Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/121

Da Wikisource.

tivo, quale venne concedato dalla vigente legge del 2 gen- nilo 183, non può in definitiva produrre un risultato me- glia sodfisfacente, pel motivo essenzialissimo che manche- rebhero quasi sempre al Ministero ed al tribunale ammini. strativo contenzioso gli elementi per pronunciare una piú fondata decisione, conviene riconoscere che sia preferibile il non ammettere ulteriore. reclamo contro i riparti cosí sanciti.

Il benefizio che si otterrá da questa disposizione sará quello di antivenire spese e liti, ed ovviare a discussioni che sovente ingenerano discordie fra i comuni della stessa provincia.

L’articolo 7 del progetto, contemplando il caso in cui siasi fatto luego alla riduzione del canone assegnato ad un co- mune, provvede acciò la somma detratta sia ripartita fra i vari esercenti, avuto riguardo elle speciali loro condizioni, autorizzando però il comune stesso a prelevare a suo favore Ja quota corrispondente a quanto non avesse potuto distri- buire.

Lo scopo di questa disposizione si è il dare mezzo ai Consigli delegati di ridurre le quote meno giuste assegnate agli eser- centi, dopo però avere giá dedotta la detta somma a fa- vore del comune la quota che precedentemente non fosse stata distribuita, e che ancora mancasse al compimento del canone ridotta.

Cosí operando, avverrá il piú delle velte che tutti o la maggior parte degli esercenti profitteranno della riduzione del canone, ma potrá pure succedere che le quote assegnate agli esercenti nou siano ridotte, e ciò quando il complesso delle medesime non raggiungesse l’intiero canone; questa disposizione apparendo giusta, non s’incontrò difficoliá nel- Pammelterla,

Assai grave, sia pel principio che viene ad introdursi, sia per le conseguenze che ne possono derivare, fu ravvisata la disposizione contenuta nell’articolo 8 del progetto, pel quale si dichiara che nel caso in cui i mezzi, accordati ai comuni dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1855 per rimbor- sarsi del canone e delle relative spese di amministrazione, siano assolutamente insufficienti, i medesimi possano essere autorizzati a sovrimporre alle contribuzioni dirette per la somma sireliamente necessaria per compiere il loro conlin-

‘gente.

Tale nuova disposizione del tutto contraria a quanto espli- citamente prescrive, come giá fu superiormente accennato, l’articolo 25 della vigente legge 2 gennaio 1853, tende a sna- turare l’indole di questa imposta, giacchè da indiretta, quale è, verrebbe converlita in imposta diretta per la parte che a queste si sovrimporrebbe.

La importanza di queste considerazioni non isfuggi al mi. nistro che fece la proposta di detta disposizione, il quale non altrimenti la presentò che qual mezzo indispensabile di as- sicurare all’erario la riscossione completa della ‘imposta di cui acconsentiva la riduzione di un quinto, mostrandosi ad un tempo persuaso che simile autorizzazione conceduta per legge, mentre sarebbe sufficiente per ottenere dai Consigli comunali quella maggiore eperositá necessaria nel mandare ad effetto il riparto del canone fra gli esercenti, renderebbe

poco sensibile Ponere che ne potrebbe ancora ridondare a

carico delle contribuzioni dirette. La Commissione, avendo ponderafo da una paric Îe ragioni che stanno contre la proposta, e dall’alira i motivi speciali addotti in appoggio della medesima, considerò che ove si irattasso di ona disposizione i! cui esognimento fosse dare- vole nan si potrebbe acconsentire ad ammettere un principio meno confornie alla vd della stessa imposta; ma rile.

Sessrone DEL 1853-54 — Documenti — Vol. Il. 116

nendo che questa disposizione è del tutto provvisoria, giac- chè la stessa legge concernente a questa gabella vuole essere riformata, ed il ministro, come giá fu nolato, dichiarò in al- tro recinto parlamentare di presenfarne il progetto nell’anno venturo, ha essa perciò creduto che nelle particolari circo- stanze in cui versiamo si possa ammettere la divisata dispo- sizione dichiarata dal ministro indispensabile a guarentire all’erario la esazione intiera di questa rendita.

Ed a cosí opinare fu pure indotta dal riflesso che, limitato l’uso della proposta ai casi e nei termini contemplati nel detto articolo 9, essendo sempre soggetto all’autorizzazione superiore, questa certamente verrá conceduta colla maggiore riserva, e previe tutte quelle giustificazioni che i Consigli comunali dovranno produrre onde stabilire la insufficienza dei mezzi di far fronte alla integritá del canone.

Gli articoli 9 e 10 del progetto, racchiudendo disposizioni del tutto consentanee ai principii di giustizia e di equitá, non possono dar Inogo ad alcuna eccezione.

I motivi che appoggiano tale proposta sono abbastanza chiariti nella relazione del ministro delle finanze da rendere severchia ogni ulteriore osservazione in proposito.

L’articolo 11 ed ultimo del progetto che contiene la deroga alle disposizioni contrarie della legge del 2 gennaio 1855, comunque possa considerarsi superfluo perchèla nuova legge deroga sempre alla precedente nella parte che dispone diver- samente, nulia osta però a che sia ammesso.

Condotta cosí a termine la disamina delle varie disposi» zioni di questo progetto di legge, prima di passare alla con- clusione finale, incombe al riferente di rendervi conto delle varie petizioni state presentate al Senato e relative al pro- getto cadente in discussione.

La prima, portante il numero 895, è quella del Consiglio comunale di Domodosscla; in essa prendendosi a dimostrare come il canone di lire 120,019 assegnato alla detta cittá sia insopportabile perchè superiore alla consumazione dei generi soggetti a gabella, viene domandata una riduzione di lire 4000, e la mora pel pagamento del semestre del1853 a tutto il corrente anno 185%.

Quanto alla prima domanda la Commissione osservò che, adottandosi il progetto di legge, la cittá di Domodossola po- trá in gran parte ottenere ia implorata riduzione purchè la sua domanda sia riconosciuta fondata nel nuovo esame che dovrá farne l’intendente ed il Consiglio provinciale, quando provvederá al riparto della riduzione proposta concedersi dalla futura legge.

In ordine alla seconda parte della domanda relativa alla mora pel pagamento del canone dovuto pel 1853, fu avver- tito che l’apprezzazione di domande di simile netura, vale a dire di concessione di termine a pagare somme dovute alla finanza è dalle leggi vigenti commessa al ministro delle stesse finanze, cosicchè al medesimo deve rivolgersi quel Consiglio ove creda avere valevoli motivi per ottenere una mora al pagamento di tale debito.

La seconda petizione, descritta softo il numero 897, è del comune di Creola provincia dell’Ossola, il quale allegando pure la eccedenza del canone assegnatole in lire 1647 BI lo vorrebbe ridotto a sole lire 892, somma questa che dice cor- rispondere alla consuniazione dei generi soggetti a gabella.

Riguardo a questa petizione sí presentano sostanzialmente le stesse osservazioni fatte per la cittá di Pomodossola, vale a dire che, ammessa la proposta legge, il Consiglio comunale di Creola potrá, ove ne sia il caso, ottenere una proporzionata riduzione sul canone fissatogli e dovrá a tal fine praticare gli incombenti che sono segnati nello stesso progetto di legge.