Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/232

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Art. 14 della legge. — Allorchè il mentare del franco- bollo apposto ad una lettera 0 piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro,

Art. 20 della legge. — Le circolari, gli avvisi di pascita, di matrimonio e di decesso, gli inviti e le partecipazioni qual- siansi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono in grandezza la dimensione di 41 decimetri quadrati e piegati in modo da potersi ricono- scere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 10 centesimi cadun foglio per qualunque destinazione deil’interno dei regi Stati, a riserva di quelli da distribuirsi nell’uffizio stesso in cui vennero impastati, nel qual caso, anche senza la condi- zione dell’affrancamento nor sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio.

Art. 24 della legge. — I plichi di carte manoscritte desti- nali per l’interno sono assoggetiati tanto in tassa che in af- francamento alla metá del diritto stabilito per le lettere, con la stessa progressione di peso, purchè siano sotto fascia e con la sola lettera in accompagnamento aperta, unitavi per modo da potere essere facilmente riconosciuta.

Però il diritto di un plico non può essere inferiore a quello di una lettera semplice,

Art. 14 del progelto. — Allorchè il montare dei franco- bollo apposto ad una lettera 0 piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.

Andrá perduto pei mittenti il valore dei francobolli che secondo le convenzioni possano essere applicati sulle corri- spondenze dirette all’estero quando lo stesso valore non ba- stasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le me» desime.

Art. $0 del progetto. — Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qual- siansi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono ia dimensione di 41 decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono a5- soggettati ad un diritto fisso di 5 centesimi per cadun esem- plare per qualunque destinazione dei regi Stati a riserva di quelli da distribuirsi nell’uffizio stesso in cui vennero impo- stati, nel qual caso, anche senza la condizione dello affranca - mento, non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio.

Sono ammessi a godere della stessa agevolezza le circolari e gli avvisi suddetti, anche quando, oltre la firma, portino inscritta a mano l’indicazione di un giorno, di una @ piú cifre, di un nome di viaggiatore, di un indirizzo, per cui non cessino d’avere essenzialmente il carattere di circolari @ di avvisi non manoscritti,

Art. 21 del progetto. — I plichi di carte manoscritte desti- nate per l’interno, sotto fascia con la sola lettera d’’accompa- guamento apertavi ed unifavi in modo da potere essere fa» cilmente riconoscinta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metá del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso.

Però il diritto d’affrancamento di un.plico non può mai es- sere inferiore a quello di una lettera semplice.