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DOCUMENTI PARLAMENTARI

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Art. 107. L’orario degl’insegnamenti a titolo privato sará posto in armonia con quello degl’insegnamenti ufficiali in guisa che i corsi paralleli abbiano un numero eguale di ore, e non abbiano mai luogo nello stesso tempo.

Art, 108, Il dottore aggregato che vorrá dare un corso in una facoltá od in una Universitá diversa da quella di cui fa parte, non potrá farlo senza avere previamente ottenuta l’autorizzazione ministeriale.

Art. 109. L’autorizzazione di dare corsi in una delle Ugi- versitá potrá essere concessa dal ministro anche a persone estranee ai corpi universitari, le quali abbiano date prove non dubbie di capacitá nella materia che chieggoto di essere ammessi ad insegnare.

Ii ministro però, a meso chie non si tratti delle persone di cui agli articoli 79 e 80, non accorderá una tale autoriz- zazione, se non dopo avere inteso intorno ai titoli del postu- lante il parere della deputazione sopra gli studi superiori.

Art. 110. Allorquando una simile autorizzazione è chiesta da chi non si trova nelle condizioni previste ali’articolo pre- cedente, il postulante potrá essere ammesso a far constare della sua capacitá con un esame particolare sulle materie che chiede d’insegnare.

L’esame avrá luogo dinanzi ad una Commissione nominata dal ministro, presieduta dal preside della facoliá alla quale si riferisce l’oggetto dell’esame, e composta in parte eguale di membri scelti nel corpo accademico e di membri scelti fuori del medesimo.

Il regolamento fermerá le norme da osservarsi in questa specie di esami.

Art. 114. La facoltá d’insegnare, accordata a termini dei due precedenti articoli, cessa alla fine dell’anno accademico per cui è data. Potrá però essere rinnovellata d’anno in anno. Quando tale facoltá è stata rinnovellata per tre anni conse- cativi, gl’insegnanti che concerne saranno per ciò che tocca il diritto d’insegnare intorno alla materia, per la quale sono stati ammessi, pareggiati ai dottori aggregati.

Caro VI. — Delle guarentigie accordale ai membri del corpo accademico.

Art. 112. La qualitá di professore ordinario e quella di dottore aggregato conferite ed acquistate in una Universitá a norma della legge, sono perpetue, e coloro che ne sono in- vestiti non possono essere, salvi i casi di cui all’articolo 113, nè sospesi, nè rimossi, nè comechè sia privati dei vautaggi ed onori che vi sono annessi, se non per le cause e colle forme infrascritte.

Art. t13, Le cause che possono dare Iuogo a promnavere amministrativamente la sospensione o la rimozione di un membro del corpo accademico, sono: l’avere per atti con- trari all’onore incorso la perdita della pubblica considera - zione; l’avere coll’insegnamento o cogli seritti impugnate le veritá sulle quali riposa i’ordine morale o tentato di scalzare i principii e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; L’avere infine, malgrado re- plicate ammonizioni, persistito nell’ insubordinazione alle autoritá, e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l’Universitá.

Art. 114. Il Ministero però non potrá sottoporre al Re un decreto di sospensione o di rimozione di alcuno fra i membri del corpo accademico, senza avere previamente sentito in- torno ai fatti che gli sono imputati il giudizio motivato della deputazione sopra gli studi superiori.

La deputazione, che in tale caso dovrá essere composta di totti i suoi membri ordinari e straordinari, non procederá

all’esame di questi fatti senza essersi prima aggiunti due de- legati delta facoltá cui appartiene Pincolpato.

Questi delegati saranno scelti dal Consiglio della facoltá, nel seno di questa fra i membri pari in grado all’incolpato, ed avranno voto déliberativo nella deputazione.

Tanto i membri della depufazione, quanto i delegati della facoltá non potranno ricusarsi, se non se per canse determi- nate, intorno alla validitá delle quali pronuncierá il ministro.

In ogni evento i membri ed i delegati che per qualsiasi motivo non potranno assistere alle tornate della deputazione verranno surrogati. I surroganti saranno scelti, secondo i casi, dal ministro o dai Consiglio della facoltá nelle stesse categorie in cui vogliono essere presi i surrogati.

L’incolpato dovrá essere ammesso davanti alla deputa- zione cosí costituita per esporvi i suoi mezzi di difesa,

H giudizio della deputazione sará tesinalmente inserito nel decreto che, secondo i casi, pronuncierá la sospensione o la rimozione. -

Art. 115. La sospensione non può eccedere due anni. Essa importa la perdita dello stipendio, ed oltre a ciò il tempo in cui dura, né corre per anzianitá nella facoltá, nè è compu- fato negli anni di servizio,

La rimozione importa privazione di tutti i diritti inerenti alle funzioni esercitate nelle Universitá ed al servizio pre- stato nelle medesime,

Art. 116. Nel caso in cui un professore ordinario a ca- gione di malattia o di etá son sará piú in istato di riprendere o dí continuare utilmente le sue funzioni, il ministro, dopo avere sentita Ja depatazione sopra gli studi superiori ed il Consiglio della relativa facoltá, potrá proporre al Re la col. locazione a riposo del medesimo,

In questo caso, ove coloro che sono collocati a riposo ab- biano cltre a dieri anni di servizio, avranno il titalo di eme- riti e godranno di tutti gli onori e diritti inerenti a -questo titolo.

Art. 117. Quando indipendentemente dalle cause previste agli articoli 113 e 116 un membro del corpo accademico ri- nunzia al proprio uffizio, se il servizio che ha prestato nella Universitá cui è addetto eccede i dieci anni, potrá ottenervi, secondo le funzioni di cui è investito, il titolo di professore o di deftore aggregato onurario; se poi il servizio eccede i venti anni, al predicato di onorario sará sostituito quello di emerito. Questi titoli seno accordati dal Re, o con approva- zione del Re, dalle rispettive facoltá.

Il professore erdinario che rinunzia al suo uffizio potrá sempre assumere nella facoltá cui appartiene la qualitá di dottere aggregato.

Art. 118. 1 richiami che potessero levarsi contro gl’inse- gnanti ufficiali che non sono membri del corpo accademico, o contro gl’insegnanti a titolo privato, saranno portati di- nanzi al rettore dell’Universitá, il quale, sentito il Consiglio delta relativa facoltá, promuoverá, secondo i casi, presso il ministro i provvedimenti opportnni.

Nullameno il ministro non potrá togliere a coloro fra que- sti insegnanti che a termini dell’articolo 441 sono pareggiati, per alcun riguardo, ai dottori aygregati, la facoltá d’inse- gnare senza avere previamente sentito, intorno ai fatti che loro sono imputati, la deputazione sopra gli studi sape- riori.

Ars. 119. In ogni evento però il ministro potrá far chiu- dere Lemporariamente, senza distinzione di insegnanti, i corsi che fossero occasione di scandali e potessero provocare di- sordini gravi nella Universitá. In caso di urgenza questa stessa facchtá apparterrá al rettore della Universitá, il quale dovrá