Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/336

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9° Nella facoltá di giurisprudenza.

L’enciclopedia del diritio; l’economia politica e la stali- stica; la filosoLa del diritto; la storia del diritîv; il diritto romano; il diritto civile patrio; il diritto commerciale; il diritto penale; la procedura civile è peaale; il diritto ue ziario; ii diritio costituzionale; ii dirilic amministrativo ; | diritto ceclssiastico ; il dirlito internazionale.

3° Nella facoltá di medicina.

L’anatomia generale; l’anatomia patologica; la fisiolagin; le istituzioni medico -chirurgiche; Fa terapeutica e la materia medica; la teorica-pratica e la clinica medica; 19 toorico- pratica e la clinica chirurgica; le nperazioni chirurgiche e la clinica operatoria; l’ostetriva teorico-pratica; l’igiene e la polizia medica; la medicina tegale e la tossicologia.

4° Nella facoltá di scienze fisiche e matematiche.

L’algebra; la frigonomeiria piana e sferica ;ia geometria analitica; introduzione «iPanalisi infini tesina) le; il calcolo differenziale ed integrale; la meccanica razionale ed applicata; la teoria delle costruzioni ; l’idraulica teorica e sperimentale; l’architettura civile; la geometria pratica ; la geometria de- scrittiva; la fisica; la chimica; la mineralogia e ia geologia; la botanica e la fisiologia comparata; zoologia e far- macia.

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5° Nella facoltá di filosofia e di lettere.

La logica e la metafisica; Ja filosofia morale; la stori della filosofia ; la storia antica; i’archeolegia;la storia moderna; le istituzioni di belle leitere ; Ja Ictteratura italiana; ed in sno luogo, per l’istituto universitario di Ciamberí, ta francese; Ja letteratura latina; la fetteratura greca; la grammalica ge- perale e comparafa; la pia

Art. 59. Queste diverse materie saranno insegnate, per quanto sará possibile, iniegralmente in tutte le Universitá.

Giò nolla meno l’insegnamento della facoltá di filosofia e di lettere non sará det iutamente, nè i gradi accade. mici cui indirizza saranno conferiti che nella Universitá di Torino v nell’istituto universitario di Ciamberí.

Nelle alire Universitá l’insegnamento filosofico e letterario sará dato nei limiti di un acconcio sussidio agli siudi delle diverse facoltá che vi sano i.tinile,

Art. 60. Nelle facoltá di fi’cscfie c di leftere dell’Universitá di Torino saranno incitre dali Piisegnamento delle lingue orientali e quello del sanserito e potranno esservi dati offi- cialmente corsi speciali tanto inioraa alia lelteratura ci alla filosofia moderna, quanto inferno alle antiche,

Cosí, oltre gli insegnamenti allrbuiti a ciascuna di esse, polranno essere dali in tulle le allre facoltá alcuni corsi in- torno alle discipline, che per lore affatto speciale, 0 non sono comprese nei programmi degli studi di cui si deve dar saggio, per ottenerei gradi accademici o se vi sono com- prese non possono, alteso il breve stadio che è jasci esaurimento delle medesime, riccvere fultto lo mera che nell’interesse dei pregressi scientifici possono richiedere.

Art. 61. Tatti gli insegnamenti che, a norme dell’ariicolo 58, sono istituiti nelle diverse front, saranno cistribaiti in guisa che gli studenti possano compiere in ciaseuna di esse i loro studi nello stadio di qualtro anni.

L’ordine, la misura © l’indirizzo, secondo i quali questi in- segnamenti dovranno «ssere dali, verranno determinati nei regolamenti che in esceuzione della nresante legge ssranno fatti per ciascuna facoltá

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Capo HI. — Del corpo aecedemica.

li corpo accademico in ogni Universitá è formato dei pro- fessuri ordinari e dei dottori aggregati di cui consta ciascuna delle facoltá che la compongono,

Le persone che, senza apparlenere ad aleuna delle facoltá, sono deputale a titolo di professori straordinari o ad un altro titola qualunque autorizzate ad esercitare qualche uffizio ac- cadcmico nella Universitá, non fanno parte di questo corpo,

Sezione Î. — Dei professori ordinari.

Art. 63.1 professori ordinari sono nominati dal Re fra le persone che, previo concorso a norma di questa legge, sa- ranno state dichiarate eleggibili a tale uffizio.

Ari. 64. Vi seno dae forme di concorso: il concorso per esame ed il eoncarso per fitoli,

Ji concorso per esame consta di una serie di esperimenti

vali è per iscritio, ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare, nou che la perizia dei candidati intorno alte discipline dei concerso, la loro attitudine ad insegnare,

li concorso per titoli consiste neli’esibizione di opere stam- pale e di altri tileli 0 documenti atti ad accertare che i can- didati posseggono le qualitá di cui si cerca la prova neí con- corin per csafie,

Art. 63. Queste dune forme di concorso sono indipendenti Puna dall’altra in ciò che gli aspiranti avranno facoltá di pre- sentirsi 0 per tutte le due ia pari tempo o solamente per Puns di tali forme.

Ogni aspirante quindi dovrá dichiarare, nella domanda in eni chiede di essere iscritto fra i candidati, il modo di con- corso al quale intende sottomettersi,

Art. 66. I concorsi saranno denunziati sei mesi almeno prima del giorno in cui dovranno aver principio fe solennitá che ai medesimi si riferiscono.

Art. 67. Essi saranno intimati nelle sedi delle Universitá in cui avranno avuto Inogo ie vacanze alle quali si vorrá provvedere,

Non pertanto quando l’interesse del concorso stesso lo richieda, il Re potrá far intimare il concorso in un’altra cittá.

Art. 68. Per essere ammessi al concorso conviene appare tenere al corpo arcademico di una delle Universitá dello Sfafo, ed essere addetti a quella delle facoltá ia coi s’insegni la materia che forma Poggetto del concorso.

Art. 69, 1 ministro però, sentita Ia depufazione sopra gli stadi superiori, potrá dispensare dal primo e dal secondo di tali requisiti le persone che, o per un insegnamento dato o per qualche notevole scritto intorno alle materie del con- corso, saranno riputate meritare nna tale eccezione,

Art. 70. 1 merito dei singoli candidati sará apprezzato da una Commissione nominata del Re fra le persone conosciute per la loro perizia ia simili materie od in quelle che vi sono affini, o per ia lero esperienza nell’insegnamento delle me- desime,

La Commissione consterá di nove tnembri, non compreso il presidente, che sará uno dei membri della deputazione sopra gli studi superiori da designarsi ogni velta nel decreto stesso che istituisce la Commissione

Questo decreto non sará reso pubblico se non se per la leltura che ne fará il presidente niedesimo, aprendo le solené nitá del concorso.

Ari. 74. Gli esperimenti del concorso per esame avranno luogo, per quanio pafranno comparlarlo, in pubblico e di. nanzi a questa Cominissione, alla quale saranno previamente