Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/340

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immediatamente riferirne al ministro per l’approvazione e per le opportune direzioni in proposito.

Capo VII. — Degli studenti e degli uditori.

Art. 120. Vi sono nelle Universitá due ordini di studenti: gli studenti propriamente detti e gli uditori,

Art. 421. Per essere inscritti a titolo di studenti in una facoltá, conviene avere l’etá di 17 anni compiti ed avere su- perata la prova degli esami di ammessione chie aprono l’adito nella medesima.

Gli esami di ammessione avranno luogo in pubblico di. nanzi a Commissioni nominate annualmente dal ministro, presiedute ciascuna da un professore della relativa facoltá, e composte in parte dei membri del corpo accademico ed in parte di esperti estranei a questo corpo.

Art. 122, Coloro che, avendo l’etá prescritta, chiederanno di poter frequentare i corsi che si danno nelle diverse fa- coltá senza essere sottoposti alia prova degli esami richiesti per essere ascritti a titolo di studenti in alcuna di esse, vi saranno avomessi a titolo di uditori della Universitá,

Art. 125. Gli uditori però non potranno mai essere am- messi agli esami che conducono al conseguimento della lau- rea in alcuna delle facoltá senza avere superata la prova ri- chiesta per esservi iscritti a titolo di studenti.

L’uditore, che in qualsiasi tempo avrá regolarmente supe- rata questa prova, assumerá la qualitá di studente con tutti í privilegi che vi sono annessi.

Art. 124, Gli studenti pagheranno ogni anno, all’aprirsi della Universitá, una tassa d’immatricolazione stabilita se- condo le norme fissate nell’annessa tabella C.

Per gli uditori questa tassa sará superiore del doppio alla media delle diverse facoltá,

Gli uditori però che, senza aspirare alla laurea, chiede ranna di essere ammessi a frequentare qualche corso parti-

colare nella Universitá, saranno dispensati da questa fassa .

annuale.

Art. 125. Tanto gli stndenti, quanto gli uditori pagheranno annualmente per ciascuno dei corsi per cui si faranno inseri- vere nelle diverse facoltá, senza distinzione fra quelli che vi si danno a titolo pubblico e quelli che vi si danno a titolo privato, una retribuzione che sará fissata per ogni corso, se- condo Je norme specificate nell’annessa relativa tabella D.

Art, 126. Lo studente che avrá pagato la retribuzione vo- luta per uno dei corsi annuali, dati a titolo pubblico, potrá senz’altro farvisi inscrivere, e frequentario anche negli anni seguenti.

Art. 127. Gli studenti che faranno constare di non essere in grado di pagare nè la tassa d’immatricolazione, nè la re- tribuzione dei corsi, potranno esserne dispensati.

Questo favore, dal quale saranno esclusi sempre gli udi- fori, nen sará accordato che di anno în anno a quei soli stu- denti che si saranno distinti per ingegno, per diligenza e buona condotta.

Art. 128. Le somme provenienti dalle retribuzioni dei corsi saranno ripartite fra tatti gl’insegnanti in ragione delle iscrizioni che saranno state prese pei corsi di ciascuno di essi,

Tuttavia tre decimi della parte devoluta ai professori tanto ordinari quanto straordinari, saranno prelevati per formare un fondo annuale da ripartirsi, dietro norme che saranno stabilite nei regolamento di ogni facoltá, fra i professori che per l’indole propria dell’insegnamiento che loro è affidato o pel breve stadio al medesimo assegnato, non possono avere che un ristretto numero di studenti.

zione che per alcuni corsi particolari potranno essere stabi lite in via regolamentare, sono liberi di regolare essi stessi l’ordine degli studi che aprono l’adito al grado a cui aspirano.

Tuttavia i Consigli delle facoltá formeranno ciascune un piano destinato a servire di guida ai rispettivi alunni per fare un’ordinata ripartizione dei loro studi,

Capo VII. — Della laurea doltorale e degli esami che vi si riferiscono.

Arf. 130. La laurea dettorale, salva l’eccezione di cui al- l’articolo 59, verrá conferita in tutte fe facoltá’ agli studenti che avranno superata la prova degli esami speciali e generali che vi sono richiesti per questo grado. i

Art, 154. Gli esami speciali per ogni laurea versano cia- scuno interno ad una della materie principali il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado.

Nun vi avrá che un solo esame speciale per ogni ma- teria, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnato, e qualunque sia il numero dei professori fra i quali è ri- partita.

Art. 132, Gli esami generali si aggirano intorno al com- plesso di tutte le materíe di cui si è dato saggio neglí esami speciali richiesti per ciascun grado.

Essi sono in numero di tre, e consistono :

Il prinio, in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un fema tratto dalle materie che han for- nato l’oggetto degli esami speciali ;

Il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie;

Il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegna- menti.

Art. 133. I temi di tutti gli esami tanto speciali, quanto generali, salve le eccezioni stabilite nell’articolo precedente, per ia dissertazione e per le tesi che devono formare l’oggetta della disputa, e salve quelle che potrá essere - opportuno lo stabilire con speciali regolamenti, per qualche particolare esame in alcuna facoltá, saranno sempre tratti a sorte dai re- lativi programmi di esame.

Art. 134. I programmi tanto per gli esami speciali quanto per gli esami generali saranno comuni a tutte le facoltá della stessa scienza in ognuna delle Universitá, ”

I temi per formare i programmi dei diversi esami speciali saranno scelli nelle varie parti degli insegnamenti che a cia- scuno di questi esami si riferiscono.

I temi pei programmi degli esami generali saranno scelti, ma in modo piú largo, complessivamente in tutti gli inse- gnamenti che formano l’eggetto dei diversi esami speciali.

Art. 455. Il numero degli esami speciali richiesti per le diverse lauree, e quello degli insegnamenti che ognuno di essi dovrá abbracciare, come altresí il tempo che dovrá es- sere dato a ciascun esperimento, tanto per gli esami speciali, quanto per gli esami generali, saranno determinati nei rego- lamenti delle rispettive facoltá.

Art. 136. Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi Fordine dei loro esami, con questa riserva, che non saranno ammessi ad alcuno degli esami generali se non se dopo avere superati tutti gli esami speciali, nè ai terzo degli esami ge- nerali senza avere superati i due altri.

Art. 137. Gli esami tanto speciali quanto generali, supe-