Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/171

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duce nella legge l’idea di.sussidi, La Commissione voleva e- riandio sopprimere il numero quarto dell’articolo 70 proposto dal Governo, relativo alla. tariffa degli onorari dovuti agli uf- ficiali pubblici chiamati a concorrere ai diversi aiti, ai quali può dare luogo lo stabilimento delle societá di Credito fon-

diario. Tuttavolta però siffatta disposizione venne mantenuta, non giá per soltrarre al.diritio comune le stesse societá ed i. loro accorrenti, ma solo perchè la moltiplicitá di atti, cui:

possono dare luogo i contratti colleinstituzioni onde trattasi, rende assolutamente indispensabile che il-Governo possa im- pedire l’abuso che si va talvolta facendo nèil’interprétazione e quindi nell’applicazione della vigente tariffa.

Per queste considerazioni, e perla necessaria conseguenza

delle modificazioni introdotte nei titoli precedenti, la vostra‘

Commissione ba l’onore di proporvi l’adozione dell’ultimo ti-

toîo del progetto ministeriale, mediante una nuova redazione -

dell’articolo 67 proposto dal Governo, tendente a stabilire in

miglior modo la tassa erariale; con alcune varianfi intente a completare le disposizioni da contemplarsi negli statuti, c fi- >

nalmente colla soppressione dell’articolo 74, onde non ri- manga traccia di sussidi nella legge.

Da questa breve e sommaria esposizione dei motivi che indussero la vostra Commissione a proporvi alcune modifica - zioni ai progetto ministeriale, avrete rilevato, o signori, come nelle questioni di massima essa non si scosti sostan- zialmente dalle idee del Governo, fuorchè su tre punti ca- pitali.

Contrariamente alla proposta governativa, essa respinse il sistema di premi annessi alle cedole, e non volte nella legge sancire nè il principio di concessioni privilegiate, nè quello, anche eventuale, di sussidi,

In tutto il rimanente le modificazioni proposte tendono ad

ampliare o migliorare le disposizioni del progetto ministe- riale, sia aumentando la sfera dei prestiti, sia tutelando mag- giormente i mutuatari, i detentori di cedole ed i terzi, sia fi- nalmente ponendo le proposte del Governo maggiormente in armonia col diritto comune.

Nel chiudere la sua relazione sopra il progetto di legge modificato, che essa ha l’onore di sottoporre alla vostra ap- provazione, la Commissione non s’illude, 6 signori, nè sul suo merito intrinseco nè sopra i suoi risultamenti ; ma nutre fiducia che, qualunque esso sia, sará incontrastabilmente ba- sfevole a rendere attaabili presso di noi le societá di Credito fondiario.

Tali e tante sono le difficoltá pratiche che s’incontrano nel raggiungere lo scopo propostosi da questo progetto di legge, che sarebhe sconsigliatezza il credere che esso lasci nulla a desiderare. Trattasi di fondare nel nostro paese una grande istituzione; di dotare la proprietá fondiaria d’un modo di credito piú conforme alla sua natura e meno sproporzionato ai suoi bisogni; di somministrarle un potente mezzo di libe- razione e di miglioramento. Ora, sebbene questo problema sia stato felicemente risolto in Germania, € in dyblio che la importazione di questa benefica istituzione, in gondizioni co- tanto diverse da quelle di quel paese, quali sono ie nostre, non può operarsi di primo getto, e che quindi difficilmente si può raggiungere la perfezione in una legge organica di questa natura,

Ma se la vostra Commissione non s’illude sopra il merito intrinseco del suo progetto, essa crede però che sia preferi- bile alla legislazione che regola in Francia il Credito fondia- Fio, al progetto di legge del Belgio ed agli altri progetti che furono proposti negli altri paesi retti da legislazioni infor-

mate ai principii del Codice napoleonico, per il motivo sem-

Spffetaitro Pe nel orgia il Ministero e la Fumislas

poterono valersi di quanio erasi fatto o suggerito alfrove. in .

proposito, e giovarsi dell’esperienza altrui. E.in vero nel progetto sottoposto alla vostra approvazione,

‘o:signori,;senza sussidi, serza intervento diretto dello Stato «

o della. provincia; si raggiunge ilo scopo di dare alle societá:

di credito fondiario l’apparenza di uno stabilimento governas

tivo, senza vincolare eg a nè - a Sus wi VIE

| di queste societá.. >

Nel Belgio:-per.contro il: nia aionnrale dalla Cams $

dei rappresentanti stabilisce una cassa di credito fondiario ‘a

totale rischio ‘e pericoto dello!Stato, ed în Francia dove, in

sull’esordire, private-si vollero le societá, queste furono sus=”

sidiate da un-dono gratuito! di dolici milioni; si largheggiò ‘con esse-in-favori amministrativi di ogni maniera, e ciò nul=-" lameno’ dalle’ ‘ultime: ‘modificazioni introdotte ‘nel: Credito”

fondiario di Francia sembra: valeria: iper una O

preitamente:governativa, ©

“Appò not lo Stato intetverrebbe, è vero; colla tonversiohe: dei diritti d’ipoteca e d’insinuazione in una tassa erariale,

ma questo suo intervento sarebbe a beneficio ‘dei mutuatari

e senza pregiudizio al postatto dell’ erario pubblito. Chè se

l’intervento déllo Stato torna pure d’altra parte a vantaggio delle societá, egli è per concedere loro la riscossione coatta

per mezzo dell’esattore, favore non escl’isivo ad esse, ma

giú da lunga mano accordato senza inconvenienti ad altre

istituzioni di utilitá pubblica.

Rispetto all’intervento legislativo, esso è piú ristieito nel ’

nostro progetto che nella legislazione francese, sia per quanto riguarda la parte ipotecaria, sia per quanto conceraé il se-

questro € la èspropriazione. Sotto îl primo aspetto mentre ci È

limitiamo a proporre tina procedura piú breve per la ‘pospò- i sizione delle ipoteche legali, ‘in Francia non si provvide al ‘questa posposizione, e senza tener bastevole conto nè dei di-

ritti acquistati nè della protezione dovuta alla moglie ed al

minore, s’initrodusse un sistema di ‘purgazione delle ipoteche

legali, il quale al postutto anzichè giovare al credito delle

obbligazioni 0 cedole fondiarie, lo pregiudicò, inquantochè,

tosto stabilito, fu lasciato al beneplacito delle societá l’usare 0

no di questo sistema. In quanto spetta poi all’intervento legislativo per agevo=

lare il sequesiro è la espropriazione forzata, se pari alle”

francesi sono ad un dipresso le disposizioni del nostro pro- getto, in questo sono però maggiormente rispettati i diritti dei terzi edin miglior modo tutelati quelli dei debitori, tuttochè sia migliorata la condizione delle societá di credito fondiario,

Ma, mentre queste societá sotto questo aspetto sano neî progetto che vi sottoponiamo in condizioni, se non migliori, pari a quelle che loro furono fatte nella legistazione fran- cese e nei vari progetti esteri, di gran lunga maggiore che altrove è presso di noi la tuiela che i mutualari troveranno nella legge che dá a queste societá medesime mezzi pronti ed eccezionali per costringerli all’adempimento dei loro im- pegni.»

Medesimamente, se pari che nella legislazione francese sono nel nostro progetto i privilegi delle obbligazioni o ce- dole fondiarie, queste offriranno da noi maggiori garanzie ai loro detentori e presenteranno niun-inconveniente pei mu- tuatari, sia perchè non potendo emettersi che cento giorni dopo l’inscrizione presa dalla societá in forza dell’atto del re- lativo prestito, non potranno destare il minimo dubbio sopra la ioro soliditá; sia perchè, essendo sempre riscattabili al pari esenza premi, godranno di quella stabilitá del corso cotanto