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documenti parlamentari


opportunità e convenienza, come per giudicare se l’importo loro corrisponda alle somme che la compagnia si obbliga di impiegarvi,

Art. 136. La compagnia sarà tenuta di lasciar decorrere la quantità di acque termali e potabili necessarie agli stabilimenti degli indigenti e dei militari durante l’intera stagione balnearia e di lasciar estrarre il fango termale della grande Vasca dello stabilimento civile nelle misure pure necessarie ai predetti stabilimenti.

Art. 137. Un regolamento speciale fisserà, sentita la compagnia, le norme secondo le quali le sarà concesso di spedire fanghi ed acque fuori degli stabilimenti.

Art. 138. La compagnia è obbligata di compiere e rendere atto alla sua destinazione l’ingrandimento dello stabilimento del Governo, e di erigere ed aprire al pubblico il nuovo vicino alla città d’Acqui, entro il termine d’anni tre a partire dall’epoca in cui gli verrà fatta la cessione del predetto stabilimento demaniale.

Art. 139. Se la compagnia non compirà i lavori nel periodo di tempo accordato come all’articolo precedente senza aver provato che cause di forza maggiore glielo abbiano impedito, essa sarà soggetta ad una penale, che pel primo mese sarà di lire 2000, per due mesi di lire 4000, per tre mesi di lire 8000, per quattro di lire 16,000; e così raddoppiando sino al sesto mese di ritardo,

Prolongandosi questo ritardo ulteriormente, la compagnia decadrà dalla concessione fatta degli stabilimenti, e dovrà restituire, senza alcun diritto a rimborso, l’attuale stabilimento al Governo, e cedere il nuovo alla città d’Acqui nello stato in cui si trova.

Art. 140, Allorquando saranno terminate tutte le opere, alla costruzione delle quali la compagnia si obbliga, si dovrà procedere nuovamente alle testimoniali di stato di quelle concernenti l’ampliazione dello stabilimento presso la città d’Acqui.

Art. 141. La compagnia è obbligata a mantenere costantemente, e ad intiere sue spese, in buono stato lo stabilimento ampliato ed il nuovo, seconde Je condizioni in cui si troveranno descritte nelle testimoniali di cui all’articolo precedente, facendovi con sollecitudine ed accuratezza le ripara. zioni di ogni specie tosto che se ne manifesti il bisogno,

Il Governo si riserva la facoltà di far eseguire ispezioni per assicurarsi dell’adempimento di quest’obbligo.

In caso che la compagnia vi mancasse dopo una formale ingiunzione, il Governo provvederà d’ufficio a carico della compagnia.

Art. 142, Si riserva altresì il Governo il diritto di far sorvegliare il modo con cui la compagnia amministra gli stabilimenti nel rispetto igienico. Un regolamento speciale, sentita la compagnia, ne fisserà le discipline; ed un ispettore medico delegato dal Governo ne assicura l’adempimento.

In caso che la compagnia mancasse gravemente e ripetutamente all’osservanza di questo regolamento igienico, il Governo potrà domandare la decadenza della compagnia dalla concessione; e gli stabilimenti, previo giudicio dei tribunali, torneranno allo Stato per ciò che spetta a quello ceduto dal Governo colle sue ampliazioni, ed alla città d’Acqui per ciò che spetta al nuovo.

Art. 143. È alla compagnia proibito di volgere gli stabilimenti del Governo e della città d’Acqui ad altri usi che quelli cui è sempre stato ed è destinato il primo, E nessuna destinazione diversa potrà farsi nemmeno parziale e temporanea dei fabbricati o terreni degli stabilimenti medesimi senza consenso del Governo,

Art. 144. Quando si verifichi il caso preveduto dall’articolo 97 del presente capitolato di concessione, riscattando la strada ferrata, il Governo riscatterà insieme anche gli stabili» menti balneari, a meno che non intervenga una speciale convenzione, in forza della quale la compagnia consenta a continuare nel solo esercizio degli stabilimenti medesimi.

Questo riscatto verrà eseguito colle stesse norme con cui si eseguisce quello della strada ferrata.

Nella previsione che questo caso di riscatto possa verificarsi, il Governo si riserva la facoltà di far ispezionare i conti della compagnia anche nella parte che concerne l’’amministrazione dei bagni per riconoscere i prodotti e le spese,

Art. 145. Compiuto il periodo della concessione, lo Stato rientra nel possesso e pieno godimento dello stabilimento conceduto con tutti gli stabili e miglioramenti ed ampliazioni che vi saranno state eseguite durante il periodo medesimo, ed in quella condizione di buona conservazione di cui all’articolo 99, senza che perciò la compagnia abbia diritto ad alcun compenso.

Lo stabilimento nuovo verrà parimente senza alcun corrispettivo e nell’eguale buono stato di conservazione in pieno possesso e godimento della città d’Acqui. Il Governo si riserva però il diritto d’appropriarselo sborsando alla città stessa la somma di lire 600 mila impiegate dalla compagnia nel primo edificare di questo stabilimento,

Anche i mobili, utensili ed arredi dci due stabilimenti in quanto sieno in buono stato, e necessari all’esercizio degli stabilimenti medesimi, cederanno rispettivamente al Governo ed alla città d’Acqui, ma dietro compenso da stabilirsi a stima di periti.

Art. 146. Sono applicabili ai lavori che la compagnia dovrà eseguire negli stabilimenti balneari le disposizioni degli articoli 33 e 36 relativi alla buona costruzione delle opere della strada ferrata, quelle dell’articolo 84 relative alle spese di visita, d’ispezione e sorveglianza, la dichiarazione di pubblica utilità come all’articolo 82, la esenzione dai diritti fissi di cui all’articolo 84, e finalmente quelle del 122 relative all’impiego di militari congedati o pensionati.


Relazione fatta alla Camera il 27 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Demaria, Mantelli, Saracco, Spinola Domenico, Depretis, Mazza Pietro, e Correnti, relatore.

Signori! — I commissari che nei vostri uffici deputaste fino dallo scorso febbraio ad esaminare il progettò di legge per la concessione delle nuove vie ferrate tra Alessandria e Stradella, Novi e Tortona, Acqui ed Alessandria avevano fornito, ora è presso a due mesi,.il loro compito. Ma correvano allora giorni sì iniqui ad ogni operazione industriale, sì grande era e sì generale lo scoramento degli speculatori, tanto rapidi i trabalzi del pubblico credito, tanto vive, e dopo una sì lunga incredulità, tanto insolite le preoccupazioni politiche, che poteva credersi intempestivo l’affrettare una deliberazione, la quale per avventura non avrebbe potuto avere altro effetto se non quello d’impegnare il Parlamento in un determinato sistema, senza riuscire poi 8 provocare il necessario concorso dei capitali privati e la costituzione d’una società intraprenditrice. E invero l’esempio d’altri progetti di eguale natura rimasti a mezza via, comechè già avessero superata la prova della pubblica discussione, pareva non giustificare soltanto, ma comandare gl’indugi, chi non volesse