Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/212

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DOCUMENTI PARLAMENTARI

DAI re TITTI iii iii picca zimric zione semssiniviizziomeii:

E similmente furono giudicate non troppo conformi alla libertá della difesa, che dev’essere pienissima, le disposizioni del Codice penale, per cui si rende obbligatorio agli imputati ed accusati il ministero dell’avvocato dei poveri, ancorachè abbiansi eletti altri difensori, e loro si vieta di ricusarlo senza giusti motivi.

Il salutare uffizio dell’avvocato dei poverí non dev’es- sere per aleua modo rivelto in danno di coloro a pro dei quali venne introdotto; e quindi gli accusati ed imputati godenti del benefizio nen degyiono essere costretti a valersi dell’o- pera sua, qualvolta abbiano il modo di essere altrimenti di- fesi e siasi per loro collocata ogni fiducia in altri difensori,

Meno ancora ragionevole si è che gli accusati ed imputati che non sono da povertá costretti ad impetrare la pubblica clientela, deggiano tuttavia accettare, loro malgrado, il patro- cinio dell’avvocato dei poveri.

E sí nell’uno che nell’altro caso non è punto dicevole alla dignitá di tale magistratura il dover assumere una difesa che pon torni pienamente gradita.

Da ultimo la necessitá del Ministero dell’avvocato dei po- veri certamente vien meno rispetto a coloro che non sono in carcere ditenuti, per avere conseguita la libertá provvisoria mediante cauzione, giacchè il faito stesso della cauzione e- sclude il bisogno dell’assistenza del pubblico difensore.

A tutto ciò adunque provvede l’articolo 10 di questo pro- getto disponendo che gli avvocati edi procuratori dei pe- vori debbano prestare il loro ministero a favore di tulti gli imputati od accusati ditenuti, quantanque non ammessi al benefizio de’ poveri, qualora essi ditenuti non abbiano eletti altri difensori, e questi non siano stati nominati d’uffizio.

L’articolo 11 reca una conseguente abrogazione e deroga - zione alle disposizioni delle due leggi, amendue in data del 20 novembre 1847, emanate la prima a relazione del dica- stero della Grande Cancelleria, e la seconda a relazione del Ministero delle finanze, in quanto siano contrarie alla pre- sente, la quale, come si raccoglie dalle riferite sue disposi- zioni, ha precipuamente per oggetto di prescrivere le condi- zioni relative all’ammessione al beneficio dei poveri, e di de- finire i casi nei quali debbasi prestare il gratuito patrocinio, senza punto innovare le disposizioni economiche delle leggi e regolamenti in vigore sull’annotazione a debito dei diritti di emolumento, e dei giudiziari, sulla carta bollata, e sulle ragioni eventuali di rimborso spettanti al regio erario,

Sono del pari abrogate e derogate le disposizioni degli ar- Licoli 562 e 864 del Codice di procedura criminale, inquan- tochè le attribuzioni dell’avvocato e del procuratore dei po veri restano, in forza dell’articolo 10 di questa legge, notevol- mente modificate.

E finalmente l’articolo 12 contiene una disposizione tran- sitoria in favore degli instituti di caritá e stabilimenti di be- neficenza che giá ottennero in qualunque siasi modo l’am- messione al beneficio dei poveri, ande non rimanga inoppor- tunamente disturbato il corso delle cause giá vertenti.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 4. Per ottenere l’ammissione al beneficio de’ poveri, sia nelle materie civili che nelle criminali, la parte instante dovrá giustificare la sua povertá coll’attestazione giudiziale di due membri dell’amministrazione comunale del suo do- micilio.

La povertá dovrá pure essere eomprovata dal giudice del mandamento, assunte, all’aopo, particolari informazioni, e preso l’avviso dell’esaltore demaniale.

Art. 2. Nelie cause civili l’ammessione al beneficio non sará concessa, senzachè l’avvocato dei poveri riconosca con apposito parere essere l’intenzione della parte instante fon- data in ragione,

Art. 3, Le sole congregazioni di caritá locali godranno di pieno diritto del beneficio dei poveri, salvo il disposto dal- l’articolo 40 del regio editto 29 ottobre 1817 e dall’ultima parte dell’artico!o 5 delle regie patenti 20 novembre 1847 (numero 645 della raccolta degli atti del Governo).

Art. 4, L’ammessione al beneficio dei poveri sará decre- tata sopra ricerso, per le cause di competenza dei tribunali provinciali, dal presidente del tribunale; per quelle di come petenza delle Corti d’appello dal primo presidente della Corte; e per le cause criminali rinviate alle Corti d’assisie dal consigliere incaricato di presiedere alle assisie.

Pei ricorsi e controricorsi in Cassazione sará decretata dal primo presidente della Corte di cassazione.

Art. 8, L’ammessione al beneficio dei poveri nelle cause criminali potrá essere provvisoriamente concessa, secondo le circostanze, anche senza l’attestazione di povertá prescritta dall’articole 1.

Tale ammessione provvisoria avrá pure facoltá di conce= derla il giudice che procederá ali’interragatorio dell’accusato a tenore dell’articolo 376 del Cadice di procedura criminale,

Art. 6. Non avrá luogo P’ammessione al beneficio dei poveri per gli atti di giurisdizione volontaria.

L’ammessicne al beneficio per sostenere una causa civile avrá tuttavia effetto per quegli atti di giurisdizione volontaria che si renderanno necessari al fine di promuovere l’azione o sostenere la difesa della parte ammessa al detto bene- ficio.

Art. 7. La parte che avrá ottenuto l’ammessione al bene- ficio de’ poveri in materia civile, ne sará depellita, se in pro- gresso di causa la questione avrá cangiato d’aspetto, e la sua intenzione non apparirá piú fondata in diritto, ose la di leî povertá sará cessata,

La reiezione dal beneficio si pronunzierá in seguito a uuovo parere dell’avvocato de? poveri dall’autoritá giudiziaria da cui sará emanato il decreto di ammessione,

Quando la cessazione del beneficio de’ poveri avrá Iuogo ad istanza della parte contraria, quella giá ammessa al bene ficio dovrá essere citata a costiluirsi un nuovo procuratore, secondo la legge di procedura civile.

Art. 8, Gli stranieri domiciliati nello Stato potranno essere ammessi gl benefizio dei poveri quando la loro povertá sará ginstificata nel modo preseritto dall’articolo 1.

Quelli non domiciliat: nello Stato, e che a tenore dei trattati saranno dispensati dalla cauzione iudicatum solvi, vi potranno essere ammessi, secondo le circostanze, cen reale decreto.

Art. 9, Nelle cause civili il Ministero dell’avvocato e del procuratore de’ poveri non sará obbligatorio per le parti am- messe alla gratuita clientela. Esse potranno valersi di altri avvocati e procuratori, salva però la sorveglianza attribuita all’avvocato de? poveri dalla legge e dai regolamenti.

Art. i0. Nelle cause criminali gli ‘avvocati e procuratori de’ poveri dovranno prestare il loro ministero, avanti le Corti o tribunali sedenti nelle cittá ove sono stabiliti, a favore di tutti gli imputati od accusati ditenuti, quaniunque non am- messi al beneficio de’ pover:, qualora essi ditenuti non ab- biano scelti altri difensori, o questi non siano stati nominati d’uffizio.

Art. Ai. Le disposizioni delle prime e seconde lettere pa- tenti in data 10 novembre 1847, e degli articoli 563 e 864