Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/25

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di non lieve, incaglio nélla spedizione degli affari, causa di perdita di tempo per gli agenti demaniali e di pressochè niun. profitto, ; alle finanze, perchè manca «un sicuro mezzo di ac-. . certare la “quantitá di carta impiegata a debito -e di conse- guirne da ognuno il rilevare, .a meno di rendere contabili” con una speciale ‘disposizione di legge i patrocinanti edi. pubblici uffiziali della carta da essi impiegata, aggiungendo cosí all’opera loro gratuita ‘il peso di pagare del proprio la

. carta nel maggior numero dei casí, il che sarebbe ingiusto. Opportunamente perciò. si è lasciata la facoltá di usare carta libera; e si provvide rekel in fine di causa, o termi- nati i procedimenti per transazione, sia il prezzo della carta calcolato e pagato da coloro che furono condannati nelle spese o da quei medesimi che profiltarono del beneficio dei poveri, se conseguiscono il triplo del rilevare delle spese della lite, condizione ‘questa ‘che ai ravvisa equilativa ; poi- chè se si obbligasse il povero a pagare i diritti anche quando non conseguí, salvo quanto è necessario per soddisfarligo poco piú, non ricaverebbe vantaggio alcuno, anzi avrebbe solo

esperito dci suoi diritti per utile delle finanze. — —

Non ha però potuto: la Commissione ammettere il mezzo proposto dal Ministero nel terzo alinea dell’ arlicolo 29, di- retto ad assicurare la riscossione dei diritti di bollo, perchè

l’obbligo ivi imposto ai segretari dei giudici e tribunali di i

consegnare agli agenti demaniali gli atti delle cause e le note della carta libera in esse impiegata, non può essere adem- piuto in certi casi, ed in molli, adempiendosi, ne nascerebbe incaglio neli’ammipistrazione della giustizia.

Diffatti si vorrebbe che nei primi 10 giorni del mese sue- cessivo alla sentenza che fece transito in giudicato, 0 succes- sivi alla transazione giudiciale della lite, si’ trasmettessero

. tali atti o néte; ma, oltrechè è evidente che il segretario non ha mezzo ‘facile d’assicurarsi che Ja sentenza sia passata in giudicato; è da ritenersi che quando il povero non la creda abbastanza a lui faverevole,.non può autorizzarsi il segre- tario a rifiutargli gli atti al fine che si consigli se debba o no appellare, e non appellando diffici! eosa egli è che tor- nino gli atti a mani del segretario, potendò le parti eseguire volontariamente il gindicato o procedere a transazione non

giudiciale. Tali ed altri non pochi inconvenienti che sareb--

bero per derivare: dall’obbligo imposte in detto alinea in- dussero la Commissione a sopprimerlo. D’altronde si ravvisò il medesimo di semplice regolamento, e perciò non neces- sario che faccia parte della legge, persuasa che il Ministero . troverá modo con altre disposizioni regolamentarie d’assicu-

rare possibilmente la riscossione della carta impiegata nelle cause dei poveri, senza recare incagli al corso della giustizia o privare costoro del beneficio che è loro accordato colla gratuita cliestela. Forse potrá raggiungersi un fale scopo, ,

ordinando che i segretari trasmettano all’agente demaniale le note della carta) quando spediscono Ja prima copia della sentenza o ricevono l’instromento di transazione, epoca in cui trovansi ancora gli atti della lite a loro mani, salvo poi agli agenti il verificare se la sentenza sia passata in giudi- cato, 0 chiedendo riscontri dalle segreterie dei magistrati di Appello, od altrimenti informandosene.

CAPO III.

Passando all’esame del capo terzo, nel’quale sono enime- rati gli atti e scritti per i quali è obbligatorio l’impiego delta carta col-bollo ordinario, parve alla Commissione che vi si comprendano tutti gli atti e scritti che volendosi assoggettare al diritto di bollo si debbano redigerein carta di minor prezzo, qual è quella di centesimi 50 per foglio. Pressochè tulte tali

Sessione DEL 1859-5Ì — Documenti — Vol. Il, 108

— SESSIONE DEL son sid

scritture ora si fanno con carla da processo a centesimi 40 per il disposto delle leggi in vigore; alcune però per le quali

- ora si può far uso di “quest’ultima qualitá di carta, secondo il progetto debbono farsi 0 con quella da centesimi 80, ‘0 da . .Jire 1, del che parlerassi in appresso.

Sono da notarsi,. fra le altre, le seguenti piú essenziali nuove disposizioni, cioè quelle che assoggettano all’impiego di carta da centesimi 50: 1° gli estratti dei registri, certifi> cali e permessi rilasciati dalle. autoritá di pubblica sicurezza

‘ ai privati; 2° gli avvisi d’asta o licitazione sí giadiziaria che

volontaria per vendite, affittamenti od appalti, nonchè gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni: che, a terinini delle leggi civili e commerciali, debbonsi fare nei giornali; 5° gli atti che nei procedimenti penali hanno

. luogo nell’interesse della parte civile, compresi gli originali | delle relative sentenze e le cedole a difesa degli acensati..

‘La Commissione ton esitò ad ammettere ja prima, non scorgendo motivo per dispensare dall’uso della carta: bollata i permessi 0 dichiarazioni dell’autoritá di polizia, quando vi sono assoggeltati le‘attestazioni o permessi delle altre auto-

‘ritá, Quanto alla seconda, dopo maturo esame venne am-

messa, ritenute le ragioni addotte dal Ministero, e conside- rando che la medesima non comprende, salvo gli avvisi d’asta o licitazione e gli originali delle pubblicazioni obbli- gatorie per mezzo di giornali, é rimangono cosí esclusi gli altri avvisi tutti ché o si pubblicano ossi distribuiscono, i

quali dalla legge vigente sono assoggettati al bollo senzachè ‘’

lerario venga a percepire unt somma di qualche riguardo, per la ragione che sono inevitabili le frodi, ed impossibile riesce agli agenti demaniali di prestare una continua vigi-_

riferiscono ad oggetti disí poco momento che non giova lo assoggettarli al diritto di bollo, Limitato l’obbligo di far uso della carta bollata nel modo proposto, si otterrá.un discreto

. prodotto senza recare incagli e’molestie, il che costituisce

un miglioramento a fronte della legge che è in vigore. ‘Relativamente alla terza dellé suaccennate nuove disposi-

fanno nell’interesse della parte civile nei procedimenti pe- ‘ nali siano scritti în carta da bollo, perchè tengono luogo di un giudizio civile ; solo credette che potesse tale ‘disposizione trovare piú opportunamente luogo nel numero 35 dell’arti- colo 30, ove per conseguenza fu trasportata.

Non cosí la pensò per le cedole a difesa degli imputati che sono in carcere, i quali nel-maggior numero, sebbene non sieno ammessi al benefizio della gratuita clientela, sono però poveri, Diffatli si osserva in pratica che sovente i difensori non solo prestano ad essi l’opera loro senza pretendere ono- rari, ma talora trovansi astretti di aggiungere del proprio la carta bollata, perchè agli imputati manca il denaro al. mo- mento che debbesi provvedere.

dei detenuti sono da presentarsi, ben poco viene a perdere l’erario; ma, quand’anche fosse di qualche rilievo il sacri- fizio, la Commissione propone di farlo.

in carcere, e presumibilmente ponno con facilitá procurarsi

.| la carta bollata, soppartine tale imposta.

Si propone pure dal’ Ministero che în ogni atto di volon= taria giurisdizione si inserisca un foglio di carta da lire una; il che yalé a dire che tutti tali atti siano assoggettati ad una imposta di lire una. La Commissione, riflettendo che sono giá di loro natura abbastanza costosi, e che se talvolta essi ri-

. lanza per impedirle; oltrechè in molti casi, consimili avvisi si ©

zioni la ‘Commissione riconobbe giusto che gli atti éhe si.

Col non assoggettare ‘al bollo gli scritti che per le difese —

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Nel resto ravvisò conveniente che coloro i quali non sono i

guardano persone facoltose, ben sovente si riferiscono ad altre: ‘ 5 x è È