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documenti parlamentari


In ogni caso nell’atto della nuova concessione, il Governo stabilirà le condizioni relative all’uso comune, che si rendesse necessario, di un tronco o di tutta la ferrovia.

Art. 51. È fatta facoltà ai concessionari di cedere ad una società anonima i diritti e le ragioni che, fermo l’adempimento di tutti gli obblighi ad essi incumbenti come costruttori della strada ferrata di Biella, loro competeranno in virtù del presente capitolato.

Questa società si costituirà con un capitale di cinque milioni di lire, diviso in 10.000 azioni di lire 500 caduna, e sarà retta da uno statuto da sottoporsi all’approvazione del Governo in conformità delle vigenti leggi.

Art. 52. A garanzia di questa concessione preliminare, la società Feroggio, Crida e compagnia presenterà, dentro il termine di dieci giorni, un avallo per lire 200,000 di ditta benevisa al Ministero, il quale avallo sarà restituito tosto che la legge non fosse approvata, e, se lo fosse, sarà restituito al momento in cui venga effettuato il deposito prescritto all’articolo 20.

Art. 53. La presente concessione non sarà definitiva nè valida che per legge.

Dal Ministero dei lavori pubblici, Torino, 5 agosto 1853,

Sottoscritti all’originale:

I concessionari Feroggio Celestino.
Andrea Crida.

Il ministro Paleocapa.


L’intendente capo della prima divisione Sottoscritto Panizzardi,

Dopo fatta la concessione nei termini risultanti dal capitolato che precede, essendosi dal ministro sottoscritto convenuto coi signori concessionari altre intelligenze relativamente al disposto degli articoli 20 e 52 del detto capitolato, si è delle medesime fatto risultare dai seguenti articoli addizionali, i quali s’intenderanno far parte integrante dell’atto di concessione da sottoporsi alla sanzione del Parlamento.

Articoli addizionali.

a) A piú sicura intelligenza delle combinate disposizioni degli articoli 20 e 52 della presente convenzione, si dichiara che, ove nel termine fissato dall’articolo 20, i signori Feroggio e Crida non avessero fatto il deposito delle 500,000 lire, e fossero perciò incorsi nella decadenza della concessione comminata da quell’articolo, essi rimarranno debitori verso lo Stato della somma di lire 200,000 pari a quella data per garanzia al Ministero dei lavori pubblici col vaglia in data 5 agosto 1853 dalla ditta Defernex, al pagamento di quale somma, senza uopo di alcuna costituzione in mora, i concessionari saranno tenuti a favore delle finanze dello Stato,

b) È fatta facoltà ai signori Feroggio e Crida di cominciare i lavori anche prima di aver fatto il deposito delle 500,000 lire, prescritto all’articolo 20. Ma se nel termine prefissato dall’articolo medesimo tale deposito non fosse effettuato, essi oltre al decadere dalla concessione ed al perdere le 200,000 lire della cauzione primordiale, perderanno eziandio tutti i lavori che avessero eseguiti anticipatamente, prevalendosi della facoltà fattagliene col precedente articolo a), i quali lavori cadranno pure in proprietà dello Stato.

Dal Ministero dei lavori pubblici, Torino, 27 gennaio 1854.

I concessionari

Sottoscritti Fenoggio Celestino Andrea Crida ,

Il ministro

Sottoscritto Paleocapa.


Il direttore capo di divisione

Sottoscritto Panizzardi.


Per copia conforme all’originale:

Il direttore capo di divisione

Sottoscritto Panizzardi.




Relazione fatta alla Camera il 14 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Piacenza, Sauli, Cadorna Raffaele, Monticelli, Michelini Alessandro, Botta, e Arnulfo, relatore.


Signori! — La vostra Commissione, in conformità del voto degli uffici, all’unanimità vi propone d’approvare il progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Biella a Santhià per i seguenti principali motivi :

1° Perchè la provincia biellese essendo indubitabilmente una delle più industri dello Stato, importa a questo, che abbia tutti i mezzi di cui godono già altre provincie, ed in ispecie la facilità e la prontezza delle comunicazioni e dei trasporti, onde possano le svariate, numerose ed importanti sue manifatture prosperare e sostenere la straniera concorrenza, non ostante le riforme doganali dal Parlamento adottate;

2° Perchè, colla legge di cui si tratta, da un lato il Governo non accorda maggiori favori di quelli concessi ad altre strade di secondo ordine come quella suaccennata, e dall’altro si assicura i medesimi vantaggi speciali per altre strade stipulati, indipendentemente dai generali che derivano dall’estensione della rete delle strade di ferro.

Diffatti in questa come nelle precedenti concessioni i favori accordati sono ristretti all’esercizio della strada per un tempo determinato, alla riduzione dei dazi per l’introduzione dall’estero delle ferramenta e dei meccanismi ed al trasporto loro sulla strada dello Stato con tariffe moderate; finalmente all’esenzione dei diritti proporzionali sui contratti che si faranno per l’impresa, dichiarando applicabili a questa le regie patenti del 26 aprile 1839.

In compenso poi lo Stato ottiene la proprietà della strada cessato il tempo dell’esercizio fissato per i concessionari, oltre al diritto di riscattarla dopo il trentennio; s’assicura senza pagamento il servizio postale ed il trasporto delle vetture cellulari per i prigionieri, il trasporto a metà tariffa dei generi di privativa demaniale, dei prigionieri, dei militari in servizio e dei materiali da guerra, ed in caso di guerra l’esclusivo impiego d’ogni mezzo d’esercizio a servizio militare senza diritto ad indennità per parte dei concessionari; il che tutto in larga misura compensa lo Stato pei favori che accorda a costoro;

3° Perchè sono nel capitolato inserte le prescrizioni necessarie onde guarentire la lodevole esecuzione dei lavori,