Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/205

Da Wikisource.

— 1005 —

sessione del 1853-54


PROGETTO DI LEGGE.

Art, 1. È autorizzata la costruzione delle seguenti linee di strade ferrate da comprendersi insieme al loro esercizio in una sola concessione:

a) Linea da Alessandria per Tortona e Vughera a Stradella con diramazione da Tortona a Novi;

b) Linea da Alessandria ad Acqui.

Art. 2. È pure autorizzatà la cessione dello stabilimento ba:neario d’Acqui, di proprietà dello Stato, alla compagnia che si renderà concessionaria delle suddette linee di strade ferrate.

Art. 3. È fatta facoltà al Governo di concedere la costruzione e l’esercizio delle strade ferrate, di cui all’articolo 1, ed a fare la cessione dello stabilimento balneario di Acqui, ci cui all’articolo 2, sotto l’osservanza dell’unito capitolato.

Art. 4. Quando però, scorsi due mesi dalla pubblicazione «ella presente legge, non si fosse ancora conclusa e stipulata la concessione complessiva, a termini degli articoli prece. denti, il Governo dovrà accettare anche le proposizioni di. rette ad ottenere fa concessione della sola linea d’Alessandria e Stradella colla diramazione da Tortona a Novi, o la coiucessione della sola linea d’Alessandria ad Acqui coll’annessovi stabilimento balneario, di cui parla l’articolo 2.

Art. 5. Verificandosi il caso della disgiunzione delle imprese, contemplato da! precedente articolo 4, le concessioni si stipuleranno sotto l’osservanza dei parziali relativi capifolati, che, a cura del Governo, verranno esattamente stralciati dal capitolato complessivo unito alla presente legge. Dovrà perciò Il Governo determinare, in proporzione dell’importanza comparativa delle due imprese, il riparto della cauzione, e regolare, in corrispondenza alle disposizioni sancite nel suddetto capitolato complessivo, le rate di restituzione e ammontare dei depositi che avranno a rimanere nelle casse della finanza fino al compimento e collaudo delle rispettive linee,

Art, 6, Identico all’articolo del progetto del Ministero.

CAPITOLATO PER LA COMPLESSIVA CONCESSIONE.

§ 1. — Soggetto della concessione.

Art. 41. La compagnia che si costituirà, ece., come nel progetto del Ministero.

a) Linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella con diramazione da Tortona a Novi;

b) Linea da Alessandria ad Acqui.

Art. 2. Identico al progetto del Ministero.

§ II. — Tracciato, pendenza e collocamento delle stazioni.

Art. 3. La linea d’Alessandria per Tortona a Stradella si diramerà da quella dello Stato al di là del ponte della Parmida alla distanza non maggiore di 4 chilemetri, ece., come nel progetto del Ministero.

Art, 4. La diramazione da Novi a Tor!ona si staccherà dalla ferrovia dello Stato, ece., come all’articolo 8 del progetto del Ministero,

Art. 5. Identico all’articolo ll del progetto del Ministero.

Art. 6. Sulla linea da Alessandria a Stradella saranno stabilite le seguenti stazioni: di San Giuliano, di Tortona, di Pontecurone, di Voghera, di Casteggio, di Santa Giulietta, di Bronî, di Stradella, Oltre a queste stazioni sarà stabilita una piccola stazione in vicinanza del punto di congiunzione delle due strade ferrate, cioè presso sl pante della Bormida, Que. sta stazione, benchè unicamente destinata ai convogli della linea d’Alessandria a Stradella, sarà posta sotto immediata sorveglianza dell'amministrazione dello State, dovendo servire a garaniire la regolarità e sicurezza del servizio sul tronco comune delle due ferrovie.

La stazione di Stradella sarà collocata in modo ed avrà tale sufficienza di spazio da prestarsi comodamente alla prolungazione della ferrovia sino al confine piacentino.

Art. 7, Sulla diramazione da Novi, ecc., come all’articolo 8 del progetto del Ministero.

Art. 8. Identico all’articolo 7 del progetto del Ministero.

Art. 9. Sulla linca da Alessandria a Stradella e sulla diramazione da Tortona a Nuovi la pendenza non dovrà eccedere il limite massimo del 6 per cento; si follererà Ja pendenza dell’8 per cento nel solo tratto fra Novi e Pozzolo-Formi. garo.

Art. 10. In quella da Alessandria ad Acqui si i potrà, nel tra!to vicino a quest’ultima città, tollerare la pendenza fra il 9 ed il 10 per cento, quando sia ben dimostrato che il contepersi nel limite della pendenza dell’8 per cento esigesse un grave aumento di spesa non compensato dal meno dispendioso esercizio.

Art, 11. I tracciati delle linee riportate, ece., come nelarticolo 12 del progetto del Ministero.

Art. 12. Il tracciato delle curve non potrà farsi con raggio minore di 600 metri per la linea da Alessandria a Stradella e pel tronco da Tortona a Novi, e di 500 nella linca d’Acqui, a meno che non fosse, ecc., come rell’urticolo 13 del progetto del Ministero.

Art, 13, Iuentico all’articolo Ill del progello del Ministero.

§ III. — Norme per la costruzione del corpo stradale
delle opere d’arte e dei fabbricati.

Art. 14. In tutte le linee, ecc., come nelParticolo 15 del progetto del Ministero.

Art, 15, Nella linea da Tortona per Voghera a Stradella, e nelle due diramazioni da Tortona ad Alessandria, e da Tortona a Novi, la compagnia concessionaria dovrà tuttavia acquistare ii ferreno necessario per ridorre, quando se ne manpifesterà il bisogno, la strada.a due binari, e costruirà fin d’ora, come se dovessero servire per la doppia via, i ponti che hanno luce maggiore di sei metri, ed i cavalcavia € sestaria che per avventura vi si dovessero stabilire.

Art, 16 e 17. Identici agli articoli 17 c 13 del progetto del Ministero.

Art. 18, La iarghezza del fondo delle trincee sarà tale che, oltre alla sede stradale di metri 3 50, stabilita all’articolo 16, vi sia, ecc., come nell’articolo 47 del progeito del Ministero.

Art, 19, 20 e 21. Identici agli articoli 20, 21, 22 del progetto del Ministero.

Art. 22. Nei piani generali delle linee comprese in questa concessione, i quali piani dovranno essere presentati alla approvazione del Governo, saranno segnali i punti in cui intendesi collocare questi passaggi a livello, ed indicare il modo di chiusura.

Art, 23, 24, 23 e 26. Identici agli articoli 21, 25, 26 e 27 del progetto del Ministero.

Art. 27. La larghezza della strada ferrata, prescritta all’articolo 16 per un solo binario, potrà essere conservata anche alle opere d’arte di minore importanza, come ponti non