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sessione del 1853-54


Queîli da Alessandria ad Acqui dovranno essere cominciati dentro sei mesi dalla concessione medesima.

Per quelli finalmente da Novi a Tortona non potrà la società differirne l’incominciamento piú d’un anno dopo la data medesima.

Art. 67. I concessionari non potranno però dar mano ai lavori, nè procedere ad alcuna espropriazione di terreni se dentro tre mesi dalla stipulazione della concessione fatta col Governo non avranno, per l’esatto adempimento degli obblighi assuoti, data una cauzione di lire 1,209,009 (un milione dugento mila), depositate in una delle casse delle finanze in numerario od in effetti pubblici dello Stato, cioè od in Buoni del tesoro, od in cedole del debito pubblico al 3 per cento, che saranno ricevute al valor nominale, od in cedole del 3 per cento valutate al corso d’emissione.

Non adempiendosi all’obbligo di questa cauzione nel termine prefisso, la concessione s’intenderà come non avvenuta senza che occorra ‘alcun diffidamento o costituzione in mora.

Art. 68. Nell’atto in cui la compagnia pagherà al Governo il corrispettivo dello stabilimento balneario d’Acqui fissato in lire 660 mila all’articolo 129, gli verrà restituita la parte corrispondente del fatto deposito.

Art. 69, Le altre lire 540 mila saranno restituite alla compagnia per rate di lire 8Q mil: a misura che sarà fatto constare con atti autentici dell’acquisto di terreni, dell’esecuzione di lavori, e di forniture sul luogo di materiali per V’importare doppio atmeno dell’importo della rata di cui si domanda la restituzione.

Con queste restituzioni successive si ridurrà la cauzione sino a lire 200 mila, le quali non verranno restituite se non dopo il totale compimento e collaudo delle linee concesse.

Art. 70. Se i lavori cominciassero e fossero avanzati con attività prima che fosse fatta alla compagnia la consegna dello stabilimento dei bagni, la restituzione delle quote di deposito sarà limitata in modo che non possa mai eccedere le lire 340 mila onde restino alla cassa della finanza le lire 660 mila a garanzia dello stabilimento, ele lire 200 mila pella garanzia del collaudo.

Art. 71. Dentro il periodo di due anni a far tempo dalla stipulazione definitiva della concessione, la linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella, dovrà essere compiuta perfettamente in tutte le sue parti principali ed accessorie, e corredata di tutto il materiale fisso e mobile che sarà giudicato necessario per poterla aprire all’esercizio in modo sicuro e permanente.

Dopo due anni e mezzo, a contare dalla detta epoca, dovrà essere compiuta ed aperta all’esercizio anche la linea da Novi a Tortona.

E finalmente dopo tre anni dovranno essere compite e messe perfettamente in esercizio tutte e tre le linee.

Art. 72. La contribuzione prediale della strada sarà a carico dei concessionari, e sarà stabilita in proporzione di superficie e della quota d’imposta che i terreni pagavavo anfecedentemente.

Le stazioni, tettoie, rimesse, magazzini ed altri fabbricati qualunque attinenti al servizio della strada ferrata, saranno imposte per parificazione ad altri fabbricati delle località in cui si trovano situati,

Art. 73. Il servizio di posta per le lettere tute e pei dispacci del Governo da una estremità all’altra delle linee, © da punto a punto di una linea medesima, e da una ad un’ale tra linea, sarà fatto gratuitamente dalla compagnia nel modo Seguente:

1° Ai freni ordinari di viaggiatori o di mercanzie, che saranno designati dall’amministrazione superiore, la compagnia sarà obbligata di riservare gratuitamente un compartimento speciale abbastanza vasto pei bisogni della direzione delle poste, destinato a ricevervi, oltre le valigie delle lettere e dei dispacci, anche l’agente postale incaricato di questo servizio;

2° Se il volume delle valigie di posta o le circostanze del servizio rendano necessario l’impiego di vetture speciali, ovveramente se la direzione delle poste voglia stabilire degli uffici ambulanti, la compagnia sarà obbligata di fare il trasporto con qualsivoglia treno ordinario, sia di andata che di ritorno, anche di questi veicoli, costrutti però e mantenuti a spese della direzione stessa;

3° La direzione delle poste non potrà esigere alcun cambiamento nè negli orari, nè nel corso e fermata dei convogli ordinari.

Se essa vorrà servirsi d’un treno speciale regolare, o di un treno speciale che corra con velocità eccezionale, la compagnia non potrà rifiatarvisi, ma in questi casi la compagnia verrà compensata delle spese che saranno determinate di buon accordo od a giudizio di periti;

4° Quando la direzione delle poste domanda un convoglio speciale, la compagnia avrà diritto d’aggiungervi vettore di ogni classe e vagoni per trasporto di merci a grande velocità a suo proprio profitto, purchè il servizio postale: non ne sia pregiudicato;

5° Il peso delle vetture che la direzione delle poste costruisce e mantiene a sue spese, come al n° 2, non potrà col carico eccedere 4000 chilogrammi; per un peso maggiore, sino agli 8000 chilogrammi, la direzione stessa pagherà in ragione di tariffa. Oltre gli 8000 chilogrammi la compagnia non è obbligata al trasporto;

6° Finchè non è compiuto interamente lo sviluppo delle tre linee concesse, dovrà la compagnia prestarsi a trasportare gratuitamente sui tronchi anticipatamente messi in esercizio, coi convogli ordinari, le vetture del corriere montate sui truck che saranno pure forniti gratuitamente;

7° Nelle stazioni in cui Jla direzione delle poste lo giudicherà necessario, la compagnia dovrà cederle, per un prezzo da stabilirsi d’accordo od a giudicio di periti, un locale sufficiente per ufficio postale e per deposito delle valigie, opportunamente collucato, purchè non comprometta il servizio della compagnia;

8° L’amministrazione superiore si riserva il diritto di stabilire a sue spese gli stanti ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, fermo che questi stanti ed apparecchi per la natura loro e per la loro disposizione, non saranno né d’impedimento, nè di pericolo alcune alla circolazione dei convogli nè al servizio della stazione.

Art. 74. La compagnia è obbligata a trasportare per la metà del prezzo portato dalle tariffe il sale, tabacco ed altri generi di privativa regia che si spediscono per conto delle finanze.

Art. 75. Il trasporto dei militari con armi e bagaglio, e dei marinai della regia marina, muniti di foglio speciale di via, sarà fatto a metà prezzo delle tariffe nelle vetture di sea conda e terza classe sia che viaggino in corpo, sia che viaggino individualmente.

Art. 76. Se il Governo avrà bisogno di spedire truppe o materiale militare di qualunque genere ad un punto qualsiasi delle linee concesse, la compagnia sarà tenuta di metter tosto a di lui disposizione per la metà del prezzo di tariffa tutti i mezzi di trasporto di cui essa dispone per l’esercizio delle sue linee medesime.