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documenti parlamentari


§ X. — Casi di penalità e decadenza, e procedimento relativo.

Art. 102. Se nel periodo fissato all’articolo 66, e dopo una formale ingiunzione fatta dall’amministrazione superiore alta compagnia ne! corso del penultimo mese del periodo stesso, questa non si fosse messa in grado di cominciare e continuare i lavori, perderà la metà del deposito di cauzione, che sarà devoluta al Governo, a meno che essa non faccia constare regolarmente d’impedimenti provenienti da forza maggiore e indipendenti da fatto proprio.

Art. 103, Qualora, alla scadenza dei termini fissati all’articolo 74 pel compimento ed apertura all’esercizio delle varie linee di strada ferrata che formano il soggetto di questa concessione, la compagnia non abbia data piena esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto constare d’impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, essa s’intenderà di pien diritto decaduta dalia concessione senza che occorra alcuna costituzione in mora.

Art. 104, In tal caso la porzione della cauzione che non fosse per anco stata restituita, ed il valore dei terreni ed opere d’arte sino all’ammontare dell’intiera cauzione medesima, s’intenderanno di pien diritto passati in proprietà dello Stato.

In questa circostanza il Governo provvederà al proseguimento ed al compimento della strada e delle opere tutte che rimasero imperfette, col mezzo d’asta pubblica, da aprirsi sulle basi della presente concessione, e previo estimo delle opere costrutte od in via di costruzione, dei materiali provvisti, dei terreni acquistati e dei tronchi di strada ferrata che si trovassero già posti in esercizio.

L’appalto sarà deliberato al miglior offerente riconosciuto idoneo dall’amministrazione superiore, esclusi però i concessionari decaduti e i loro aventi causa.

Art. 105. I nuovi concessionari saranno fenuti di pagare alla compagnia decaduta, prelevato anzitutto l’ammontare della cauzione da corrispondersi al Governo a termini dell’articolo 104, il suddetto valere d’estimo dei tronchi di strada costrutti o in costruzione, loro annessi e dipendenti, e delle macchine, materiali ed altri oggetti qualunque desti. nati alla costruzione ed all’esercizio delle linee messe in aggiudicazione, dei quali oggetti tutti verrà ad essi fatta la cessione.

Art. 106. Quando un primo esperimento d’asta andasse deserto, si farà luogo con ribasso ad un secondo appalto dopo l’intervallo che sarà stabilito dal Governo; e, se questo eziandio rimanesse infruttuoso, se ne farà un terzo, aprendo la gara con ribasso sul prezzo portato dalle perizie, e deliberando l’impresa, in base pur sempre della presente concessione, a quegli che avrà fatto il ribasso maggiore.

Art. 107. Finalmente, se anche questo terzo incanto andasse deserto, il Governo potrà ritenere per sè le cose tutte cadenti in aggiudicazione, mediante un corrispettivo basato sul valore degli oggetti medesimi valutati per se stessi, e indipendentemente dall’appartenere alle linee della strada ferrata, per il compimento delle quali il Governo non assue merà alcun obbligo.

Art. 408. Se, compiuta la strada ed aperta al pubblico, esercizio di essa venga ad interrompersi su tutte o su qualche parte delle linee concesse senza che Ia compagnia vi provveda immediatanzente, 0 se l’esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, l’amministrazione superiore prenderà, a spese e rischio della compagnia, le

misure necessarie per assicurare provvisoriamente il rista= bilimento, la regolarità e la sicurezza del servizio.

Art. 109, Se, dopo scorsi tre mesi dall’organizzazione del servizio provvisorio di cui ne) precedente articolo, la compagnia non abbia giustificato i mezzi di riprendere l’esercizio regolare è sicuro, essa decadrà dal privilegio, e si procederà nel modo stabilito agli articoli 10% e seguenti, pel caso della decadenza pronunziata per non aver compiuto ed aperto all’esercizio la strada nel tempo preseriîto.

§ XI. — Disposizioni generali e relative al personale.

Art. 110. La compagnia concessionaria, che dovrà costituirsi ed avere i suoì statuti approvati secondo le leggi dello Stato, è autorizzata a fare quei regolamenti che crederà opportuni, sia per l’andamento di sua amministrazione interna, sia pel servizio ed esercizio della strada ferrata. Questi ultimi regolamenti però non saranno esecutorii, se non previa l’approvazione dell’amministrazione superiore.

Art. 111. Allo scopo che, verificandosi i casi previsti dagli articoli 96 e 97, si possano adempiere le disposizioni negli articoli medesimi contenute, il Governo si riserva la facoltà di far ispezionare i registri della contabilità della compagnia, onde riconoscere gli introiti e le spese della gestione sociale.

Art. 112. Nell’esercizio della strada dovrà la compagnia adottare i sistemi di locomozione riconosciuti migliori ad ogni epoca della sua gestione, e dovrà uniformarsi stretta» mente ai regolamenti che sono e saranno în vigore per l’esperimento e per l’uso delle locomotive, per la solidità dei carri e vagozii, per lo stabilimento degli orari, per la maggiore o minore celerità delle corse, per la qualità e per l’uso dei vari segnali, ed in genere per tulto ciò che riguarda esenzialmente la sicurezza pubblica.

Art. 113, La compagnia non sarà ammessa a portar re clami per il fatto di modificazioni che potessero venire introdotte nei diritti di pedaggio o nelle tariffe doganali attualmente in vigore, o che fossero per stabilirsi in seguito.

Art. 114, Nei casi in cui fosse ordinata od autorizzata dal Governo la costruzione di strade divisionali, provinciali e comunali, 0 di canali e condotti d’acqua per qualunque 180, che dovessero attraversare le linee di strada ferrata che fanno l’oggetto della presente concessione, la compagnia non potrà mettere ostacolo a questi attraversamenti; saranno però prese tntte le disposizioni necessarie perchè non ne risulti alcun impedimento alla costruzione od ali servizio della strada ferrata, nè alcun danno o spesa alla come pagnia,

Art. 115. La compagnia concessionaria, e quell’altra qualunque che potesse in seguito venirle sostituita per l’esercizio della strada ferrata, sarà responsabile, tanto verso lo Stato come verso i particolari, dei danni che fossero occasio» nati nell’esercizio delle loro funzioni dai suoi amministra. tori, agenti e preposti, e da qualunque impiegato applicato al servizio delle linee concesse,

Art. 116. La compagnia sarà ugualmente responsabile verso lo Stato di ogni dasno procedente dall’inesecuzione di alcuna delle condizioni della presente concessione e della inosservanza dei regolamenti e dei suoi statuti.

Art. 117.1 compensi, ai quali la compagnia sarà tenuta in dipendenza. dei due articoli precedenti, saranno dovuti pel fatto solo dell’inesecozione delle condizioni stipulate, eccettuati pur sempre i casi di forza maggiore, fatti debitamente constare.