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sessione del 1853-54


Relazione fatta alla Camera il 25 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Tegas, Piacenza, Minoglio, Monticelli, Chiò, D’Alberti e Ricci V., relatore.

Signori! — I vantaggi delle grandi linee di comunicazione non si limitano ai punti estremi ma giovano assai allo sviluppo degli intermedi, massime nei luoghi che per posizione topografica, e per attività d’industrie riescono quasi centri di una sufficiente circonferenza. Non poteva quindi dubitarsi che la stazione di San Pier d’Arena non dovesse successivamente acquistare larga importanza, e per i numerosi opifizi ivi stabiliti, e perchè ivi segliono concentrarsi molte merci dell’emporio di Genova. Ritenute queste circostanze l’amministrazione avrebbe dovuto dare alla stazione di quella località proporzioni vastissime, massime nei fabbricati per custodia delle merci, ove si fosse prefissa di fornire essa stessa al commercio tutti i necessari ricoveri. Ma prudentemente se ne astenne, e provveduto a quanto può occorrere al movimento, riservò ogni altra parte all’industria privata.

Tale divisamento comincia ad effettuarsi col progetto di legge proposto dal ministro di finanze nella tornata del 4° marzo concernente lo sviatoio sulla strada ferrata convenuto coi marchesi fratelli Cambiaso. Lo Stato in sostanza non si addossa alcun onere, e soltanto permette che una comunicazione possa praticarsi colla stazione a tutte spese dei concessionari, e con ogni cautela per la libertà di qualsivoglia interna operazione. E quindi siffatte concessioni, considerate in astratto, sono fra quelle che ogni illuminato Governo mai deve rifiutare, mentre giovano direttamente ai cittadini, ed indirettamente anche alla finanza, senza nuocere menomamente all’interesse del pubblico servizio.

Ma nella fattispecie oltre il rimborso di ogni spesa che possa occorrere all’’amministrazione per maggiore sorveglianza, essa accresce in primo luogo il movimento delle merci, consegue l’incasso dei diritti di tutte le corse sulla via praticata ai magazzini privati a spese dei concessionari, ed infine ottiene un compenso di lire 6000 oltre la rinuncia ad un’indennità dovuta per occupazione al suolo privato, che non possiamo esattamente valutare, vertendo sull’entità della medesima giudiciale controversia, ma per cui si pretendono lire 71,627.

La proposta convenzione parve quindi sotto ogni aspetto accettabile.

In alcuni uffici si dubitò a prima giunta che la facoltà concessa ai signori fratelli Cambiaso a titolo perpetuo potesse in un remoto avvenire riuscire per avventura gravosa all’amministrazione, presentando luogo a pretese d’indennità ove venisse il caso di traslocazione della stazione. Ma esaminata questa difficoltà dalla Commissione, fu agevole il persuedersi primieramente, che la località in cui è stabilità la stazione di San Pier d’Arena è tale da non ammettere pericoli, e quasi possibilità di mutazioni, ed inoltre anche a questa non prevedibile eventualità trovarsi provvisto coll’articolo 10 della convenzione, ove è pattuito che i fratelli Cambiaso dovranno prestarsi ai cambiamenti che l’amministrazione introducesse nella sua via.

Per tutte queste considerazioni la Commissione vi propone unanime di sanzionare i due articoli di legge proposti.


Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour) l'1 aprile 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 24 marzo 1854.

Signori! — Nella seduta del 24 cadente mese avendo la Camera dei deputati adottato il progetto di legge per l’approvazione della convenzione seguita il 17 febbraio 1854 tra le finanze dello Stato ed i signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele Cambiaso intorno allo stabilimento di uno sviatoio sul binario di congiunzione della ferrovia a San Pier d’Arena coi magazzini degli stessi fratelli Cambiaso, io ho l’onore di presentare il progetto medesimo alle deliberazioni del Senato del regno.


Relazione fatta al Senato il 1° maggio 1854 dall’ufficio centrale, composto dei senatori Colla, Sella, Rieci Alberto, Serra e Mosca, relatore.

Signori! — Dopo varie trattative fra l’amministrazione delle vie ferrate ed i signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele Cambiaso, proprietari di terreni contigui alla stazione di San Pier d’Arena, sulla cui area intendono erigere magazzini di merci comunicanti direttamente colla stazione medesima, è stata intesa la convenzicne del 17 ultimo scorso febbraio tra Je finanze dello Stato ed i predetti signori marchesi fratelli Cambiaso, la quale, a termini dell’articolo 11 ed ultimo dei patti concerdati, non può avere effetto che per legge.

Nella stazione essendo stabiliti magazzini per le merci, sembra a primo aspetto che altri magazzini privati contigui alla stazione e con essa comunicanti facciano dannosa concorrenza ai primi; la qual cosa merita qualche riflessione in vista delle ingenti spese sopportate dal Governo per la ferrovia da Torino a Genova, che importa di rendere il più possibile produttiva, Ma, d’altra parte, noto essendo il progressivo incremento commerciale di San Pier d’Arena, che vuolsi considerare come parte dell’emporio di Genova, qualora il Governo volesse comprendere nella stazione della ferrovia in discorso magazzini di merci in quantità sufficiente per sopperire a tutte le esigenze commerciali, dovrebbe sottostare ad un’ingente spesa, non si potrebbe assegnare un determinato limite di area della stazione in ragione dei progressivi nuovi bisogni, e ciò tutto per percepire un diritto di sosta, le cui passività sarebbero certamente maggiori di quelle cui sottostanno generalmente i privati, Per le quali cose, ed inoltre per soddisfare ai bisogni del commercio, il quale richiede la massima possibile libertà, è preferibile di lasciare affatto all’industria privata lo stabilimento di magazzini presso la stazione di San Pier d’Arena in continuazione di quelli che già vi esistono in gran copia.

Eliminata la prima difficoltà che si affacciò all’ufficio centrale, cui è stato da voi, o signori, commesso l’esame di questa legge, le condizioni della perpetua concossiene d’uno sviatoio dalia strada ferrata ai magazzini dei signori marchesi fratelli Cambiaso, si reputano atte a tutelare l’interesse del Governo per tutto ciò che ha tratto al buon andamento del servizio ed al prodotto della ferrovia dello Stato.

Merita speciale menzione l’articolo 12 col quale i signori fratelli Cambiaso si sottomettono a pagare lire 6000 in corrispettivo della concessione ia loro favore, ed inoltre rinun-