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TI PARLAMENTARI

rati in una delle Universitá del regno, hanno lo stesso effetto legale, ed aprono l’accesso alle promozioni in tutte le altre.

Art. 138. Gli esami sono pubblici ed hanno Inogo indivi- dualmente per ciascun candidato, dinanzi a particolari Com- missioni istituite tutti gli anni per i diversi esami in ogni fa- coltá.

Art. 159, Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte ciascuna: ;

Del professore o di uno dei professori incaricati dell’inse- gnamento intorno al quale dovranno aver luogo gli esperi- menti, e di due altri membri; l’uno dei quali sará scelto nella facoltá, l’altro potrá essere scello fuori del corpo ac- cademico fra gli insegnanti a titolo privato, o fra le persone che pei loro studi saranno riputate abili a tale uffizio.

La presidenza di ognuna di queste Commissioni apparterrá al professore della materia intorno al quale verte l’esame, senza che si faccia distinzione fra i professori ordinari e gli straordinari.

Quando due o piú professori sono incaricati dell’insegna- mento della stessa materia o di due materie, che per le loro attinenze possono essere attribuite alla stessa Commissione, saranno chiamati aliernativamente a farne parte ed a pre- siederla.

Nel caso che per un motivo qualunque il professore cui è of- ficialmente affidata la materia dell’esame non vi possa interve- nire, la presidenza apparterrá ai piú anziano di etá fra i membri di cui verrá composta la Commissione medesima.

Art. 140. Le Commissioni per gli esami generali si com- porranne di sei membri non compreso il presidente; tre dei quali saranno scelti fra coloro che danno un insegnamento ufficiale nelle facoltá; gli altri tre potranno essere scelti 0 fra i membri delle facoltá che non sono incaricati di un inse- gnamento officiale, o fra le persone che quantunque estranee alle medesime, saranno in concetto di esperle nelle materie dell’esame.

La presidenza di ciascuna di queste Commissioni appar- terrá al presidente delia facoltá.

Alla Commissione innanzi alla quale dovrá aver luogo l’al- timo degli esami generali saranno aggiunti quattro dottori aggregati designati per ogni esame al fine di fare le argomen- tazioni necessarie.

Art. 144, I membri delle Commissioni che debbono essere scelti fra gli insegnanti officiali saranno designati dai rispet- tivi Consigli delle facoltá ; gli altri membri saranno nominati daí ministro.

Nei casi però in cui sará d’uopo provvedere senza indugio, il rettore dell’Universitá, ed in sua assenza il presidente della facoltá, potranno far surrogare i membri di queste Commis» sioni scegliendo nelle categorie preaccennate i surroganti,

Art. 1492, Alla fine di ciascun esame, la Commissione di- nanzi alla quale l’esperimento lia avuto luogo, si ritira e, pre- via discussione sul merito dell’esame, lo approva, o rimanda il candidato a fare piú diligente preparazione,

Att. 145. Gli esami speciali per ottenere la laurea do- vranno essere fatti in uno stadio di anni determinato, a com. putarsi dal primo esame approvato. Questo stadio sará fissato nel regolamento di ciascuna facoltá.

Gli studenti che avranno protratti i loro csami oltre il termine fissato non potranno conseguire il grado cui aspi- rano se non dopo avere ripetuti gli esami che resteranno fuori del termine medesimo. :

Art. 144. Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del regno saranno senza effetto nello Stato.

Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuti diplomi di

laurea in alcuna delle Universitá italiane od in una Univer- sitá estera di maggiore fama, e che faranno constare di avere effettivamente fatti gli studi e gli esami richiesti per gli ana-

. loghi gradi nelle Universitá dello Stato, saranno dispensati

dall’obbligo di fare gli esami speciali, e verranno senza piú ammessi a fare gli esami generali del grado a cui aspirano.

AI fine di ottenere questa dispensa i latori di tali diplomi potranno inoltrare la loro domanda, corredandola degli op- portuni documenti, al ministro della pubblica istruzione, i quale, sentita la depulazione sopra gli studi superiori, deci- derá sulla medesima.

Art. 145, Gii esami che saranno necessari per ottenere nelle Universitá i certificati, i brevetti e le patenti che ren- dono abili all’esercizio di alcune particolari arti, professioni od uffizi nello Stato, saranno determinati nei regolamenti delle facoltá în cui vogliono essere fatti gli studi che a simili esami si riferiscono.

Art. 146. Le tasse che, per ogni esame, non escluso quello di ammessione nelle diverse facoltá, dovranno essere pagate dai diversi candidati, e le indennitá che quindi dovranno as- segnarsi ai membri delie rispettive Commissioni che non hanno, a titolo di professori ordinari o straordinari, uno stipendio fisso nell’Universitá, sono regolate nella tabella E.

Caro IX. — Delle pene disciplinarie,

Art. 147.Le pene che le autoritá universitarie pronunciano al fine di mantenere la disciplina sono le seguenti:

1° L’ammonizione ;

2° L’interdizione temporaria di uno o piú corsi;

3° La sospensione degli esami;

4° L’esciusione temporaria dall’Universitá,

Art. 118. L’applicazione della prima e della seconda di queste pene non può dar luogo a ricorso in fuori dell’ordine delle autoritá costituite nella Universitá; ma si potrá, dopo aver esausta ogni via presso queste anioritá, ricorrere alla deputazione sopra gli studi superiori o per la riforma o per l’annullamento della terza e della quarta di tali pene.

Art. 149. La giurisdizione disciplinaria delle diverse au- toritá universitarie non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone la rispettiva Universitá.

Nelle altre Universitá però sará rifiutata immatricolazione a coloro che saranno ancora sotto il peso della terza e della quarta delle pene accennate nel precedente articolo.

Art, 150. Nel regolamento generale per l’esecuzione della presente legge saranno particolarmente determinati i poteri disciplinari attribuiti a ciascuna delle autoritá universitarie e le forme da seguirsi nell’esercizio dei medesimi.

Capo X, — Delle autoritá universitarie.

Art, 451, La direzione amministrativa e l’ispezione acca- demica in ciascuna Universitá sono esercitate dal rettore della Universitá, dai presidi e dai Consigli delle. facoltá che vi sono istituite.

Sezione I. — Del rettore.

Art. 4152. 11 rettore, oltre le attribuzioni generali che eser- cita nel distretto amministrativo che gli è assegnato a termini dell’articolo 29, è preposto, subordinatamente al ministro ed alla deputazione sopra gli studi superiori, al governo imme- diato dell’Universitá.

Art. 153. La sua potestá si estende, in conformitá della legge e dei regolamenti, a tutta l’Universitá, sia che si con- sideri sotto l’aspetto amministrativo in ordine alle autoritá ed ai diversi ufficiali ed impiegati di ogni classe che vi sono