Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/238

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secondo le convenzioni, possano essere applicati sulle corri- spondenze dirette all’estero, quando lo stesso valore non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le me- desime.

Art. 20. Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiansi non ma- noscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono la dimensione di 11 decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un «iritto fisso di 8 centesimi per cadun esemplare per qua- lunque destinazione dei regi Stati, a riserva di quelli da di- stribuirsi nell’uffizio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso anche senza la condizione dell’ affrancamento non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio.

Sono ammessi a godere della stessa agevolezza le circo- lari e gli avvisi suddetti anche quando, oltre la firma, por- tino inscritta a mano l’indicazione di un giorno, di una 0 piú cifre, di un nome di viaggiatore, di un indirizzo, per cui non cessino d’aver essenzialmente il carattere di circolari o di avvisi non manoscritti.

Art. 21, I plichi di carte manoscritte destinati per Vin- terno, sotto fascia con la sola lettera d’accompagnamento aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente ricono- sciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metá del diritto stabilito per le lettere colia stessa progressione di peso.

Però il diritto d’affrancamento di un plico non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice.

Art. 948. I giornali, le gazzette e gli stampati diversi dei regi Stati per l’estero e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri.

Il Governo del Re avrá la facoltá di stabilire un diritto di bollo sui giornali politici provenienti da Stati esteri, nei quali i periodici sardi non ne vanno esenti. Questo diritto non potrá essere maggiore di quello stabilito ne’ rispettivi Stati esteri sopra i periodici sardi.

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Eelazione del ministro degli affari esteri (Dabormida), 21 marzo 1854, con cui presenta al Senato il pro- getto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 18 slesso mese.

Sicnoni ! — Ho l’onore di presentare al Senato il progetto di legge testè adottato nella Camera dei deputati, con cui viene modificata la legge 18 novembre 41850 sulla tariffa po- stale in quella parte che l’esperienza riconobbe meno adatta ai bisogni del servizio, e non interamente conforme allo spirito che la stessa legge dettava.

Nell’unita relazione fatta alla Camera dei deputati, il Mini- stero ha giá esposto i motivi che lo mossero alla presenta- zione di questo progetto di legge: ai medesimi si rapporta come sufficientemente dimostrativi dell’utile che dall’ado- zione del progetto ne deve ridondare, e voi, o signori, nello illuminato vostro sentire, sarete, ne ho confidenza, per ap- poggiarlo con voto di favore.

Due aggiunte ebbero però luogo alla legge l’una delle quali concertata colla Commissione della Camera, e altra accon- sentita dal Governo.

Il Ministero chiese alla Commissione di lasciare in facoltá del potere esecutivo, infra stabilito limite, l’imposta del bollo demaniale sui giornali e stampati provenienti dall’estero,

osservando che în pratica questa tassa è di un tenuissimo prodotto, di disagevole percezione attesa la celeritá colla quale vuole essere eseguito il servizio di posta, ed iu fine di un vero dispendio, superando le spese il vantaggio che se ne ricava.

Per siffatti riflessi il Governo del Re non dubitò di intro durre l’abolizione del bollo in quelte convenzioni postali dove si potè fare con reciprocitá, ed è pure una reciprocitá che ora si propone modificando l’articolo 28 della succitata legge 18 novembre 1850, di maniera tale che il diritto del bollo per principio piú non esista, ma che il Governo sia libero di stabilirlo tuttavolta trattasi di giornali provenienti da quegli Stati dove i periodici sardi non ne vanno esenti: questo di- ritto però non avrá mai ad eccedere quello che in detti Stati s’impone sui nostri fogli nazionali.

L’altra aggiunta fu iniziata per emendamento all’articolo 21 del progetto, eguagliandosi i campioni di merci ai plichi di carte manoscritte ; ma siccome questa disposizione vede- vasi avversare l’articolo 34 della legge in cui è discorso dei campioni di merci, venne l’emendamento, giá accettato dalla Camera, riportato alla sua Commissione, perchè fosse al me- desimo conformato l’articolo del quale è parola,

L’articolo 34 fu quindi, con assenso del Ministero, pro- dotto in termini che i campioni di merci, onde godere della diminuzione di tassa, debbano essere consegnati alla posta sotto fascia con una sola lettera d’accompagnamento aperta ed unita da essere facilmente riconosciuta.

Questa proposta è favorevole al commercio e nulla toglie dall’antica disposizione che colpisce i campioni di merci a pacco chiuso della tassa eguale a quella delle lettere.

PROGETTO DI LEGGE.

Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20, 21, 28 e S& della legge dcl 18 novembre 1850 e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 10 luglio 1854.

Gli articoli 2, 8, 9, 14, 20, 21 e 28, identici alla proposta della Commissione della Camera, soppressa però la parola d’affrancamento nell’alinea dell’articolo 21.

Art. 34. 1 campioni di merci, destinati per l’interno sotto fascia con la sola lettera d’accompagnamento aperta ed uni- tavi in modo da potere essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metá del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso.

Però il diritto di un campione di merci non può essere in- feriore a quello di una lettera semplice.

Relazione fatta al Senato il 1° aprile 1854 dalluffizio centrale composto dei senatori Casati, Regis, Jacque: moud, Colli e Di Pollone, relatore.

Siexori! — Le alcune modificazioni ed aggiunie alla legge del 48 novembre 4850 sulia tariffa postale, delle quali vi viene sottomesso il progetto perchè vogliate approvarle, sono intese ai miglioramenti fatti palesi da una esperienza assai proluagata.

Traggono origine le une da motivi di dimostrata ragione- volezza ed equitá, e muovono le altre dalla convenienza di piú adatta applicazione di quel sistema di moderatezza di tassa, onde fu informata la legge che produsse effetti mi- gliori che non ne fossero per isperare anche i piú caldi pros