Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/17

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3° Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sen- tenze di condanna nei procedimenti penali,

Salva per gli atti indicati ai numeri 2 e 3 la ripetizione dei diritti di bollo nei casí previsti dall’articolo seguente.

Art. 29. Terminate le cause ed î procedimenti, e sem- preehè le sentenze ed ordinanze abbiano fatto transito in cosa giudicata, si fará il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai nu- meri 2 e 3 dell’articolo precedente, e l’importare dei corri»

spendenti dritti di bollo sará pagato dalle parti avversarie € -

dagli inquisiti condannati nelle spese.

Questo rimborso non avrá luogo pel dritto di bollo delle ingiunzioni non eccedenti le lire 20 che si rilasciano dai contabili centro i contribuenti e debitori dello Stato.

Tuttavolta che il povero venga 2 conseguire una somma eccedente il triplo dell’ammontare delle tasse giudiziarie e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse sia per sen- tenza che per transazione, anche nel caso di compensa delle spese, dovrá pagare i dritti di bollo per gli atti anzidetti.

Nei primi dieci giorni del mese successivo alla transazione giúdiziale, che avrá posto termine alla causa, od al giorno in cui la sentenza sará passata in giudicato, i segretari dei giudici, tribunali e magistrati dovranno comunicare al- l’agente demaniale del loro distretto gli atti della causa che ancora ritengano con una nota della carta libera impiegata nella medesima, onde procedere alla riscossione delle sîmme dovute.

Trattandosi di procedimenti in materia penale, i dritti di bollo, di cui al noúmero 3 dell’ articolo 28, saranno compresi dai segretari nella parcella delle altre spese ripetibili dai condannati.

CAPO III Dell’impiego della carta filigranata col bollo ordinario.

Art. 50. È obbligatorio l’uso della carta filigranata col bollo ordinario per i seguenti atti e scritti, salve le ecce- zioni di cai agli articoli 34 e 32:

Carta da protocollo a centesimi 50.

4° Gli atti sí per originale che per copia delle cause di competenza dei giudici. di mandamento, escluse le copie delle sentenze ed ordinanze definitive;

2° Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento, e le loro copie, escluso però il primo foglio di ciascun atto originale, per cui dovrá farsi uso di carta da protocollo col bollo a lire 1;

3° Le copie degli arbitramenti, delle consegne e delle de- nunzie in materia barraccellare, di cui riella legge 22 mag- gio 1853;

. 4° Gli atti che nei procedimenti penali hanno luogo nel» l’interesse della parte civile, compresi gli originali delle re- lative sentenze ed ordinanze, e le cedole a difesa degli im- putati;

b° Le rubriche dei registri giudiziari soggetti al bollo;

6° Ee copie di tutti gli atti, i di cui originali non siano ri- .

tenuti dai notai o segretari, o depositati in archivi pubblici; 7° Gli ordinati e le deliberazioni delle comunitá, provin-. cie e divisioni, e quelli di tutti gli altri corpi amministrati; 8° Le copie dei predetti ordinati e deliberazioni spedite ad uso esclusivo di dette amministrazioni ; 9° I mandati di pagamento spediti dalle stesse amministra- zioni per somme eccedenti le lire 20; 10. Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile g

“Sussione pu 1853-54 — Documenti = Vol, Il. 103

11. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti, spediti dalle pazzia) dalle amministra» zioni e dai pubblici uffizi ;

12, Gli estratti dei registri, certificati e , permessi qualun> que rilasciati ai privati dalle autoritá di pubblica sicurezza;

13. Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rila- . sciati ed autenticati da qualsiasi pubblico uffiziale ;

44. Le dichiarazioni e scritture di abbuonamento delle ga- belle o dei dazi;

15. Le oblazioni per componimento delle contravvenzioni — alle leggi fiscali e le loro copie;

16. Gli avvisi e gli originali. delle notificazioni e pubbli- cazioni contemplati all’articolo:24;

17. Gli originali degli atti pubblici e di qualunque altro scritto ricevuto od autenticato da notai. e segretari giudiziari od amministrativi, escluse le procure alle liti, di cui al n° 57 del presente articolo ;

18. I registri delle ricevute dei dritti d’insinuazione ;

49. Le rubriche dei minutari notarili;

20. 1 contratti di noleggio, le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d’avarie, ed ogni altra scrittura obbligatoria concernente il traffico marittimo;

21. Le copie, estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali, per provare le contrattazioni commer- ciali;

22. Le scritture di societá, e loro estratti; i

23. Le dichiarazioni di continuazione o di eglaglinanto delle societá, i recessi dei soci ed ogni nuova stipulazione o cangiamento qualunque della ragione sociale;

24. Le locazioni e le obbligazioni per pagamento di somme di danaro a causa di mutuo, prezzo di cose e ragioni, od as- sestamento di conti, sino a lire 500;

25. Le quitanze o liberazioni di somme o valori eccedenti le lire 20, quando si riferiscono ad obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private;

26. Le obbligazioni per servizio personale;

27. Le schede di testamenti segreti e le note festamen-- - tarie ; i

28. Le scritture di vendite di mobili, e di cessione di ère- diti;

29. Le note d’iscrizioni ipotecarie.

Carta da protocollo a centesimi 80.

30. Le copie degli atti pubblici notarili non aventi forma esecutoria;

54. Le copie delle sentenze od ordinanze in materia pe- nale, quando vi è la parte civile, o sono spedite a richiesta degli imputati o dei privati; i ”

32. Le copie delle sentenze ed ordinanze definitive in ma- teria civile profferte dai giudici di mandamento;

33. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi regi, notarili ed in quelli delle amministrazioni dello Stato, dei comuni e degli altri corpi morali;

34. Le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilitá pubblica.

Carta da protocollo a líre ti

38. Gli originali e le copie di tutti gli atti e Favventineati che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo, e di giurisdi» © zione volontaria davanti ai tribunali provinciali e di commer- cio, ai Consigli d’intendenza, ai magistrati d’Appello, della Camera dei conti e di Cassazione, non che il primo foglio di ciascun atto originaledi giurisdizione volontaria che ha luogo davanti ai giudici di mandamento, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, causidico, usciere o notaio com

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