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sessione del 1853-54


Art. 118. In ogni circostanza, in cui sia invocato dalla compagnia il caso di forza maggiore per evitare le pene comminate nelle varie disposizioni del presente capitolato di concessione, la compagnia, dentro il periodo di trenta giorni, a datare dall’evento o dal concorso di circostanze che avranno impedito il compimento delle condizioni stipulate, dovrà darne avviso al Ministero dei lavori pubblici e provarne la realtà e le conseguenze.

In difetto, la compagnia sarà considerata come decaduta di pieno diritto da ogni azione per questo riguardo.

Art. 119. Allorchè gl’impiegati od agenti della compagnia, chiamati ad impedire gli abusi e contravvenzioni che possono compromettere la sicurezza pubblica, abbiano autorità di farne accertamento, essì dovranno essere approvati dal Governo e presteranno giuramento avanti il Consiglio d’intendevza d’Alessandria.

Art. 120, Non saranno ammessi sequestri sugli averi della compagnia, suoi capitali, interessi o dividendi delie azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi perciò, o i creditori degli azionisti, non potranno, sotto alcan pretesto, provocare la posizione dei sigilli sopra i beni e gli averi della compagnia, nè prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione. Dovranno anzi, per l’esercizio dei loro diritti, riferirsi agli inventari sociali ed alle deliberazioni dell’assemblea generale.

Art. 121. I macchinisti conduttori delle locomotive ed i fuochisti (chauffeurs) saranno approvati dal Ministero colle norme stesse di quelli che sono al servizio dello Stato,

Art. 122, Nel personale non tecnico assunto dalla compagnia al suo servizio dovranno impiegarsi, per un quarto almeno, militari onorevolmente congedati, messi in ritiro od ìn aspettativa, e che godono di qualche assegno o sussidio accordato per legge,

Art. 123. Gli ufficiali telegrafici addetti alla spedizione dei dispacci verranno scelti dalla compagnia, ma sopra le liste che le verranno presentate dal Governo, dei giovani che hanno fatto il corso e sostenuto lodevolmente gli esami teorico-pratici di telegrafia-elettrica,

Art. 124. La compagnia dovrà designare uno dei suoi membri per ricevere le notificazioni od intimazioni che occorresse d’iudirizzarle.

Il membro designato eleggerà il suo domicilio a Torino.

In difetto di tale designazione o della relativa elezione di domicilio, qualsiasi notificanza ed intimazione diretta alla compagnia sarà valida, quando venga fatta alla segreteria dell’intendenza generale della divisione amministrativa di Torino.

§ XII. — Appendice. — Concessione dei bagni d’Acqui.

Art. 128. Alla compagnia cui viene fatta la concessione delle linee di strade ferrate, che formano soggetto del presente capitolato, viene fatta eziandio, e sino al termine stabilito all’articolo 33, la cessione dei bagni d’Acqui, perchè essa possa eondurli, esercitarli ed amministrarli a proprie spese e profitto sotto le condizioni che seguono.

Art. 126. Soro compresi in tale concessione i seguenti edifizi ed attinenze:

a) Il regio stabilimento civile balneario, il quale è composto del vasto fabbricato principale, di un fabbricato attinente, di recente costruzione, con luoghi di servizio al piano terreno, camere cubiculari al primo piano e vasto stenditoio al seconde piano, e del vecchio fabbricato degli indigenti, recentemente ridotto ad uso anch’esso di succursale all’edifizio principale, con camere cubiculari al primo piano, botteglie e luoghi di servizio al piano terreno;

b) Sorgenie d’acque termali, detta della Grande Vasca, e vasca circolare (i diritti e gli usi che appartengono alle finanze sulla sorgente detta del Ravanasco, annessivi l’opside di ricovero, la stradella d’accesso e il ponticello); due sorgenti d’acqua potabile, dette di Lussito e di Razetti, con relative vasche e tubi di condotta sino allo stabilimento;

c) Terreni adiacenti allo stabilimento, coltivati a giardini, prati, vigna, viali e boschetti, ed alluvione in isponda della Bormida, della misura di ettari 10, 17, 80, ed inoltre lo stradone con doppi viali laterali e scarpe comprese tra lo stabilimento ed il ponte Carlo Alberto, e la strada provvisoria tra il detto ponte e la città d’Acqui;

d) Il ponte sul Ravanasco ed il ponto Carlo Alberto sulla Bormida, soppresso il pedaggio che ora vi esiste,

Art. 127. È escluso dalla concessione tutto quanto è attualmente applicato e goduto dal militare, e quanto attiene allo stabilimento nuovo degli indigenti, sia di fabbrica, sia di terreni adiacenti.

Art. 128, Nelle testimoniali di stato e nel protocollo verbale della consegna dello stabilimento saranno partitamente descritti i fabbricati e terreni conceduti, i diritti e le condotte d’acqua, loro distribuzione ed usi a cui sono destinati e devono conservarsi.

Art. 129. Pella cessione dello stabilimento demaniale, di cui agli articoli precedenti, la compagnia corrisponderà allo Stato la somma di lire 660,000, della qual somma il Governo si assicura il pagamento nel modo stabilito agli articoli 68 e 70.

Art. 130. Quando la compagnia riceverà lo stabilimento essa dovrà fare anche acquisto del mobilio di cui è fornito, appartenente al’attuale locatario dei bagni, e che è destinato all’esercizio dello stabilimento medesimo,

Il prezzo di questo mobilio sarà stabilito da due periti scelti l’uno dal suddetto locatario, e l’altro dalla compagnia. In caso di dissenso fra i due periti deciderà definitivamente il signor Giannone ispettore ingegnere delle finanze. La somma corrispondente sarà pagata alla finanza per conto del locatario.

Art. 131. La compagnia si obbliga d’ampliare lo stabili. mento in modo da renderlo capace di 500 persone, aumentandone in proporzione gli accessori e i comodi sia pel servizio igienico, sia per l’alloggio dei balneanti.

Art. 132. Hi Governo si riserva la facoltà di poter praticare a sue proprie spese quelle ampliazioni che crederà del caso attorno ai due stabilimenti per la cura di ammalati militari e di indigenti, ferma la destinazione a questi medesimi usi esclusivamente,

Art. 135. La città d’Acqui avendo deliberato di cedere due terzi dell’intiera sorgente detta lu bollente ai concessionari stessi dello stabilimento balneario, dovrà la compagnia tradurre quell’acqua in una località opportunamente situata sulla sponda sinistra della Bormida, ed in questa località erigere un nuovo stabilimento, dietro i piani e sui disegni da approvarsi dal Governo, sentito il municipio d’Acqui.

Avt, 134. I concessionari dovranno impiegare per le opere d’ampliazione dello stabilimento civile del Governo di cui all’articolo 130 la somma di lire 600,000 e dovrà spendere pari somma per l’erezione del nuovo stabilimento della città di Acqui.

Art. 135. Le opere relative dovranno eseguirsi dietro piani particolarizzati che saranno sottoposti alla previa approvazione del Governo, tanto perchè ne sia riconosciuta la