Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/29

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talmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che pre- senti 30 linee, e vi resti un margine del quarto a destra e d’ua ottavo a sinistra. Art. 6. Come nel progelto del Ministero. Art. 7. Il diritto di bollo è proporzionale © fisso. 1} proporzionale colpisce, ecc., come nel progetto del Hi- nislero. Art, 8. Come nel progetto del Ministero. i Art, 9. Come nel progetto del Ministero colla variazione | della parola proporzionale invece di graduale. Art. 10. La carta da protocollo col bollo ordinario di una lira è destinata agli atti e provvedimenti indicati ai numeri 35 e 36 dell’articolo 30, i quali cesseranno di essere soggetti * alla registrazione ed al pagamento del diritto dí sigillo, di | cui nella tariffa annessa al regio editto 27 settembre 1322, e nelle regie patenti del 8 aprile 1846, salva la riscossione dell’emolamento sulle sentenze a termini della relativa ta- | riffa. . Art. IL. Come nel progetto del Ministero. i Art, 12, Nei diritti proporzionali per la frazione di mille sí pagherá come pel mille intiero. | Art. 13. Come nel progetto del Ministero. j Art. 14, In mancanza di bolli ordinari e straerdinari reia- | tivi ai diritti proporzionali si supplirá col visto per bollo. Art. 15. Non si può eccedere il numero delle linee frac- | ciate a termini dell’arlicolo 5, o scrivere fuori delle mede- i sime, nè sul margine ivi prescritto. Art. 16. Nelle copie degli atti pubblici o di qualunqueatio | 0 scritto ricevuto od autenticato da notai o da segretari gia- | diziari od amministrativi, il numero delle sillabe, ecc., come è nel progetto del Ministero. i Art. 17, 18, 19 e 20. Come nel progetto del Ministero. i

Art. 21, Un foglio di carfa che ha giá servito per un alto o scritto non può piú essere impiegato.

Non si considererá che abbia giá servito semprechè dallo stesso foglio evidentemente risulti che l’atto v scritto fu principiafo e non compiuto.

Art, 22. Come nel progetto del Ministero. ;

Art. 23, Nessun giudice od alfro ufficiale di giustizia £ ; selle pubbliche amministrazioni potrá dare provvedimenti | procedere a legalizzazioni, vidimazioni, parafazioni ed altri : atti qualunque, in dipendenza di una carta, registro o libro ) in contravvenzione al bollo, |

Quando Patto 0 scritto sará autenticato o sottoscritto dal : segretario sará questo responsabile delia contravvenzione. |

È pure proibito ai segretari, causidici, noiai, architetti, satastari, arbitri, periti nominati d’uffizio, uscieri, servienti i o messi di agire, o prendere alcuna specie di delibera. | zione in seguito ad uno scritto e carta qualunque non rive stita della formalitá dei bollo preseritio, di darvi corso, dé! farne uso anche ricevendola soltanto in deposito 0 spediro zopia.

Si aceelinano, ecc., come nei progetto del Ministero.

Art. 2%, 28, 26, 47, Come nel progellto del Ministero,

CAPO I,

libera ealeo

84 Obi COSI :

Ab: aldo nonché per &

messi al beneficio dei poveri.

Salva per gli atti, ecc., come nel progetto del Minislero.

Art. 29, Terminate le cause ed i procedimenti, e sempre- chè le sentenze ed ordinanze abbiano fatto transito in cosa giudicata, si fará il computo dei fogli di carta libera impie- gati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell’articolo precedente, e l’importare dei corrispondenti diritti di bollo sará pagato dalle parti avversarie e dagli im- putali condannati nelle spese.

Questo rimborso non avrá luogo pel diritto di bollo delle ingiunzioni non eccedenti le lire 20 che si rilasciano dai con- tabili contro i contribuenti e debitori dello Stato.

Tuitavolta che venga a conseguire una somma eccedente il triplo dei ciritti di bollo e di emolumento per gli atti fatti nel suo interesse, sia per sentenza che per transazione, an- che nel caso di compensa delle spese, dovrá pagare i diriiti di bollo per gli atti anzideilti,

Trattandosi di procedimenti in materia penale i diritti di bollo di cui al numero 3 dell’articolo 28, saranno compresi dai segretari nella parcella delle altre spese ripetibili dai condannali.

CAPO II.

Dell’impiego della carta filigranata col bollo ordinario.

Art, 30. È obbligatorio, ecc., come nel progetto del Mi- nislero.

Carta, ecc., come nel progelto del Ministero.

1° Gli atti, ecc., come nel progetto del Ministero.

2° Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento e le loro copie;

5° Le copie, ecc., come nel progetto del Ministero.

Soppresso il numero 4 e portato all’articolo 35.

5° Le copie, ecc., come nel progella del Ministero.

6° Gli ordinati, ecc., conîe nel progetto del Ministero.

Soppresso il numero 8 onde mantenere uniformitá coi

isposio al numero 53 nel quale rimangono comprese que-

sie copie.

7° mandati, ecc., come nel progetto del Ministero al nu- mero D.

8° Le copie, ece., come nel progelto del Ministero al nu- mero 10,

9° 1 certificati, ece., come nel progello del Ministero al nu- mero 13,

10, Gli estratti, ecc., come nel progetto del Ministero al uu mero 42.

10. Gli estratti dei libri, ecc., come nel progetto del Mini- stero ai numero 15.

12, Le dichiarazioni, ecc., come nel progetto del Ministero oi nuinero 1%.

45, Le eblazioni, ece., come nel progetto del Ministero al nistro LD,

$4, Gli avvisi, coo., come nel progello del Ministero af nuinerg È

10, £

iginali, come nel progello dci Ministero ai

cer ece.,

, er, come nel predgello del Minisiero si nu-

{i ece., como nel progeito del Ministero al