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sessione del 1853-54


Chiamata a manifestare il di lei avviso su quest’ultima istanza dei fratelli Cambiaso, l’amministrazione delle strade ferrate la riconosceva meritevole di accoglimento, tuttavolta che ai medesimi si fosse imposta una sanzione penale in caso d’inosservanza per parte loro delle condizioni vincolative della concessione.

Tenuto conto di tale avviso, l’amministrazione delle finanze proseguiva coi fratelli Cambiaso le trattative per la concessione di cui si tratta, e faceva sentire ai medesimi che, oltre alle condizioni già prestabilite, e che da essi con dichiara del 29 agosto 1853 venivano accettate, era d’uopo che si sottomettessero al pagamento, a tenore di tariffa, di tutte le corse che i convogli farebbero sulla via di comunicazione tra la stazione ed i loro magazzini; pagassero alle finanze, in corrispettivo della concessione in discorso, la somma di lire 6 mila; rinunziassero ad un tempo a quella maggiore indennità che per la sofferta espropriazione di terreni di loro proprietà hanno chiesta in via giuridica all’amministrazione delle strade ferrate, e per cui verte avanti il tribunale di prima cognizione di Genova apposita lite, la quale, ciò mediante, si avrebbe per definitivamente transatta e circoscritta; e finalmente che, nel caso essi, o direttamente o per mezzo dei loro agenti, fossero per contravvenire a qualcuna delle condizioni cui tale concessione è vincolata, oltre all’essere tenuti al rifacimento dei danni, tanto verso l’amministrazione quanto verso chi di ragione, avessero ad incorrere, per ogni contravvenzione, nella penale di lire mille, od in quell’altra maggiore che verrebbe stabilita dall’amministrazione delle strade ferrate,

Alle singole condizioni sovraccennate avendo i fratelli Cambiaso prestata la loro adesione, si è della medesima fatto risultare con apposita. convenzione stipulata il 17 febbraio ultimo scorso.

Siccome con detta convenzione si verrebbe ad imporre ad una proprietà dello Stato una servitù che, giusta le regole del diritto, non può essere legittimamente consentita se non da chi abbia la libera disponibilità della proprietà stessa, pare che, per il legale effetto della convenzione di cui è caso, non si possa prescindere dall’intervento del potere legislativo.

Nel rassegnare quindi al Parlamento nazionale il progetto di legge con cui viene la convenzione stessa approvata, noi crediamo non inopportuno di chiamare l’attenzione del Parlamento stesso sui caratteri di utilità che essa sembra presentare, sia nell’interesse dell’amministrazione delle strade ferrate, sia in quello dell’amministrazione delle finanze.

Giova infatti ritenere in proposito che, oltre all’evidente vantaggio che non può a meno di sentire il Governo dall’attuazione del progettato stabilimento, mercè le facilitazioni che i costruendi magazzini sarebbero per offrire al crescente movimento delle merci, l’amministrazione delle strade ferrate verrebbe a conseguire i diritti stabiliti dalla tariffa per le corse che i convogli farebbero sulla via di comunicazione tra la stazione ed i magazzini dei concessionari, nè vedrebbe tampoco menomata la sua libertà d’azione sul servizio della ferrovia non ostante la perpetuità della. concessione, a ciò essendosi opportunamente provvisto colle apposite stipulazioni, di cui agli articoli 7 e 9 della convenzione stessa,

Nè meno patenti essere sembrano le considerazioni di utilità, aventi tratto allo speciale interesse delle finanze; imperocchè, oltre al corrispettivo della concessione stabilito in lire 6 mila, altro esse ne troverebbero nella liberazione dalle conseguenze della lite sovraccennata, conseguenze queste, delle quali, sebbene non possa preventivamente stabilirsi la precisa entità e portata, sarebbe tuttavia, nel’interesse delle finanze, conveniente di evitare, massime che, attesa l’enorme discrepanza che presentano le rispettive perizie dalle parti in detta causa prodotte (di cui l’una, quella cioè dell’amministrazione, attribuirebbe ai terreni in questione un maggior valore di lire 1752 89, e l’altra farebbe ascendere tale maggior valore a lire 71,627 46), sarebbe mestieri di subire gl’incerti e definitivi risultamenti dell’occorrente perizia d’ufficio.

Allo stato pertanto delle premesse considerazioni, noi portiamo fiducia, o signori, che vorrete dare la vostra approvazione alla convenzione di cui si tratta.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione seguita il 17 febbraio 1854 tra le finanze dello Stato ed i marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso, in ordine allo stabilimento di uno sviatoio sul binario di congiunzione della stazione della ferrovia a Sampierdarena coi magazzini degli stessi fratelli Cambiaso.

Art. 2. Tale convenzione avrà il pieno ed intiero suo effetto, previa la regolare sua riduzione in pubblico istromento.


Convenzione tra le Finanze dello Stato ed i signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso intorno allo stabilimento di uno sviatoio sul binario di congiunzione della stazione di Sampierdarena coi magazzini degli stessi fratelli Cambiaso.

L’anno del Signore mille ottocento cinquantaquattro ed ai diciassette del mese di febbraio, in una sala del Ministero di finanze.

Si fa noto che i signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso, fu Giovanni Maria, proprietari di un terreno a Sampierdarena, attiguo alla stazione della strada ferrata in quella località, banno concepito il progetto di costrurre dei magazzini sul terreno stesso ad uso di deposito di merci, per cui hanno chiesto l’autorizzazione di stabilire uno sviatoio dalla strada ferrata del Governo, che loro permetta di condurre i vagoni in detti loro magazzini per prendervi e depositarvi le merci;

Che, esaminato tale progetto dal Consiglio speciale delle strade ferrate, il medesimo, con verbale del 7 luglio 1853, nel riconoscerlo ammissibile, abbia formulati i patti e le condizioni sotto la cui osservanza il Governo potrebbe fare tale concessiore, con avvertenza che la medesima debba avere luogo a titolo precario;

Che i sunnominati fratelli Cambiaso, nell’accettare tutte le condizioni stabilite dal predetto Consiglio speciale delle strade ferrate, abbiano però osservato che, dovendosi per parte loro impiegare somme considerevoli per la costruzione dei magazzini e per la formazione dello sviatoio, non potrebbero soscrivere ad una precaria concessione, ed avrebbero chiesto che venisse la medesima fatta a titolo perpetuo, osservando non potervi ostare in alcun modo la tutela degl’interessi del Governo, ritenuta massime l’assoluta libertà d’azione che verrebbe lasciata all’amministrazione delle strade ferrate per tutto ciò che concerne il servizio della ferrovia a cui