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a | I SESSIONE DEL 1853-54.

zione. Essa non vuole illudere nè voi, o signori, nè la na. zione. Francamente pertanto dichiara che lungi dal parteci pare alle chimeriche speranze da taluni concepite, essa le lamenta repulandole per ogni verso grandemente nucive, Chè se altri si lusinga che lo stabilimento di societá di credito fondiario debba essere una panacea universale ai mali che travagliano l’agricoltura, essa non si nascande che l’azione di tali societá sopra questa capitalissima industria, sará per avventura lenta e fino ad un certo punto indiretta. Se altri vi ravvisa un compiuto ordinamento del credito fondiario, 0 lo immagina come una nuova maniera di credito, essa pro- pugoa.in questo progetto la semplice importazione d’un’in- gegnosa combinazione, tendente a rendere l’attuale credito ipotecario meno pericoloso ai mutuatari e piú accelto ai mu- tuanti. Se altri va tant’oltre da supporre che Padozione d’una legge, quale vi proponiamo, debba spostare i capitali i quali ora affluiscano con una tendenza cosí spiegata verso il con mercio e le industrie manifatturiere, essa limitasi a riguar- darla come il piú acconcio ed anzi l’unico mezzo d’impedire lo spostamento pur troppo temibile dei capitali finora im- piegati sopra ipoteca e di moltiplicarne, almeno per una parte, ja circolazione e gli effetti utili. Sc ancora altri final- mente si abbaglia a segno d’aspettare dal presente progetto il soddisfacimento del piú ardente ed universale voto di somministrare mezzi di credito ai lavoratori agricoli, essa non si dissimala che la sua proposta non può avere che una azione indiretta su! credito agrario od agricolo, cui tanto preme si ordinare nell’interesse della classe piú numerosa e piú laboriosa. Ma con intfo ciò, mentre per coscienza la vo- stra Commissione cerca togliere agni prestigio alle esagerate speranze da taluni concepite, anche delimilando in brevi ed angusti confini l’azione delle societá a cui questo progetto tende a dar vita, essa nutre pur ferma e profonda convin- zione che dal loro ordinamento sará per venirne un gran bens al nostro paese, E per vero saranno pur grandi van- faggi quello di sostituire una lunga scadenza ed il riscatto per tenui annualitá alla restituzione integrale del capitale a breve mora; quello di agevolare i prestiti contratti in vista di miglioramenti agrari, o quanto meno di rimuovere i peri- coli minacciati e temuti nel presente sistema di credito, Sará pur grande vantaggio quello d’impedire lo spostamento di quei capitali che finora cercarono il olo impiego sopra ipo- teca, e di accrescerne di molto gli effetti utili, sia offrendo nella cedola fondiaria quei pregi che Pattuale condizione di cose potrebbe spingere i capitalisti ipotecari a ricercare al- frove, sia agevolando la circolazione di capitali in certa guisa finora immobilizzati, sia finalmente ammentandone l’importanza per il fatto del risparmio forzato inerente al prestito riscaltabile, per annualitá. Chè se lo-siabilimento di societá di credito fondiario non somministrerá direttamente mezzi di credito ai lavoratori ed ai proletari agricoli, non può negarsi che, migliorando la condizione dei proprietari di stabili gioverá d’assai ad agevolare nelle campagne la fon- dazione di Casse di soccorso, Casse di risparmio e d’altre simili benefiche instituzioni, mentre chiarirá maggiormente il bisogno di ordinare il credito agrario, e fará piú viva- mente sentire al Goverzio ed al Darlamento l’obbligo di pro- mucverilo. ; AI postutto, qualunque sieno per essere i risullamenti di questo progelto di legge, la vostra Commissione caldamente Ne sollecita da voi, o signori, adozione, persnasa come è col signor ministro delle finanze, che gioverá sempre a mi- gliorare le infelici condizioni di credito della proprietá fon- diaria e dell’agrieoliura, ed a dimpstrare con segnalato ed

irrecusabile fatto quanto vi stia a cuore questo capitalissimo interesse della nazione.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO LL

DELLE SOCIETÀ DI CREDITO FONDIARIO.

Art. 1. Dalla promulgazione della presente legge il Go- verno potrá autorizzare la formazione di societá di credito fondiario aventi per iscopo:

1° Di far prestiti sopra ipoteca estinguibili in capitali, in- teressi e spese, mediante il pagamento di un determinato numero di annualitá;

2° Di emeltere per un valore eguale a quello dei prestiti da loro effettuati, e quindi negoziare titoli di credito deno- minati cedole fondiarie, fruttanti interesse e riscattabili nel modo determinato dalla presente legge e dagli statuti ;

3° Di ricevere in deposito i capitali loro affidati.

Art, 2. Il decreto di autorizzazione determinerá :

4° La circoscrizione territoriale nella quale la societá potrá operare, e la darata della concessinne;

2° Le norme da seguirsi per la stima degli stabili destinati al pegno ipotecario, e tutte le cautele alte a tutelare a questo riguardo Pinteresse dei detentori di cedole fondiarie e quello dei mutuatari;

3° Il maximum del numero delle annualitá, e quello della quota parte delle spese di amministrazione, comprese in dette annualitá ;

4° La durata del tempo in cui la societá potrá rimanere proprietaria dei fondi da essa esprepriati; ,

5° HI capitale sociale che dovrá sempre mantenersi nella proporzione del 5 per cento coll’ammontare delle cedole fon- diarie emesse e non riscatlafe;

6° Finalmente le condizioni volute, perchè la societá possa imprendere le sue operazioni come pure la mora per inco- minciarle, passata la quale l’autorizzazione cesserá di avere effetto.

TITOLO TI.

DEI PRESTITI.

Art. 5. Il prestito non potrá oltrepassare la metá del va. < lore dello stabile offerto in ipoteca alla societá, nè essere mi- nore di lire 500.

Art. 4, I prestiti dovranno essere guarentiti da una prima ipoteca. $

Se i beni del mutaatario siano giá gravati da privilegi od ipoteche per somme determinate e liquide in favore di cre- ditori i quali non ne consentano la pasposizione o la cancel- lazione nell’atto di mutuo, la somma mutuata dovrá essere ’ applicata a rimborsarli del capitale e degli interessi, .e, ciò mediante, la societá s’intenderá loro surregata di pieno di- ritto, e godrá per questa surrogazione e lino alla concorrente delle ragioni dei creditori disinteressati di tutti i diritti con- fertile dalla presente legge,

Art. 5. Nel caso però in cui vi fossero cred’tori iscritti che intendessero prevalersi della mora stipulata in loro favore, la societá potrá tattavia fare Patto di prestito anche per la, somma devuta ai detti creditori, incaricondosi di pagar loro direttamente alle condizioni ed alle scadenze stabilite, il ca-

| pitale e gl’iateressi relativi,

H mutuatario verserá nella cassa della societá, quindici