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BESSIONE DEL 1853-54

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tutti i membri di questa, quindi alternativamente dall’una e dall’altra classe,

Art. 186, Le norme"stabilite nel precedente articolo si 0s- serreranno per le facoltá di scienze fisiche e matematiche istituite nelle diverse Universitá.

Capo XIII — Disposizioni diverse.

Art. 187. Il collegio delle provincie, annesso all’Universitá di Torino, sará riformato, per quanto lo comporta il fine della sua istituzione, in coerenza coi principii che governano questa legge. x

Art. 188. Vi saranno istituiti novelli posti per gli studi della facoltá di filosofia e di lettere e di scienze fisiche in favore degli studenti dell’isola di Sardegna e delle provin» cie liguri, e per le altre facoltá in favore degli studenti na- tivi dell’attuale distretto universitario di Sassari.

Art, 189, Sará fatta, avuto riguardo al disposto dell’arti- colo precedente ed ai diritti di cui, per fondazioni partico» lari o per altro titolo legiitimo, sono in possesso le provincie ed i comuni, una nuova ripartizione dei posti fra le diverse facoltá in guisa che gli studi che si fanno in ciascuna di esse abbiano nel collegio un numero di allievi adeguato all’im- portanza relativa che questi studi sone venuti assumendo nello Stato ai tempi nostri.

Art. 190. Lo stipendio degli impiegati che, per le riforme accennate nei tre articoli precedenti, sará necessario aggiun- gere agli antichi, sará regolato in base a quello di cui godono questi ultimi.

Art. 491. Le scuole universitarie che, a norma dell’arti- colo 58, sono annesse all’istituto di Ciamberí, saranno ordi- nate in guisa che gli alunni vi possano fare almeno i primi esami speciali che sono richiesti nelle diverse facoltá cui tali scuole avviano.

A questo fine, al numero dei professori che sono ad- detti a queste scuole potranno esserne aggiunti altri a titolo straordinario.

Nel regolamento particolare dell’istituto saranno indicate le diverse materie che si dovranno insegnare in queste scnole e gli esami speciali che in ordine agli studi di ciascuna fa- coltá vi potranno essere fatti.

Art,192. Le altre scuole universitarie esistenti nelle di» verse cittá dello Stato saranno ordinate, per quanto lo com- porta la loro destinazione speciale, in conformitá di questa legge, tanto per ciò che concerne i professori, quanto per ciò che concerne gli studenti e gli esami che avranno a farsi nelle medesime.

Art. 493. Nelle cittá dove è stabilita un’Universitá, l’inse- gnamento per gli aspiranti alle professioni di causidico e di notaio continuerá ad essere dato in un corso speciale nella facoltá di giurisprudenza.

Art. 494. Lo stipendio dei professori, cui è affidato l’inse- gnamento delle scuole universitarie, sará regolato in base a

quello che loro è assegnato attualmente. Essi avranno di

ritto, ove abbiano le qualitá richieste, all’ accrescimento decennale, che è accordato ai professori ordinari delle Fa- coltá.

Art, 195. L’amministrazione dei musei, dei gabinetti, delle biblioteche e degli altri stabilimenti annessi alle diverse Universitá ed alle scuole universitarie, come altresí la loro organizzazione interna, saranno posti, avuto riguardo alle condizioni, di conservazione dei medesimi, in armonia cogli ordini stabiliti da questa legge.

Art. 196. Gli ordinamenti richiesti per l’esecuzione di queste disposizioni diverse saranno fatti con appositi de-

ereti regi, previo avviso della deputazione sopra gli studi superiori.

Capo XIV, — Disposizioni concernenti l’Universitá di Sassari.

Art, 197. L’Universitá di Sassari è soppressa.

1 redditi particolari, le fabbriche ed il materiale scienti- fico e letterario che le appartengono, saranno impiegati al fine della pubblica istruzione in vantaggio della cittá e delle provincie per cui essa fu istituita, e particolarmente per l’i- stituzione degli stabilimenti inferiori e superiori d’istruzione secondaria e tecnica che, a norma di questa legge, vogliono essere aperti nella cittá di Sassari.

Art. 498, i titolari delle cattedre che vi sono stabilite avranno diritto ai sei decimi del loro stipendio, finchè non siano chia- mati ad altre fanzioni accademiche, ad uffizi nell’ammini- strazione della pubblica istruzione o ad altri uffizi pub- blici, con vantaggi eguali a quelli che ritraggono dalle loro cattedre.

1 benefizi ecclesiastici saranno a tale riguardo pareggiati agli uffizi pubblici.

Art, 199, Questi titolari potranno, per eccezione all’arti- colo 63, essere nominati senza concorso alle nuove cattedre istituite per questa legge nelle altre Universitá, ed a quelie fra le antiche cha fossero per divenirvi vacanti.

Potranno nella sfessa guisa, conservando il grado e le prerogative di professori delle facoltá universitarie, essere nominati professori nelle scuole universifarie, nei licei e negli istituti tecnici, come pure essere chiamati ad occupare i diversi uffizi dell’amministrazione deila pubblica istrazione.

Art. 200. Quando taluno fra questi professori, avendo le qualitá e l’idoneitá legale richieste per Ie accennate funzioni ed uffizi, ne rifiutasse l’incarico, un tale rifiuto sará conside- rato come una domanda di collocazione a riposo, e la sua pensione sará quindi liquidata, secondo le regole ordinarie, in ragione dei servizi che avrá resi allo Sfato.

Art. 201. Le norme dei tre articoli precedenti saranno os- servate, in quanta io consente la natura diversa delle fun- zioni, per ciò che concerne le condizioni dei dottori aggre- gati e degli ufficiali non soggetti a rielezione, e degli altri impiegati addetti alla soppressa Universitá.

Caro XV, — Disposizioni transilorie.

Art. 202,1 professori ordinari, i dottori aggregati, gli uf- ficiali non soggetti a rielezione, gli uffici dei quali sono con- servati, che all’epoca in cui questo tifolo sará posto in ese- cuzione si troveranno in attivitá di servizio, assumeranno senz’altro nei mutati ordini le loro nuove funzioni, con tutti Î divitti che a queste sono annessi, quand’anche ai medesimi mancasse alcuno dei requisiti che in questa legge sono ri- chiesti per essere chiamati all’esercizio di tali funzioni.

Le disposizioni precedenti si applicheranno parimente a tutti gl’impiegati il cui impiego non rimane soppresso.

Art. 2053. I professori che soito il nome di reggenti occu- pano alcuna cattedra in qualche facoltá saranno pareggiati ai muovi professori straordinari, e, in eccezione al disposto di questa legge, potranno di piú essere nominati professori ordinari anche senza concorso.

Agli attuali professeri sostituiti: straordinari e supplemen- tari saranno mantenuti i seí decimi dello stipendio che Joro è assegnato, e, ove concorrano in essi Îe qualitá richieste, dovranno essere preferiti per gli insegnamenti ufficiali che, secondo i nuovi ordini, possono essere dati da professori straordinari,