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“ . SESSIONE DEL 1863-54

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care a porre incaglio a tutte le operazioni le piú comuni e

frequenti del commercio privato, colla minaccia di un ca- stigo che ben di rado può mandarsi ad effetto.

Diffatti le quitanze che si ebbe sostanzialmente in mira di non imporre obbligatoriamente del dritto di bollo sono

quelle di giá accennate, che si. vogliono estendere appiedi-

delle parcelle di lavori e di somministranze, che giornal- mente vengono presentate dagli operai e dai negozianti, anche nei casi di istantaneo pagamento, e che propriamente non sarebbero neanco necessarie, mentre ‘la consegna degli og- getti da un canto, e lo sborso del prezzo dall’altro le rea- dono sovrabbondanti.

Ma, anche dato che esse siano dirette ad evitare qualunque possibile contestazione futura, certo è che prescinderebbe anche da questa cautela chiunque avesse fondato timore di yenire colto in contravvenzione. Neppure in carta bollata, quando altrimenti non si potessero rilasciore, verrebbero

estese le quitanze della narrata specie, relative a lavori 0

somminisiranze allibrate a registro degli operai e dei nego - zianti, poichè ognuno si contenterebbe, a risparmio di spesa, della guarentigia data a chi paga della cancellatura della sua partita dal registro, o dall’annotazione su di esso del fatta pagamento, operazioni queste alle Lan ogni debitore ha di- ritlo di assistere.

Laonde si propone al n° 25 dell’articolo 30 che le sole qui- i

tanze obbligatoriamente soggette all’uso della carta bollata ordinaria siano quelle derivanti da obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private.

Dalle cose esposte essendo dimostrato come il progetto di riforma sul bollo renda questa piú semplice e di piú facile esecuzione, presenti maggiore speditezza al corso delle cause civili, e prometta nel tempo stesso un qualche aumento di prodotto, porto fiducia che la Camera sia per adottare tale progetto.

PROGETTO DI LEGGE.

CAPO T. Dei dritti di bollo e della carta bollata.

Art. 1, È dovuto un diritto di bollo per la carta destinata agli atti pubblici, non che per gli atti e scritti privati ds gmati nei capi 3 e 4 della presente legge.

Eguale dritto è dovuto per gli altri atti e scritti ‘privati qualunque, quando se ne voglia far uso,

Sono però eccettuati dalle disposizioni del presente arti- colo gli atti e scritti fatti in luoghi ed in epoche in cui non era in vigore la legge sul bollo.

Art. 2. Si fa uso di atti e scritti:

4° Quando si presentano in giudizio;

2° Quando se ne fa l’inserzione in un atto pubblico.

Art. 3. Il bollo è di due sorta, ordinario e straordinario,

L’ordinario si applica sulla carta filigranata fabbricata per conto dello Stato.

Lo straordinario si applica sulla carta presentata dai ri- chiedenti.

Art. 4. La carfa fabbricata per conto dello Stato è di pro- tocollo 0 dicommercio. è

Art. 3. La carta di protocollo ha per ogni foglio i’altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425.

Essa viene per cura dell’amministrazione lineata orizzon- talmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che pre-

senti 30 linee, e vi resti futt’attorno un margirie di , . , limetri.

Art, 6. La carta pel commercio è divisa nelle seguenti specie:

Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via dell’al- tezza di millimetri 200 e della larghezza di millimetri SÙ per ogni foglio:

Cambiali ed altri effetti negoziabili, dell’altezza di milli- - metri 105 e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio.

Art. 7. il dritto di bollo è graduale o fisso.

" graduale colpisce le lettere di-cambio, biglietti a ordine ed.altri effetti di commercio sí nazionali che esteri, tratti negoziabili o pagabili nello Stato, nonchè le scritture private

mite

. contenenti locazioni per ua termine’ non maggiore di nove

anni, ed obbligazioni a pagamento di somme per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti.,

Il dritto fisso colpisce tutti gli altri atti e scritti. |.

Art. 6. Le seconde, terze e quarte delle lettere di cambio saranno soggette al bollo od al visto per bolla senza paga- mento di dritto, allora soltanto che la loro presentazione venga fatta congiuntanrente ad una dichiarazione spedita in carta bollata da centesimi 50. dal ricevitore del bollo, com- provante la effettuazione di tale pagamento; ovvero insieme alla prima lettera di cambio o ad úna delle copie debita. mente bollata o vidimata per bollo.

I documenti che si presentano per giustificare l’effettoa- zione di pagamento del dritto graduale dovranno essere cor- cordi in ogni parte col duplicata su cui viene richiesta l’ap- posizione del bollo, od il visto per bollo senza pagamento: di dritto,

Quando però la prima lettera di cambfo e quella per dopli- cata hanno circolato e sono state negoziate separatamente nello Stato, ciascuna di esse sará soggetta al diritto di bollo graduale. i

Art. 9. I prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta di protocollo Col bollo a dritto fisso.

L. 050 Secondo la sua destinazione, come in appresso 1 ” i 80 » i»

PI» 2» Col bollo graduale. i

Seritture di locazione sul prezzo capitalizzato per gli anni a cui essa si estende, e scritture di obbligazione

Da oltre le lire 800 alle lire 1000... ..., n» Da oltre le lire 1000 per ogni migliaio. . .°...»4 5» Carta di commercio

Con bolla a dritto fissa, Polizze di carico, lettere ai veltura e fogli di via.» 0 80 Col bello graduale. Cambiali ed altri effetti di commercio sino a lire500 .» 025 Da oltre le lire 500 alle lire 1000 .» 050

Da oltre le lire 1000 per ogni migliaio. , ....» 080

Art. 10. La carta da protocollo col bollo ordinario di una lira è destinata agli atti e provvedimenti indicati ai nu- meri 35, 36 e 37 dell’articolo 30, i quali cesseranno di es- sere soggetti alla formalitá della registrazione ed al paga-

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