Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/165

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Rispelto al nuovo articolo 12, stralciato in parte dal 12 del Ministero, fu introdotto nel progetto per togliere di mezzo ogni equivoco sul modo d’effeltuazione del prestito, la Com- missione riputando che, almeno nell’esordire delle societá, esso non possa farsi in cedole che dalle sole societá di mu- {tuatari.

Ammettendo la necessitá e l’opportunitá d’agevolare per le societá la posposizione e la riduzione delle ipoteche legali, la vostra Commissione non potè però accostarsi al sistema di procedura proposto dal Governo negli articoli 18, 19 e 20del suo progetto.

Unanime nel riconoscere nelle ipoteche legali il maggior ostacolo allo sviluppo delle societá, e consentendo nella ne- cessitá d’agevolare per quanto sia fattibile la riduzione e la posposizione di queste stesse ipoteche, la vostra Commissione non crede che nelle attuali condizioni di cose si possa andare tant’oltre da lasciare il solo giudice di mandamento arbitro della convenienza ed opportunitá di siffatta riduzione e po- sposizione.

Essa vi propone quindi negli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del suo progetto di sostituire alla proposta del Go- verno una procedura meno spiccia, è vero, ma che scostan- dosi meno dal diritto comune, abbrevia tuttavia l’attuale pro. cedimento in fatto di riduzione o di posposizione d’ipoteche legali, e ne diminuisce considerevolmente la spesa. Anzi con essa ottengonsi maggiori garanzie che le persone interessate e quelle chiamate ad informare l’autoritá giudiziaria, cono- scano pienamente l’importanza degli atti che hanno a com- piere.

Il titolo IIl del progetto ministeriale, il quale accenna agli obblighi ed ai diritti dei mutuatari, contiene alcune disposi- zioni le quali troverebbero per avventura piú opportuna sede nei regolamenti e negli statuti, che non nel testo della legge. Ma volendo generalizzare queste disposizioni era difficile il fare altrimenti senza sottoporre alla sanzione legislativa tutti gli statuti delle societá, ovvero negare ai mutuatari quella tutela che è loro del tutto necessaria per i mezzi con cui le societá stesse possono procedere contro di loro. È quindi non solo scusabile, ma necessario che la legge sancisca tutte quelle disposizioni le quali, sebbene di speitanza degli statuti, si vogliono generali, uniformi, obbligatorie per tatti, onde pari sia per ogni dove la condizione del mutuatario.

D’altronde la vostra Commissione reputa che trattandosi d’istituzioni a noi affatto nuove e la cui importazione si opera in condizioni poco favorevoli, sia da preferirsi che la legge destinata a regolarle pecchi piuttosto per abbondanza che per deficienza. ’

Essa in conseguenza vi propone d’adottare il titolo IMI, sop- primendo l’articolo 23, redigendo altrimenti gli articoli 24 e 2%, e dividendo in due l’articolo 26 del progetto ministe- riale.

La soppressione dell’articolo 23 fu motivata da che chi acquista dal mutuatario non è che un terzo il quale non a- vendo contratto colla societá non è passibile verso di lei che in via ipotecaria, in ragione cioè del possesso del fondo ipo- tecato e non può quindi costringersi ad assumere per il fatto della vendita gli impegni accollati al suo venditore. Non isfuggí però alla Commissione che la disposizione dell’articolo in questione è di molto interesse per la societá, la quale in difetto può esser incagliata nel regolare incasso delle annua- litá per la vendita dello stabile ipotecato. Chè anzi essa non disconviene che, sebbene questa disposizione sia una deroga al diritto comune, è tuttavia una deroga razionale e da desi- derarsi non solo per le socielá, ma per tutti. Tale deroga

sarebbe razionale poichè al postutto non sono le persone che rappresentano il debitore, ma sí le cose svincolate dal debito, Tanto ciò è vero che è sempre cosí anche pel debitore diretto, se non che quanto a questo l’obbligazione si estende a tutti i beni a mente dell’articolo 2145 del Codice civile. Perchè quindi non sarchbe anche cosí pel terzo acquisitore ?

La piaggioranza della Commissione reputa che il terzo ac- quisitore dovrebbe essere tenuto a (tutti gli impegni assunli dal venditore. Essa quindi desidera veder. introdotta in di- ritto comune la disposizione proposta dal Ministero al fine di schivare la tanto dolorosa conseguenza della vigente legisla- zione, colla quale non si può agire contro un terzo, che ipo- tecariamente e quindi con formalitá e lungaggini d’ogni ma- niera, quand’anche trattisi di soli interessi del capitale non scaduto. Ma la Commissione non crede che da questo suo giusto desiderio ne conseguiti l’adozione dell’articolo 93, quando essa è in obbligo di non acconsentire a deroghe in fa- vore delle societá se non quando esse siano veramente indi- spensabili. ;

Ora nella specialitá del caso essendo probabile che il mag- gior numero degli acquisitori di beni ipotecati alle societá pagheranno le annualitá, che d’altronde îe societá possono nell’atto di mutuo imporre al mutuatario condizioni atte a tutelarle in caso di vendita dello stabile ipotecato; e che fi- nalmente anche nell’eventualitá di opposizioni del terzo ac- quisitore, le societá non potranno mai essere gravemente compromesse dagl’inconvenienti che l’articolo 23 voleva ri- muovere, la vostra Commissione non ha esilato a proporvene la soppressione, i

La variante proposta all’articolo 24 ha segnatamente per. iscopo di assicurare al mutuatario realmente il beneficio ri- sultante dalla conversione dei diritti d’insinvazione e d’ipo- teca di cui all’articolo 67 del progetto ministeriale, e d’age- volargli il pagamento di quelli per le surrogazioni, a cui il prestito potrebbe dare luogo, lasciandogli facoltativo il fare pagare tali diritti dalla societá, mediante rateata restituzione d’essi per tutta la durata del prestito,

La nuova redazione dell’articolo 2% non essendo motivata che dal desiderio di maggior chiarezza si spiega di per sè,

In quanto finalmente alla divisione dell’articolo 26, essa ha per iscopo di meglio definire due capitati diritti che compe- tono al debitore il quale ha estinto un quinto del suo debito, cioè a dire la riduzione della ipoteca e la riduzione dell’an- nualitá.

La proposta della Commissione sta quindi nel togliere dal- l’articolo 26 quanto concerne la riduzione dell’annualitá e dî fare per questa un nuovo articolo.

La necessitá di questo nuovo articolo è segnatamente in ciò che nella redazione del progetto ministeriale non si determina il maximum del tempo in cui potrá prolungarsi l’estinzione del debito, Questa lacuna può menomare non solo, ma to- gliere affatto l’utilitá della riduzione d’annualitá, pel mag- gior numero dei casi in vista dei quali essa è autorizzata. Ed in vero, come avverte il ministro nella sua relazione, lo scopo principale di questa riduzione è di attenuare gl’incon- venienti della sproporzione fra l’annualitá ed il reddito dei fondi, segnatamente nello esordire delle societá e quindi di migliorare la condizione dei loro primi aderenti. Ora il de= creto d’autorizzazione di ciascuna societá dovendo stabilire il maximum delle annualitá, la redazione del Ministero può interpretarsi nel senso che, prolungato o no il tempo per la estinzione del debito, questa debba sempre compiersi nel li- mite massimo stabilito dai detto decreto, ciò che renderebbe illusoria la riduzione nel maggior numero dei casi essendo