Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/30

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19. Le copie, ecc., come nel progetto del Ministero al nu- mero Ri.

20, Le scritture, ece., come nel progetto del Ministero al numero 22,

21. Le dichiarazioni, ecc., come nel progetto del Ministero alnumero 23.

22. Le locazioni, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 24. 9

253. Le quitanze, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 23.

24. Le obbligazioni, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 25.

25. Le schede, ecc., come nel progetto del Ministero al nu- mero 27.

26. Le scritture di vendite di mobili, e di cessione di cre- diti, o contenenti altri contratti nen soggetti ‘al diritto pro- porzionale.

27. Le note, ece., come nel progetto del Ministero al nu- mero 29. ”

Carta da protocollo a centesimi 80.

28. Le copie, ecc., come nel progetto del Ministero al nu- mero 50.

29. Le copie delle sentenze ed ordinanze in materia pe- nale spedite a richiesta della parte civile, dei privati o degli imputati non ammessi al beneficio dei poveri.

30. Le copie delle sentenze ed ordinanze definitive in ma- teria civile, anche spedite in forma esecutoria, profferite dai giudici di mandamento.

34. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi dello Stato, notarili ed in quelli delle amministrazioni dei comuni e degli altri corpi morali.

52. Le copie, ecc., come nel progetto del Ministero al nu- mero 5l.

Carta da protocollo a lire 1.

55. Gli originali e le copie di tutti gli atti e provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in maferia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo e di giurisdi- zione volontaria davanti ai tribunali provinciali e di com- mercio, ai Consigli d’intendenza, ai magistrati d’Appello, della Camera dei conti e di cassazione; come pure quelli in ma- teria penale riflettenti la parfe civile, non che gli atti o scritti a difesa degli imputati non detenuti e non ammessi al beneficio dei poveri, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, causidico, usciere 0 notaio commesso, incomin- ciando dall’atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od all’esecuzione dei provvedimenti anzidetti.

34. Gli originali, ecc. come nel progetto del Ministero al numero 56.

35. Le procure, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 37. —

Carta da protocollo a lire 2.

36. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali contemplate dalla legge sulla proce- dura civile, eccettuate quelle dei giudici di mandamento ;

Carta da protccollo col diritto di bollo proporzionale, in ragione di somma.

37. Le scrittere private portanti affiltamenti sul prezzo capitalizzato di tutti gli anni, ed obbligazioni, ece., come nel progetto del Ministero,

Qualora le anzidette scritture si facciano in piú originali, il diritto proporzionale non sará pagato che per uno di essi, purchè si dichiari negli altri originali, estesi sopra carta or- dinaria da centesimi BO, quale sia il ritentore di quello che porta il bollo proporzionale.

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L’articolo 41 di questa legge è applicabile al ritentore della scrittura portante il bollo proporzionale, il quale, in caso di non fatta presentazione, dovrá pagare il diritto proporzionale e la incorsa pena pecuniaria.

Quando le dette scritture non possano contenersi in un foglio solo di carta munito del bollo a diritto proporzionale, il primo foglio seltanto sará soggetto al diritto medesimo, e per i fogli intercalari si fará uso della carta bollata da pro- tocollo a centesimi 50.

Nel caso che tali scritture venissero sottoposte al diritto di insinuazione, sará nell’esazione del medesimo fatta ‘dedu- zione del diritto di bollo proporzionale pagato in eccedenze del diritto fisso di centesimi 50 stabilito per la carta da pro- tocollo.

CAPO IV.

Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario 0 visto per bollo.

Art, 54. Identico al progetto del Minîstero sino a tutto tl numero 19,

20. Gli atti di cui all’articolo 18 della legge del 30 giugno 1853.

La carta per le consegne delle successioni, di centesimi 20.

24. I libri, ece., come nel progelto del Ministero sino & tutto il numero 28.

29, I giornali, gazzette ed altri fogli periodici politici pro- venienti dall’estero ed i loro supplementi.

Col diritto di bollo proporzionale.

30. Le cambiali, ecc., come nel progetto del Ministero.

Le scritture contenenti affiltamenti od obbligazioni di cui al numero 39 dell’articolo 30;

Sino a lire 41000, lire 4;

AI di sopra di lire 1000, per ogni migliaio lire 1,

CAPO V.

Ilegli aiti e scritti che sí possono fare în carta Ubera, ma che debbono essere bollati prima di farne uso.

Art. 32. Identico al progetto del Ministero sino a tuito il numero 25.

26. Saranno soggette al bollo mediante centesimi cinque caduna (facendone uso) le ricette spedite dai medici, dai chi- rurghi, o da altre persone autorizzate ad esercire l’arte sa- lutare.

CAPO VI.

Degli atti e scritti che possono farsi gli uni di seguito agli altri.

Art. 33. Come nel progello del Ministero.

CAPO VII Del procedimento e delle pene.

Art. 34, Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con apposito verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione, a meno che i contravventori paghino immediatamente e Senza riserva le incorse pene pecuniarie, ed i diritti di bollo, nel qual caso si prescinderá dalla redazione del verbale.

Art, 35. Sará in facoltá ai contravventori di ritirare detti atti, scritti e registri purchè paghino le pene pecuniarie ed i

‘ diritti di bollo immediatamente, ma con riserva,