Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/20

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44. } pareri, conclusioni e decreti sopra ricorsi in materia sí giudiziaria che amministrativa,

CAPO VII. Del procedimento e delle pene.

Art. 54. Le contravvenzioni alla presente legge si fanno risultare con apposito verbale.

Gli agenti del Governo incaricati di rilevare le contrav- venzioni devono ritenere gli atti, scritti e registri in con- travvenzione per unirli ai verbali, a meno che i contrayven- tori paghino immediatamente le incorse pene pecuniarie ed il diritto di bollo, nel qual caso si prescinderá dalla reda- zione del verbale.

Art. 35. Nel caso di rifiuto per parte dei contravventori al pagamento delle somme dovute, il verbale di contravven-

“zione viene trasmesso al direttore demaniale del circolo affin- chè promuova l’ occorrente procedimento in conformitá delle leggi.

Art. 36. Per le contravvenzioni i in materia di bollo non si fa luogo a componimento in via d’oblazione.

Art. 37. Gl’impiegati ed agenti del demanio, delle contri- buzioni dirette, della sicurezza pubblica, e delle dogane e gabelle, sono incaricati, nella sfera delle loro attribuzioni, di curare il puntuale esegnimento di questa legge.

Dovranne quindi gli uffiziali di pubblica sicurezza ai quali

_ è dato l’incarico di vidimare i fogli di via e le lettere di vet- tura, di cui a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, debbono essere muniti i conduttori di vetture pubbliche, ri- levare le occorse contravvenzioni ogniqualvolta non sieno loro presentati i suddetti recapiti, o questi non sieno estesi sopra carta bollata od altrimenti siano fatti contro il disposto della presente legge. %

Gl’impiggati e preposti delle dogane e gabelle non po- tranno rilasciare, vidimare, o dar corso a veruna bolla, od altro recapito .concernente i carichi di merci, i quali, a ter- mini delle leggi, debbono essere accompagnati da polizze di

“® carico, o lettere dí vettura, ove non risulti loro che tali po-

lizze o lettere sieno estese sulla carta bollata per le medesime stabilite, ovvero munite del bollo straordinario.

Saranno però tenuti di spedire prontamente le bolle, e di dar libero corso alle merci, nonostante la mancanza o l’irre- golaritá delle polizze o lettere di vettura, purchè venga con- temporaneamente pagato all’ uffizio della “dogana di fron- tiera, cioè se le merci provengono dall’estero;-il semplice diritto di bollo devuto per dette polizze o lettere di vettura, e se provengono dall’interno, oltre tale su; anche l’am- menda incorsa.

Sono considerati in contravvenzione alla iena sul bolto :

I fogli di via e le lettere di vettura impiegati per piú d’una . condotta;

Le polizze di carico e le lettere di vettura quando, contra- riamente al disposto dalle leggi di dogana e del commercio, contengono ia descrizione di merci ed oggetti diretti a piú d’un destinatario.

Art. 58. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, .

oltre alla pena pecuniaria, sará sempre dovuto il diritto di bollo, od il supplemento di esso, se trattasi di- contravveri- zione per uso di carta con bollo inferiore.

Art. 59. I diritti di-bollo e le pene pecuniarie per le con- travvenzioni a questa legge sono dovuti solidariamente:

Dai sottoscrittori per le sctitture sinallagmatiche ;

Dai debitori e creditori per le obbligazioni e liberazioni.

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I soci sono pure solidali per i diritti e le pene dovute dalla societá.

Art, 40. S’incerrono tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscriiti, o ne abbia fatto uso, o siano stati presentati in giudizio, con una sola cedola, ovvero depositati ed inserti in un solo atto.

Si incorrono del pari lante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un magezione atto 0 scritto.

Art. 41. I negozianti, tipografi, litagrafi, albergatori, lo- candieri, pesatori, e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, non che i notai, segretari, cau- sidici, e qualunque funzionario od amministratore pubblico, saranno tenuti di presentare e dar visione dei libri, registri, minutari, atti, scritti e carte qualunque agli agenti del Go- verno incaricati dell’esecuzione di questa legge, che loro ne faranno richiesta.

Occorrendo il caso di visita a domicilio per sospetto di ritenzione di carta bollata, filigrane o bolli falsificati, vi assi- sterá il giudice del mandamento od îl suo luogotenente, nil in difetto il sindaco 0 vice-sindaco.

Art. 42. Per Ie contravvenzioni alle disposizioni della pre- sente legge incorreranno nelle seguenti pene:

1° Di lire 80 i giudici od altri uffiziali di giustizia e delle pubbliche amministrazioni, non che gl’insinuatori, gli archi- visti, i notai, e tutti coloro che contravvenissero all’ arti- colo 37;

2° Di lire 40 MAPS causidici, catastari, stampatori e litografi;

3° Di lire 20 gli uscieri; >

4° Di lire 410 i servienti 0 mossi ed i pubblicatori di av- visi;

.5° Del 40 per cento sulla somma o sul valore delle foca- zioni ed obbligazioni eccedenti le lire 500, e sulle cambiali od altri effetti di commercio, qualunque ne sia l’ammontare le societá, Banche, stabilimenti, negozianti o privati.

Riguardo alla carta soggetta al diritto di bollo graduale, se la contravvenzione deriva dall’impiego di una carta munita d’un bollo portante un diritto inferiore a quello che in ra- gione di somma sarebbe dovuto, la pena pecuniaria verrá limitata alla somma per la quale il diritto di bollo non sará stato pagato; “

6° Di lire 80 i distributori di carta bollata non auto- rizzati;

7° Di lire 100 i medesimi distributori, in caso di redidiva, oltre la perdita della carta bollata in ambi i casi;

8° Di tire 25 qualunque altro contravventore,

Art. 43. L’azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contrav- venzione.

Per le contravvenzioni ‘anteriori alla presanti legge si 0s- serverá il disposto dell’articolo 187 del Codice penale.

Art. 44. Colui che avrá contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla presente legge, od avrá scientemente fatto uso delle filigrane o bolli contraffatti, sará punito colla re- cInsione.

Sará punito cglla stessa pena chiunque essendosi procu- rato le vere filigrane edi veri bolli ne avrá fatto uso a danno dello Stato.

Art. 45. Chi scientemente avrá fatto smercio della carta di cui all’articolo precedente sará punito col carcere, e potrá anche esserlo colla reel&sione, secondo la gravitá dei casi,