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DOCUMENTI PARLAMENTARI

motori della medesima quarido ne era pur da altri e con gravissimi argomenti contrastata la opportunitá di attuazione.

Dei quali effetti credo di non aver qui a farvi parola, men- ire sono essi ampiamente chiariti in irrefragabile mode dal signor ministro degli affari esteri nella sua relazione.

Il perchè imprendo senza piú ad esporvi brevemente l’idea delle modificazioni ed aggiunte di cui è caso, facendovi sus- segnire, rispetto ad ognuna delle medesime, ed in succinto le considerazioni per cui l’ufficio centrale non esitò, dopo di averne fatta la disamina, a proporvene l’adozione compiuta.

La prima delle aggiunte avanzate dal signor ministro, me- diante un’alinea all’articolo 2 della legge, ha per iscopo l’as- soggettare alla tassa, come se avessero avuto corso nei regi Stati, quelle lettere che, ridomandate dal mittente, gii ve- nissero restituite, previo l’adempimento delle prescritte for- malitá.

Quest’aggiunta fu ravvisata giusta per causa appunto delle necessarie ed intricate e lunghe formalitá, che occorrono con notevole perdita di tempo negli uffizi di posta per la resti- tuzione di siffatte lettere sulle domande che se ne riprodu- cono di sovente, e che andranno vieppiú aumentando in ra- gione dell’ineremento del numero delle corrispondenze. Nè fa d’altronde veduto che tale aggiunta sia per produrre un aggravio da aversi a stare in forse sulla sua ammessione, poichè od il mittente ha vero interesse a trattenere il corso di una sua lettera, e volentieri si adatterá a soddisfarne il modico importo di tassa, o non avrá quell’interesse, e la- scierá che la sua lettera giá impostata abbia pur sempre corso, evitando cosí agli uffizi di posta il molto maggiore di- sturbo che ne avviene dal restituirla, anzichè dall’avviaria a destino colla massa delle altre, senza dire della spesa degli stampati pei relativi processi verbali.

Mira la seconda ministeriale proposta al ricrdinamento della scala progressiva delle tasse, stabilita dall’articolo 8 della legge in proporzione del maggior peso dei pieghi.

If semplice confronto di essa scala, secondo il fattone pro- getto, con quella che ammetteva la legge, basta a dimostrare i vantaggi dell’una, ed il vizio, l’irrazionalitá dell’altra.

La suggerita riforma raggiunge incontrasiabilmente l’es- senziale scopo della equitá di proporzione nella tassa di fa- vore per le iettere di peso, ce riesce meglio ad evitare la frode,

Colla terza proposta, la quale ha tratto all’articolo 9 della legge, il Governo ebbe in vista un’ovvia emendazione del di- sposto dall’articolo medesimo, mercè la soppressione delle parole oltre la tassa interna, le quali, in vero, non possono sussistere inquantochè le lettere da e per l’estero vanno sog- gette, come ivi pure è stabilito, ai diritti portati dalle con- venzioni, nei quali diritti giá si trova compresa la fassa in- terna.

L’aggiuntovi alinea riguarda poi le lettere da e per i paesi esteri coi quali (e sono pochissimi) non esistono convenzioni, e tende a che il Governo sia autorizzato ad assoggettarle, se- condo Ie circostanze, ad una tassa superiore a quella fissata pér la percorrenza interna, purchè non eccedente il doppio della medesima. Il motivo di quale aggiunta sta in che la do- mandata antorizzazione, di cui certamente il Governo non sará mai per fare mal uso, varrá acciò siano indotti a con- eludere eque convenzioni con noi i pochi esteri Governi coi quali tnitavia non ne abbiamo, ed acciò, frattanto, o siano temperate le tasse onde le nostre lettere vengano colpite al- l’estero, o lí ore si vogliano tenere elevate esse tasse non si lucri ingiustamente a danno di noi che le abbiamo miti,

L’addizione di un alinea all’articolo 14, che È l’oggetto

della quarta proposta, e mercé il quale sarebbe stobililo an- dar perduto pci mittenti il valore dei francobolli, che, se- condo le convenzioni, possano essere applicati sulle corri» spondenze dirette per l’estero, quando lo stesso valore non basti a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le mede- sime, è motivata dacchè cosiffaita disposizione si vede stabi- lita mai sempre nelle anzidette convenzioni, siccome intesa ad ovviare agli incagli che ne deriverebbero, diversamente, nella reciproca contabilitá, e dacchè fu riconosciuto come, ad ogni modo, giovi che la stessa disposizione sia pure in- scritta nella legge del 18 novembre, ache perchè siavi con- cordanza tra questa e le essenziali basi di quelie.

Mira la quinta proposta del signor ministro a che sia so0- stituito il solo diritto di centesimi 5 a quello di centesimi 10 al quale, secondo l’articelo 20 della legge, vanno soggette in affrancamento le circolari e gli avvisi non manoscritti, di cui ivi, ed a che sia conservata quest’agevolezza relativamente alle circolari ed agli avvisi suddetti, anche quando, oltre la firma, portino inscritta a mano qualche indicazione per cui non cessino di avere l’essenziale carattere di circolari o di avvisi non manoscritti,

Giusta ed ovvia si presenta questa modificazione, grazie alla quale cessarono i lamenti sorti, massime per parle del commercio, sulla relativa elevatezza di quel diritto di af- francamento, non diverso dalla tassa stabilita coll’articalo 27, in difetto di affrancamento, per le circolari e gli avvisi non manoserilti; locchè stesso rende manifesto un mal inteso or- dinamento dei due articoli. Non guari dopo la emanazione della iegge si manifestò diffatti, e poscia durò costante e pro- gressiva la diminuzione presso gli effizi di posta nel numero delle impostatevi circolari stampate o litografate in rapporto al nomero di quelie di prima. Nè lasciano di essere maggior- mente fondale le lagnanze a cui ora si è in pensiero di met- tere fine, per ciú stesso che le circolari stampate, ancorchè contenenti parole o cifre manoscritte, erano giá favorite, cioè assoggettate a minori diritti prima della emanazione della legge che, nel resto, fu apporiatrice d’ogni agevolezza.

Una sesta ed ultima proposta di modificazione fu fatta dal ministro, la quale concerne il disposto dell’articelo 21 della legge e tende a che i plichi di carie manoscritte, destinati per l’interno, siano assoggettati, in affrancamento, al terzo, anzichè alla metá, come in tassa, del diritto stabilito per le lettere. Consta che da quando è in vigore la nuova legge andò pure sminuendo l’invio di plichi di carte manoscritte a mezzo della posta, ed anche di ciò non può essere accagio- nata la elevatezza del dirixte, il quale vorrebbe quindi ra- gionevalmente essere ridotto ad assai piú conveniente mi- sura, cioè, come giá era, al terzo del diritto a cui sono sog- gelte le corrispondenze, colla sfessa progressione di peso, mediante l’affrancamento, qual mezzo questo che nel mag- gior interesse dell’amministrazione debb’essere specialmente favorito e promosso, :

Alle sin qui notate modificazioni ne. furono apposte d due altre dalla Camera.elettiva, riferentesi.l’una all’articolo 28 e

’allra all’artícolo 54 della legge.

Importa la prima l’abolizione, in massima, del diritto di bollo devoluto al demanio riguardo ai giornali, alle gazzette ed agli stampati diversi esteri a destinazione dei regi Stati, con che però il Governo del Re abbia la facoltá di stabilirlo sui giornali politici provenienti da Siati esteri, il quale di- ritto non possa essere maggiore di quello stabilito nei rispet- tivi esteri Stati sopra i periodici sardi.

È appoggiata questa modificazione a che la piú parte delle sancite convenzioni di posta non ammettono questo diritto di