Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/128

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D o OCUMENTI PARI AMENTARI

Dal complesso di questi due alti scorgerá la Camera quali notevoli vantaggi se ne assicuri la regia amrsinistrazione.

Il signor Nicolay è obbligato a procurare al Governo, non solo sui sito a Pontedecimo, ma in ogni altro punto fra questo sito e l’origine, l’acqua che gli è necessaria pei suoi meccanismi di propuisione, senza poter esigere aleun com- penso, quantunque restino a suo carico tuite le spese di rac- colta, intubazione, condetta ed ogni aliro provvedimento occorrente al divisato intento.

Dopo l’uso fatto dell’acqua alle sue macchine, il Governo si riserva ancora il diritto di volgere a servizio delle stazioni della strada ferrata, compresa quella di Genova, un decimo dell’acqua fotale condotta senza pagare alcun prezzo ; e se gliene abbisogna di piú di un decimo, paga questa maggior quantitá il 23 per cento meno degli altri utenti,

Il signor Nicolay paga al Governo un annuo canone di lire 40 per litro d’acqua al minuto secondo per TIE volta alla animazione delle macchine fisse, e di lire 50 per quelle che non fossero volle a questuso. I quali canoni sarebbero in- vero tenuissimi se s’intendesse far confronto col prezzo che vendesi ora l’acqua nella cittá di Genova, e se si trattasse di una ordinaria condotta ; ma si ricenosceranno ragionevoli ed equi, gnando si guardi all’eventualitá cui può andare esposta ed alle ingenti spese che richiede impresa di cui si tratta, e si mettano 2 calcolo gli usi gratviti che il Governo se ne ri- serva. Oltrechè non bisogna supporre che il prezzo deli’acqua sia per man!enersi a Genova qual esso è attualmente; quella quantitá che visi condurrá dalla Scrivia basterá giá a fare diminuire fale prezzo notevolmente; e, traendone in seguito da altre fonti, ii prezzo medesimo continuerá a diminuire finchè i soddisfatti bisogni non offriranno piú speranza di fare una buona speculazione col fornire a Genova altracqua pe- renne. Ed un’abbondanza tale che giovi a tutte le industrie ed a tutte je -elassi dei ciltadini è Vintento cui deve mirare il Governo, e che costituisce fa vera pubblica utilitá.

Per quanto rilevante però paresse al Ministero il vantaggio della stipulata convenzione, egli non si è mai dissimulato che volendola considerare nello stretto senso di una ordinaria concessione di condolta d’acqua, non si sarebbero seguite nel conchiaderla le formalitá prescri*te dal regolamento in vi- gore. Ma in questo special caso la questione non va posta cosí

Osservare queste formalitá senza fallirerallo sespo non era possibile, se non che sospendendo frattanto i lavori della galleria dei Giovi; d’onde ad alri gravi inconvenienti ne veniva quello pulaeipalicsiani gi ritardare piú lunsamente l’aper- tura della ferrovia sino a Genova, Trattavasi dunque di ve- dere se per osservare alenne formalitá debitamente prescritte nei casi ordinari si dovesse rinunciare assciufamenie ad una convenzione, che conciliava nel miglior modo esecuzione di un’opera di eminente pubblica utilitá col piú sicaro ed eco- nomico servizio della strada ferrata. ©

Posta la questione in questi termini il Ministero ‘avrebbe

«creduto di mancare al dovere suo procedendo altrimenti da quel che fece per troppo fimore di assumere una responsa bilitá da cui fermamente confila essere sgravato dal Parla mento, giusto apprezzatore delle circostanze surccennale.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvala la SOMFOREIOnE passata il 27 maggio 1857 tra le finanze dello Stato ed il cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova in ordine all’estrazione dell’acqua dal tor- rente Scrivia proveniente dalla filtrazione del cavo aperio

per la costruzione delPullimo tronco della galleria dei Giovi; e sono pure approvate le modificazioni ed aggiunte alia stessa portate colla posteriore convenzione dell’11 novembre dello sfesso anno.

Art. 2. Tali convenzioni avranno ii pieno e l’intiero lera effetto, previa la regolare loro riduzione in pubblico instro- mento, per la cui insinuazione non si fará Inoge che al paga- mento del selo diritto fisso di lire 6 06 compreso il tabel- lione.

Art. 3. Per gli effetti della presente legge è derogato ad ogni disposizione in contrario.

Convenzione tra le finanze dello Stato ed il signor ca- valiere Paolo Antonio Nicolay di Genova in ordine all’estrazione del’acqua dal torrente Scrivia prove- niente dalle filtrazioni del cavo aperto per la co- struzione dell’ultimo tronco della galleria dei Giovi.

L’anno del signore milleottocentocinquantatrè ed alli ven- tisette del mese di maggio in Torino alle ore due pomeri- diane, ed in una delle sale del Ministero di finanze.

Sia noto che il signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova abbia chiesto al Governo la facoltá di poter racco- gliere, per mezzo di piccole gallerie raddossste all’ultimo tronco della gran galleria dei Giovi (tronco che si sta ese- guendo a cielo aperio presso Busalla per conto dell’’ammini- strazione delle strade ferrate), le acque di sorgiva, che con- corrono nel cavo operato per la costruzione del tronco me- desimo, e di poter esegúire un acquedotto che le traduca sino alia cittá di Genova, e che il Governo abbia, sotto l’e. spressa riserva dell’approvazione del potere legislativo, ade. rito a tale domanda, mediante Pesatta osservanza dei palti, e delle condizioni infratencrizzale.

Quindi è che si sono personalmente costifuiti avanti di me Teodoro-Barnato segretario nel Ministero delle finanze, ed aila presenza dei signori Angelo Vacca del vivente cavaliere Giuseppe, ed Arigelo Binelli, del fa Vittorio, nati entrambi e domiciliati in Torino, i signeri conte Camillo Benso di Ca- vour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, e ca- valiere Paolo Antonio Nicolay fu Angelo, nativo di Genova ed in essa cittá domiciliato, i quali banno inteso e convenuto

quanto segue:

Art, i. È fatta facoltá al signor cavaliere Paclo Antonio Ni- cotay di Genova di poter raccogliere, per mezzo di piccole gallerie raddossate all’ultimo tronco della grande galleria dei Giovi, le acque di sorgiva che concorrono nel cavo operato per ia costruzione di detto tronco, e di poter eseguire on acquedotto che le traduca sino alla ciltá di Genova, e ciò mediante l’eseguimento delle opere e dei lavori, e l’osser- vanza dei patti e condizioni infresindicali.

Art.2. Tiavori delle piccole gallerie destinate a ricevere le infiltrazioni dovranno essere eseguiti a tutto carico del signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay per opera dell’appal. tatore Pietro Antonio Piatti, il quale costruisce a conto dello Stato la grande galleria, e sotto Vispezione e secondo Ie nerme cho verranno fissate dall’invegnere direttore della gal- leria medesima.

Art, 5. I siguor cavaliere Nicolay si rende risponsabile @agni ritardo che potesse provegive nella costruzione della grande galleria per cagione dei lavori suddetti, e contro egni prefosa di m: enso che polesse per lo stesso mo» Livo clevare Pappaltatore Piatti verso Vamministrazione delle strade ferrato,

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