che non potrebbero goderne.

Riunendo finalmente le consideraziori di vario ordine sopra spiegate, la maggioranza della Commissione, sebbene non fosse unanime nell’assentire al progetto di legge pel solo ri- spetto al principio legale in primo luogo invocato e discusso, si trovò tuttavia pressochè concorde neil’ammetterlo per le ragioni di opportunitá e convenienza poc’anzi sviluppate, le quali impongono di non negare nè ritardare al Governo i mezzi che implora per provvedere al ristauro delle finanze dello Stato,

Uca minoranza poi, per quanto cencorresse nello stesso vivo desiderio, credendo potersi soddisfare in altro modo al- l’intento colla legge medesima, non ha creduto di poter con- sentire a questa parte del progetto.

Risolute cosí le gravi questioni cui dava luogo il poc’anzi citato articolo del titolo I del progetto di legge, progredendo nella disamina delle rimanenti sue parti, si ritiene che nel titolo Il sono classificate in tre distinti capi le disposizioni ri- guardanti la tassa d’insinvazione.

Nel capo I, sotto Ja rubrica Disposizioni generali, si danno le regole di tassazione per varie specialitá di patti contrat- tuali; è determinato a carico di chi cada lo sborso delle tasse rimpetto all’erario, rimanendo ben inteso salva, per quanto sia fra le parti, qualunque diversa stipulazione al proposito; si ragguagliano alle disposizioni della legislazione generale le definizioni degli oggetti mobiti per disposizione dell’uomo

o della legge; si determinano ie forme e l’efficacia dejle di- chiarazioni delle parti in ordine ai valori non risultanti in cifra precisa dagli atti; si dispone pei casi che siano dovuti supplementi di tasse, 0 penalitá di sopratasse, regolando pure i termini per gli atti occorrenti in tati casi, come sí in quelli di rimborso ai contribueu!i di quanto fosse stato da essi ri- scosso oltre il dovute, con dichiarazioni inoltre sui periodi di prescrizione che possono invocarsi dai debitori ; sí tracciano i doveri dei potai ed altri officiali pubblici iu riguardo alVin- sinuazione degli atti, procurando di guarentire l’erario contro i fatti dell’inosservanza della legge in tal parte,

Le disposizioni contenute in detto capo, che formano il soggetto degli articoli dal 2% al 47 inclusive del progetto, ri- producono sostanzialmente quelle dei vari ordinamenti sulle tasse d’insinuazione emanate «al loro ristabilimento nel 184% in poi, aggiuntevi, ridotte a precelti legislativi, le massime piú essenziali e di piú frequente applicazione sorte, come giá si disse, dalla giurisprudenza camerale nell’interpretazione degli ordinamenti stessi nel lungo periodo della loro osser» vanza, giurisprudenza riscontrata conforme per io piú a quella della Corte di cassazione di Francia nei casi analoghi.

Riconosciuta la bontá di tali sorgenti, la Commissione non truvò l’occasione di utili rilievi da suttoporsi al Senato, salvo in riguardo a pochi articoli del progetto, dei quali sará fatta parola in appresso.

E per altro da segnelarsi una disposizione nuova conse» gnata all’articolo 28, colla quale è stabilito che gli atti Lras- lativi di proprietá immobiliaria pei quali siasi pagata la tassa proporzionale di mutazione, saranno esenti dal diritto di tra- scrizione ipotecaria quando vengano presentati a.questa for- malitá.

Siffatta disposizione venne tolla ad esempio dalla legisla» zione francese, e mentre concorre a giustificare in qualche modo l’aumento della tassa di mutazione recato dalla nuova tariffa, soccorrendo cosí ai bisogni dell’erario, sosfanzial- mente non riesce d’aggravio a quei contraenti che vogliono meglio provvedere alla sicurezza del loro acquisti coll’ademe pimento delia formalitá della trascrizione. Essa offre poi il vantaggio di rendere piú frequenti le trascrizioni, con pro- fitto generale del credito immobiliare.

Nel successivo capo II si trovano espresse dall’articolo 48 al BY inclusivi alcune disposizioni particolari per l’insinua- zione degli atti esteri.

Previa la definizione di simili atti, coll’indicazione di quelli che pel loro contenuto debbono senza piú venire insinuati, e di queili che vogliono esserlo prima che se ne faccia uso in questi Stati, il progetto chiarisce i casi nei quali è inteso farsi uso degli atti e scritture passate all’estero ; indica i ter- mini per l’adempimento della formalitá dell’insinvazione, e stabilisce le penalita che possano incorrersi a tale riguardo; porge alcune regole speciali relative all’insiuuazione degli atti esteri anteriori alla presente legge; provvede infine ai casi di atti estesi in altra lingua che non litaliana e la fran- cese, acciò se ne faccia una traduzione autentica in una delle dette due lingue, da rimanere pui unita all’atto che s’insinua.

In quanto poi agli uffici presso ai quali hanno da insinuarsi gli atti di che si îratta, sono essi designati nell’articolo 1427 del Codice civile,

Le disposizioni contenute in questo capo furono, per lo piú, desunte dalle RR. PP, del 30 luglio 1840, e la loro cone venienza venne giá dimostrata da una lunga pratica, per cuí non eccorsero alla Commissione osservazioni in praposito.

Sussegue il capo III che, ne’ suoi articoli dal 60 al 63 in- clusivo, racchiude opportune e giá praticate disposizioni ec