Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/186

Da Wikisource.

— 986 —

documenti parlamentari


§ VI. — Privilegi e tariffe.

Art. 53. La presente concessione non potrà essere duratura per un periodo maggiore di novanta anni, e sarà fatta a quella compagnia che, adempiendo ne! miglior modo a tutte le prescrizioni di questo capitolato, l’accetterà per un periodo piú breve delle altre compagnie concorrenti all’impresa.

Questo periodo avrà principio dall’epoca fissata all’articolo pel cominciamento di tutte le linee.

Art. 54. Facendo questa concessione, lo Stato si obbliga a non accordarne alcun’altra, nè per linee di strade ferrate che uniscano due punti delle linee ora concedute, sia che questi punti si trovino sulla medesima linea, sia che si trovino su linee diverse; nè per linee che vadano da un punto della strada ferrata dello Stato ad un punto qualunque di queste medesime linee.

Art, 53, Lo Stato garantisce inoltre alla compagnia che otterrà la presente concessione, anche quella del prolungamento della ferrovia da Stradella sino al confine piacentino nella direzione di Castel San Giovanni, se e quando il Governo sardo si sarà definitivamente accordato con quello di Parma pella congiunzione delle strade ferrate dei due Stati; e fa compagnia medesima si ritiene fin d’ora obbligata ad assumere la costruzione e l’esercizio di detto prolungamento agli stessi patti e condizioni di questo capitolato.

Art. 56. Eccettuate però le linee a cui si riferiscono i due articoli precedenti 54 e 53, lo Stato si riserva espressamente la facoltà di accordare nuove concessioni di strade ferrate in. diramazione od in prolungamento delle linee ora concesse.

La compagnia non potrà metter ostacolo a tali diramazioni e prolungazioni, nè reclamare per cagione del loro stabili. mento indennità di sorta, purchè esse non rechino ostacele alcuno alla circolazione sulle sue linee, nè le sieno cagione di spesa o di danno alle proprie opere.

La compagnia avrà per altro la preferenza a condizioni eguali anche per le dette diramazioni o prolungazioni, pelle quali il Governo si conserva la facoltà di disporre. Ma quando la concessione ne venisse fatta ad altre compagnie, i rapporti fra la compagnia delle linee attualmente concesse e quelle che ottenessero le nuove concessioni, faranno il soggetto di convenzioni speciali da stipularsi d’accordo fra l’una e l’altra; ed in caso in cui non potessero convenire tra loro, ne sarà deferita la decisione al Governo,

Art. 37. Per indennizzare la compagnia dei lavori e delle spese che ella assume col presente capitolato, e sotto la espressa condizione che ne adempirà esattamente tutti gli obblighi, le viene concessa per tutto il periodo che venne determinato all’articolo 53, l’autorizzazione di riscuotere le tasse di trasporto su tutte Ie tre linee concesse in base di quelle medesime tariffe che sono state stabilite nell’atto di concessione della strada ferrata da Torino a Novara,

Queste medesime tariffe saranno applicate alle sezioni 0 tronchi delle strade ferrate che venissero aperti all’esercizio prima dell’ultimazione delle intiere linee concesse, secondo il disposto dall’articolo 88.

Art. 58. L’applicazione delle tariffe si farà parimente colle stesse norme generali fissate nel suddetto atto di concessione e sotto l’osservanza di un regolamento proposto dalla compagria, ed approvato dal Governo.

Art. 59. Le tariffe di cui all’articolo 57 rappresentano il massimo delle tasse che è in facoltà della compagnia d’imporre tanto pei viaggiatori come per le merci. La compagnia quindi non potrà portarvi rialzi di sorta senza il consenso del Governo; le è invece liberamente concesso di recarvi ribassi sia generali, sia parziali.

Non potrà del pari, senza annuenza governativa, portare in una classe superiore un genere compreso in una inferiore; ma le sarà libero portarlo da una superiore ad una inferiore.

Questa facoltà di ribassare le tariffe le è accordata anche per tempi, tronchi di ferrovia e circostanze speciali; come di feste, fiere, mercati, stagione di bagni,

Art, 60. È accordata pure alla compagnia la facoltà di stipulare convenzioni speciali con speditori od impresari di trasporti per vie di terra o d’acqua, convenendo con loro ribassi di tariffa od altre facilitazioni; ma, ciò facendo, essa sarà obbligata ad estendere le convenzioni medesime a quanti altri speditori ed imprenditori di trasporti per quelle medesime vie glielo richiedessero.

Tali ribassi e facilitazioni una volta accordati non potranno essere tolti se non dopo passato l’intervallo di un anno almeno.

Art. 61. Le spese accessorie non contemplate nelle tariffe sopra esposte, come sono quelle di caricamento e scaricamento, deposito e magazzinaggio nelle stazioni della ferrata e locali attinenti, saranno fissate con regolamento speciale da sottoporsi all’approvazione dell’amministrazione superiore.

Art. 62. L’amministrazione superiore, sentita previamente la compagnia, fisserà gli orari delle corse sulle linee concesse, in modo che conciliino interesse reciproco e corri. spondano ad una ben regolata velocità dei convogli ordinari dei viaggiatori e delle mercanzie, non meno che dei convogli accelerati, 0 di posta, avuto riguardo ai bisogni del servizio ed alla pubblica sicurezza. °

La compagnia potrà stalilire corse speciali e temporarie da punto a punto delle sue linee in occasioni straordinarie di feste, fiere, mercati, stagioni dei bagni, ecc,; ma anche gli orari di queste corse speciali dovranno essere comunicati all’amministrazione dello Stato, ed averne l’approvazione.

Art. 63. Le tariffe ed i regolamenti, di cui negli articoli antecedenti, dovranno rimanere costantemente affissi in tutte je stazioni tanto principali che secondarie, ed in luogo in cui possano essere facilmente vedute da ognuno. E quando vi siano portate variazioni dovranno essere ripubblicati.

Pelle variazioni di tariffa le nuove pubblicazioni dovranno precedere almeno di 15 giorni l’epoca in cui verranno messe in attività.

Art. 64. Mercè la percezione dei diritti, e coi prezzi stabiliti sulle adottate tariffe, e sotto l’osservanza dei precetti contenuti negli articoli di questo paragrafo, la compagnia contrae l’obbligo d’eseguire costantemente con esattezza, prontezza e senza concedere preferenza a chicchessia, il trasporto dei viaggiatori, del bestiame, delle derrate, mercanzie e materie d’ogni natura, che le saranno consegnate, salve le eccezioni stabilite nella presente concessione,

Art. 65. Se non intervengono circostanze speciali, ed ove la società non vi sia stata auto»izzata, ogni convoglio ordinario e regolare dei viaggiatori dovrà contenere un numero sufficiente di vetture d’ogni classe pel servizio dei viaggiatori che si presenteranno negli uffici della stazione,

§ VI. — Obblighi ed oneri speciali addossati all’impresa.

Art. 66. I lavori di costruzione della strada ferrata nella linea da Alessandria per Tortona a Voghera, saranno intrapresi non piú tardi di quattro mesi a datare dalla definitiva stipulazione della concessione.