Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/176

Da Wikisource.

— 976 —

effettuazione non potrá eccedere il maximim delle annualitá stabilite dal decreto d’autorizzazione delle societá, si fará con scrittura privata e mediante l’intervento e la vidimazione del regio commissario. i

Art. 32. Potranno le parti nel contratto di mutuo sotto- mettersi per le loro controversie al giudizio di arbitri da no- minarsi dal presidente del tribunale provinciaie sopra una nota di tre individui presentata rispettivamente dalle mede- sime, e la decisione dei quali sará inappellabile e non sog- getta a cassazione.

Non facendosi elezione d’arbitri, le contestazioni saranno di competenza dei tribunali ordinari, i quali procederanno sommariamente,

TITOLO IV,

DII MEZZI SPECIALI] PER LA RISCOSSIONE DEI PRESTITI,

Art. 33. I libri delle societá, tenuti nella forma determi- nata dagli statuti, faranno fede in giudizio e fuori, tra di esse edi mutvatari od i detentori di cedole fondiarie, gino a prova contraria,

‘Art. 3%. Ogni debitore verso le societá di credito fondiario sará costituito in mora alla semplice scadenza del termine fissato pel pagamento di ciascuna rata del proprio debilo, senza necessitá di alcun atto.

1 tribunali non potranno concedere dilazioni per tali pa- gamenti.

Nessuna opposizione ad essi sará ammessa,

Il titolo del prestito sará esecutorio per se medesimo, tanto per l’annualitá, quanto pel capitale allorchè questo di- viene esigibile, senza d’uopo di precedente condanna.

Art. 38. Le ananalitá non pagate produrranno interesse di pieno diritto dal giorno della loro scadenza.

Se la mora sará profratta oltre un mese, i debitori morosi

andranno inoltre soggetti a pagare alla societá, a titolo di danni, una somma che sará determinata dagli statuti, e che

Non nai»

meu ola Cotcuere la quarta parte degli interessi devati,

Art. 36. Per la riscossione delle annualitá te societá di credito fondiario saranno autorizzate a valersi degli esatlori mandamentali, ai quali sará corrisposto laggio stesso asse- gnato per le rendite comunali.

Nella cittá sede della societá la riscossione sará affidata a speciali tesorieri approvati dal Governo,

Sino alla concorrenle di tre semestri dell’annualitá, e nei limiti indicati nell’arlicolo 28, le societá di Credito fondiario godranno degli stessi mezzi e modi stabiliti per l’esazione dei tributi, con che però un u!timo diffidamento di giorni dieci preceda sempre la definitiva esecuzione di questi mezzi,

Art, 37, Quando un debitore fosse in ritardo di tre o piú semestri nel pagamento delle annualitá, la societá potrá farsi immettere in possesso della totalitá o di parte degli stabili ipotecati in sun favore, e percepirne i frutti finchè sia soddisfatta intieramente delle annualitá arretrate e delle spese.

Art, 38. Il sequestro sará decretato dal giudice di manda- mento dove sono situafi i beni, qualunque sia la somma, sopra ricorso della societá, cui sará unita copia dell’atto di prestito coll’iscrizione ipotecaria, ed un conto del debito verso la societá, sottoscritto dall’esattore o tesoriere della

- societá stessa.

I! giudice con sua ordinanza ingiungerá appiè del ricorso il debitore al pagamento della somma dovuta entro dieci giorni, accrescendo questo termine di un giorno per ogni distanza di tre miriametri, e fisserá colla stessa ordinanza il

serre

Sgr nt atsemazi te Scene]

giorno e l’ora in cui, in difetto di sagenrento, si i pecontni al sequestro.

Questa ordinanza sará intimata al debitore, pubblicata ed affissa per tre giorni alla porta del tribunale del mandamento in diffidamento dei terzi che potessero avervi interesse.

Il sequestro avrá luogo, non ostante ogni opposizione di terzi che non avessero titoli anteriori con data certa all’atto del prestito; ed è solo revocabile mercè l’effettivo pagamento delle somme dovule e delle spese relative.

Art. 39. Qualora i beni ipotecati a favore della societá si trovassero affittati per titoli anteriori al prestito o contratti dopo, ma denunziati alla societá, il sequestro si opererá con intimazione di un decreto del giudice di mandamento al coa- duttore di pagare direttamente alla societá i fitti stipulati sino alla concorrente del credito della societá.

Art. 40. Se il debitore od altri fanno opposizione al se- questro, il giudice proruncierá sommariamente sino a lire 300; ed, eccedendo il eredito della societá tale somma, il giu- dice rimetterá le parti a giorno ed ora certi avanti il tribu- nale provinciale, il quale pure procederá in via sommaria.

Nel caso di rimessione avagli il tribunale, la societá potrá fare istanza al giudice di mandamento per una pronta depn- tazione di economo ai beni nella persona che la societá pro- ponesse sotto la sua responsabilitá, od in quell’altra che il giudice designerá d’ufficio,

L’appello delle provvidenze del giudice e del tribunale, di cui ai precedenti alinea, non avrá effetto sospensivo,

Art. i, Nel giorno ed ora indicati per l’immissione in pos» sesso, il giudice vi procederá previa giucata perizia sui frutti presunti dello stabile, detratte le spese di coltivazione e tri- buli cui è soggetto. Saranno liquidate ad un tempo le spese degli atti a carico del mutuatario.

Art. 42, Potrá la societá altresi, nel caso di ritardo al pa- gsmento di tre 0 piú semestri, ed ogniqualvolta il capitale sia divenuto esigibile. nrommeTOTO II Tondia dello stabile

Yui

ipatecalo a suo favore.

La vendita sará preceduta da una ingiunzione emanata dal tribunale provinciale del Inogo ove trovansi gli stabili ipo= tecati o la maggior parte di essi, avuto riguardo all’ammon- tare del tributo regio dell’anno precedente, su semplice ri- corso della societá, firmato da un causidico collegiato munito di procura speciale, di pagare fra giorni quindici successivi all’intimazione la somma dovuta alla societá, con diffilamento che in difetto si procederá alla vendita degli stabili per mezzo del notaio nel decreto nominato, alle condizioni dalla societá proposte, ed a quelle che saranno nel decreto mede- simo stabilite.

Art. 43. Il ricorso, di cui all’articolo precedente, dovrá contenere;

1° L’indicazione delle somme dovute alla societá, distinte le annualitá non pagate dagli interessi e penali e dal capitale o residuo di esso; della data dell’atto di mutuo e dell’iscri» zione ipotecaria;

2° La causa che dá luogo a promuovere la vendita;

3° La descrizione dei beni da subastarsi, fatta in modo che rimanga bene determinata la loro natura, situazione e quan- titativo;

4° Le condizioni della vendita, e fra queste l’indicazione della somma sulla quale la societá acconsente che sia aperto l’incanto, la quale non potrá essere minore dei due terzi del valore che serví di base al mutuo;

5° L’elezione di domicilio presso il causidico che firma il ricorso.

AI ricorso saranno uniti copia autentica dell’atto di mutuo