Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/334

Da Wikisource.

gnanti le nomine che vogliono essere fatte con decreto regio, o di approvare quelle alle quali sono attribuiti, secondo la legge, i diritti che le regie nomine conferiscono.

Gli altri casi in cui il parere ed il giudizio delle deputa- zioni devono essere chiesti, sono determinati a suo Juogo nei titoli di questa legge che corrispondono al ramo distruzione cui ciascuna di esse sovrintende.

Art, 24, Il ministro, ogni qualvolta lo creda opportuno, potrá convocare in congresso due od anche tutte tre le de- putazioni riunite, per avere il loro avviso comune intorno alle quistioni ed ai provvedimenti che si riferiscono ai rami d’istruzione cui presiedono,

Art. 23. A tale congresso egli potrá chiamare altresí uo- mini estranei alle deputazioni convocate, scegliendoli fra le persone che, o per l’indole delle funzioni di cui sono inve- stite, o per l’esperienza acquistata nell’esercizio di alcuna particolare disciplina od ufficio, potranno recare il concorso di utili cognizioni nel congresso.

Art. 26. Ove il ministro non lo presieda in persona, dele- gherá la presidenza del congresso ad uno fra i presidenti delle deputazioni convocate.

Le funzioni di segretario vi saranno esercitate dal capo di sezione che per ogni convocazione sará designato dal mi- nistro.

Art. 27. I voti del congresso sono puramente consultivi o le sue deliberazioni non possono aggirarsi che intorno agli oggetti che gli sono proposti dal ministro,

Art. 28, Il ministro potrá egualmente convocare separata- mente sotto la sua presidenza l’una o l’altra delle tre depu- tazioni per conferire con esse intorne alle attribuzioni che sono chiamate ad esercitare sotto la direzione di lui, ed an- che per averne i pareri che la legge gli prescrive di chiedere alle medesime. In quest’ultimo caso egli potrá usare della facoltá che gli è fatta all’articolo 28.

Cape Il. — Delle autoritá preposte all’amministrazione superiore della pubblica istruzione nei distretti.

Art, 29. Subordinatamente al ministro ed alle tre deputa- zioni sono preposti all’amministratione- superiore distret- fuale;

Nei distretti per l’istruzione superiore, i rettori delle Uni- versitá;

Nei distretti per l’istruzione secondaria, i prorveditori delle scuole secondarie;

Nei distretti per l’istruzione tecnica e primaria, gl’ispet- tori delle scuole tecniche e primarie.

Art. 50.I rettori sono nominati dal Re nelle categorie in cui vogliono essere scelti i membri ordinari delle tre depu- tazioni ai quali saranno pareggiati nell’onorifico.

Art, 51, I provveditori e gl’ispettori sono nominati dal Re fra le persone che per dottrina o per esperienza nell’ammi- nistrazione delle cose scolastiche, o per la perizia negli inse- gnamenti del ramo che sono chiamati a governare, saranno stimate piú idonee a tale uffizio.

Essi saranno pareggiati nell’onorifico agl’intendenti pro- vinciali, e prenderanno posto nelle pubbliche funzioni dopo ’intendente ed il presidente del tribunale di prima istanza.

Art, 32. Le funzioni di questi tre ordini di ufficiali sono incompatibili con quelle dell’insegnamento e con ogni altra pubblica funzione stipendiata,

Art, 33. Il loro stipendio sará regolato in-base a quanto è stabilito nella tabella 4, e sará pei rettori e pei provveditori a carico dello Stato; per gli ispettori a carico delle pro- vincie che fanno parte dei rispettivi distretti.

SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti — Vol. II: 142

Art. 55, Sará inoltre fatto a ciascun provveditore ed ispel- fore un assegnamento annuo per le spese d’ufficio e per un segretario particolare.

Comunque tali segretari siano addetti alla persona e non all’ufficio di questi ufficiali superiori, Ja scelta dovrá non pertanto essere approvata dal ministro.

Art. 35. Le spese d’ispezione nei distretti cui presiedono gl’ispettori saranno ripartite fra le provincie ir ragione degli stabilimenti che in ciascuna di esse dipendono da questi uf- ficiali.

Colla stessa norma saranno ripartite fra le provincie di vari distretti le spese relative agli stipendi ed agli assegna- menti che, secondo il disposto degli articoli precedenti, do- vranno essere accordati agl’ispettori medesimi.

Art. 36, I rettori, i provveditori e gl’ispettori rappresen- tano ciascuno nel rispettivo distreito il ministro e Ja deputa- zione che sovrintende particolarmente al ramo fP’istruzione che gli è assegnato, e ne fa eseguire gli ordini.

Art. 37. Essi vegliano all’osservanza delle leggi e dei re- golamenti tanto per ciò che concerne îa parte puramente am- ministrativa, quanto per ciò che concerne la parte accade- mica in tutti gli stabilimenti che sono sottoposti alla loro au- toritá.

Art. 38, Pronunciano, salvo ricorso alle autoritá superiori, sui richiami che possono venir loro fatti contro le decisioni degli ufficiali che sono a capo di questi stabilimenti,

Art. 39. Promuovono presso il ministro le ricompense che potessero aver meritate gli ufficiali e gl’insegnanti che loro sono subordinati. Li ammoniscono in caso di negligenza nel- l’adempimento dei loro doveri, ed in caso di mancanze o colpe gravi ne riferiscono alle rispettive deputazioni.

Art. 40. Visitano personalmente i diversi stabilimenti sol- toposti alla loro ispezione.

I rettori potranno delegare a queste visite gli ufficiali che Ioro sono subordinati, od alcuni dei membri delle Univer- sitá, al governo delle quali seno particolarmente deputati.

Art. 44. Corrispondono fra loro per le cose concernenti le attinenze che possono esistere fra i rispettivi rami d’istru= zione, Corrispondono cogli intenlenti delle provincie, coí municipi e con tutte le altre autoritá costituite rispetto a quanto può riferirsi al concorso che queste debbono prestare per Pesecuzione delle leggi concernenti l’istruzione pub. blica.

Art, 42. Il modo secondo il quale i rettori per la parte che li concerne in queste disposizioni generali, i provveditori e gli ispettori avranno ad esercitare i loro diversi uffizi giusta l’ordine ed i termini stabiliti negli articoli precedenti, sará determinato nel regolamento per l’esecuzione di questo titolo.

Caro IN, — Disposizioni generali.

Art. 43. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione, il Consiglio generale delle scuole elementari, i Consigli univer- sitari, le Commissioni permanenti delle scuole secondarie, i Consigli provinciali di istruzione elementare, gli uffici del - l’ispettore generale delle scuole elementari, dell’ispettore e del vice-ispettore generale dell’isola di Sardegna, degli i- spettori delle scuole secondarie, dei provveditori e degli i- spettori delle scuole elementari istituiti colla legge del 4 ot- tobre 1848, sono aboliti dal giorno in cui la presente legge sará promulgata e posta ad esecuzione,

Art. 44. Ai membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai membri del Consiglio generale delle scuole elementari, ai membri non soggetti a rielezione dei