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PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È fatta facoltá alla divisione amministra» tiva di Novara, in conformitá della deliberazione presa dai suoi rappresentanti con verbale del primo ottobre milleotto» centu cinquantatrè, di accrescere fino a lire seicentocinquan- taquattromila duecentoquarantaquattro e centesimi sessanta l’imposta destinata a coprire le spese dell’esercizio milleot- tocentocinquantaquattro, comuni alle cinque provincie che la compongono.

Relazione fatta alla Camera il VT marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Moffa di Lisio, Demaria, Cadorna Raffaele, Cobianchi, Bottone, Pa- reto, e Giovanola, relatore.

Sicnorit — Come avete potuto scorgere dagli atti del Con- siglio divisionale di Novara che vi furono distribuiti, il bi- lancio di quella divisione amministrativa pel corrente eser- cizio 1854, quantunque compilato secondo le regole della piú severa economia, richiede un’aggiunta di lire 34,244 70 alla ordinaria sovrimposta di lire 620,000, concessa dalla legge 12 ottobre 1848.

Del che non è a meravigliare; le condizioni del bilancio divisionale essendo oggidi ben diverse dalla entitá dei bi- lanci provinciali nei tempi del vecchio regime. Riscossi i municipi dalla servile inerzia, data a tutti gl’interessi una legittima espressione, s’appalesò l’urgenza di molti pubblici lavori in pria con grave detrimento della generale prospe- ritá differiti; si sentí vivo il dovere di riabilitare le plebi mercá il battesimo della popolare istruzione, e quindi la convenienza di sussidiare all’opera quei comuni cui la sottile entrata non ne permettesse il congruo dispendio.

Mentre si. moltiplicavano Ie cagioni delle spese straordi- narie, andava loro mancando l’attivo divisionale per effetto della contemporanea progressione delle spese ordinarie. Allo sviluppo delle linee stradali conseguita un corrispondente aumento nella spesa d’annua manutenzione; all’incremento della popolazione tiene dietro il corrispondente numero di trovatelli e di mentecatti, dei quali, per il progresso della civiltá, si rende piú umano il trattamento; la nuova legisla- zione cirea la carta bollata, e sopra Ja pubblica sicurezza, la conveniente estensione data alla forza attribuita a questo servizio sono altrettante cause permanenti di maggiori spese per le divisioni amministrative.

Coteste considerazioni comuni a tutti i paesi, come lo con- ferma il fatto delle molte congeneri proposte soltomesse alla Camera, avrebbero suggerito ad uno dei vostri uffici la con- venienza d’allargare in modo normale e stabile i limiti pre» fissi dalla citata legge 12 ottobre 1848, Ma parve alla mag- gioranza della vostra Commissione non doversi appoggiare siffatta proposta, siccome quella che, forse contro l’inten- zione dei propri autori, accennerebbe ad un provvedimento col quale si verrebbe a consolidare l’attuale increscioso ac- cozzamento di interessi, su cui la mancanza di coesione e la prenunciata instabilitá gettano il disfavore; doversi invece attendere il rimedio da un nuovo piú acconcio ordinamento delle provincie, che la Commissione, interprete dei senti- menti piú volte accolti in questa Camera, con tutti i suoi voti affretta,

Per i succennati motivi sembra non potersi diniegare l’as-

SESSIONE DEL 1853-54 = Documenti — Vol, II, 140

senso del potere legislativo alla eccedenza proposta dal Con- siglio divisionale di Novara nel suo bilancio del 185%. Però, a dissipare ogni peritanza che sia per derivarne soverchia gravezza ai contribuenli, giova soggiungere alcune speciali osservazioni :

41° Che essendo fissato dalla legge a lire 620,000 il limite della sovrimposta per le spese comuni della divisione, ed a lire 62,000 quello della sovrimposta per le spese speciali delle provincie, il totale imponibile nella divisione di Novara ascende alla somma di lire 682,000; ma, per essere tenui le spese speciali, il bilancio del 1854, anche ammessa l’ecce- denza proposta, si pareggia con sole lire 680,741; onde in definitiva i contribuenti vengono a pagare meno di quanto si potrebbe normalmente loro imporre;

2° Che le contribuzioni dirette afficienti le cinque provin» cie della divisione di Novara, rappresentando razionalmente un totale almeno di lire 2,248,440 39, l’eccedenza di lire 54,244 70 reca il quasi impercettibile aumento di soli quin» dici millesimi per lira, e, giusta il sistema censuario di quella divisione, i contribuenti vengono a pagare in piú soltanto un millesimo e mezzo per ogni scudo d’estimo;

5° Che la proprietá fondiaria, sulla quale gravifavano per l’addietro tutte le spese del servizio provinciale, ora per la applicazione dell’articolo 35 della legge 28 aprile 1883 alleg=- gerita di circa un settimo dell’antico contributo, non po- trebbe lagnarsi di questa lieve eccedenza, nè hanno a risen- tirsene le nuove imposte, le quali divise generalmente in piccole quote, tenuissimo ne rimane il concorso dei singoli contribuenti;

4° Che, sebbene colla legge del 23 marzo 1853 siasi ac- cordata alla divisione di Novara la facoltá d’imporre riparti» tamente, oltre il limite normale, nei tre esercizi 1853, 185" e 185% Ia somma di lire centomila per il pagamento di due- cento azioni della ferrovia da Torino a Novara, cotale facoltá rimane vuota d’effetto, dacchè il Consiglio divisionale abban- donò poscia alla speculazione privata le dette azioni;

}° Che la deliberazione, cui ora si tratta di convalidare,

‘ venne presa e confermata a pieni voti in due distinte adu-

nanze di quel Consiglio divisionale, dove l’interesse dei con- tribuenti è largamente rappresentato.

Rimanendo cosí perfettamente comprovata la giustizia e la convenienza del progetto di legge proposto dal Ministero, la vostra Commissione, o signori, vi propone unanime di adot- tarlo nella sostanza, mediante una Jieve modificazione nella forma, suggerita da desiderio di maggiore esattezza nel lin-

guaggio. PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È fatta facoltá alla divisione amministra= tiva di Novara, in conformitá della deliberazione presa dal suo Consiglio divisionale con verbale del primo ottobre mil- leottocento cinquantatrè, di accrescere fino a lire seicento- cinquantaquattromila duecentoquarantaquatfre e centesimi sessanta l’imposta destinata a coprire le spese dell’esercizio milleottocento cinquantaquattro, comuni alle cinque provin- cie che la compongono, :