Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/346

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a tale uffizio, pei licei dal Re, e per i ginnasi dai Consigli de- .

legati dei rispettivi municipi. Tanto gli uni quanto gli altri però saranno ritenuti al servizio dello State ed avranno gli stessi diritti,

Art. 223. Non verranno ammessi al concorso se non se co- loro che o avranno la qualitá di dottori aggregati alla fa- coltá cui si riferisce la materia dell’inseguamento al quale si vuoi provvedere, o saranno insigniti della laurea di questa stessa facoltá, o muniti di una nomina ottenuta in uno degli stabilimenti dello Stato per l’insegnamento della materia me- desima, o saranno in possesso di un altro titolo legale da cui consti dei loro studi e della lors capacitá circa le materie del concorso. Il ministro però, sentita la deputazione sopra le scuole secondarie, potrá dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina intorno a tali materie.

Art, 224, Il concorso ha luogo per esame e per titoli, a senso di quanto è prescritto agli articoli 64 e 65, intorno ai concorsi universitari, salve ie diverse norme che per l’ese- cuzione di questi articoli saranno determinate nel regola- mento.

Art. 225. Il merito dei singoli candidati in ciascuna delle due forme di concorso sará giudicato da una Commissione di quattro membri almeno, non compreso ii presidente, nomi- nati dal ministro fra le persone conosciute per la loro dot- trina nella materia del concorso o nelle materie affini, o per la loro esperienza nell’insegnamento delle medesime.

Art. 226. Se si tratta di un concorso ginnasiale, la Com- missione será presieduta dal provveditore nella circoscri- zione del quale il concorso avrá luogo.

In questo caso il municipio del comune dov’è istituito il ginnasio avrá facoltá di aggiungere ala Commissione due o piú delegati, i quali però non vi avranno che voto consullivo.

Se si tratta di un concorso intimato in un liceo, la Com- missione sará presieduta da un membro della deputazione sopra ie scuole secondarie, designato dal mivistro nell’atto stesso che istituisce la Commissione medesima.

Art. 227. Ciascuna di queste Commissioni, seguendo la norma che in paritá di merito il concorso per esame dev’es- sere preferito al concorso per titoli, classificherá i candidati in ragione del successo che ognuno di essi avrá ottenuto e- sponendo in una relazione i motivi diversi che avranno de- terminato il giudicio di lei intorno alla idoneitá relativa di ciascun candidato. Questa relazione sará inviata alla deputa- zione sopra le scuole secondarie, alla quale appartiene il di- chiarare, ove occorra, eleggibili i candidati chè nei concorso avranno fornite le prove della maggiore idoneitá.

Il numero dei candidati dichiarati eleggibili non potrá ec- -

cedere mai quello di due.

Art. 228. 1 candidati dichiarati eleggibili in conseguenza del concorso per esame, ma non eletti, rimarranno per tre anni al beneficio di tale dichiarazione, ed in questo periodo potranno senz’altro essere nominati a professori titolari per la materia che ha formato l’oggettu del concorso ia tutti gli stabilimenti dell’ordine di quello per cui avranno ottenuta l’eleggibilitá,

I municipi però non potranno procedere ad una simile no- mina se non dopo aver ottenuta l’autorizzazione ministeriale,

Art. 229, In eccezione alla regola del concorso, il Re potrá chiamare a professori nei licei uomini che, per opere seritte o per un lungo insegnamento, saranno veruti in concetto di grande perizia nelle materie che loro saranno affidate.

I municipi avranno la stessa facoltá, salva l’approvazione ministeriale, per ciò che concerne la nomina di tali uomini a professori ginnasiali.

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Art. 250. In eccezione alla stessa regola, il Re potrá prov- vedere alia vacanza d’una cattedra in uno dei licei, trasfe- rendovi un professore addetto a simile cattedra in altro di tali istituti,

Non si potrá però, salvo il caso previsto all’articolo pre- cedente, provvedere alla vacanza cui avrá dato luogo un tale fraslocancento se non se seguendo le norme ordinarie,

Colle stesse condizioni e riserve il ministro, sentita la de- putazione sopra le scuole secondarie, potrá accordare ad un municipio la facoltá di chiamare nel rispettivo ginnasio un professore addetto ad un altro ginnasio, ed autorizzare il chiamato ad accettare la nomina.

Art. 251. Nel caso in cui nessuno dei candidati che si sa- ranno presentati al concorso abbia ottenuta J’eleggibilitá, sará provveduto all’insegnamento vacante per mezzo di un incaricato scelto fra i professori cui è attribuito un insegna- mento analogo allo stesso stabilimento, o fra i professori di un altro stabilimento pubblico locale, o fra coloro che hanno le qualitá legali per essere ammessi al concorso che avrebbe per oggetto l’insegnamento vacante. ©

Colle stesse norme sará provveduto agli insegnamenti va- canti nell’intervallo che correrá tra la vacanza e la nomina, come altresí a quelle in cui sará mestieri surrogare i profes= sori che ne sonw incaricati.

A queste surrogazioni sará applicato quanto è disposto al- l’articoto 99 in ordine a quelle dei professori addetti alle facoltá.

Art. 232, I professori reggenti per i ginnasi saranno nomi» nati cai municipi con approvazione ministeriale ; per i licei dal ministro, previo parere della deputazione sopra le scuole secondarie, e saranno scelti fra le persone che hanno qualitá per essere nominati professori titolari senza concorso, e, in difetto di questi, fra quelle che sono contempiate all’articolo 225 di questa legge.

Questi professori sono nominati per un tempo determi. nato che non può eccedere tre anni; essi possono sempre, osservando le stesse norme, essere riconfermati allo spirare del termine per cui furono eletti.

Art. 235. I direttori spirituali e gli istitutori saranno no- minati annualmente, riconfermati ed approvati dalle autoritá a cui compete la nomina dei reggenti. Questa norma si os- serverá parimente per ciò che concerne Je nomine tempora= nee degli incaricati di cui all’articolo 251.

Art. 234. Nel regolamento per la esecuzione di questo ti= tolo saranno stabilite le forme dei concorsi, la natura degli esperimenti che dovranno avervi luogo, ed i termini entro i quali vogliono essere denunziati, come altresi le norme da seguirsi per le nomine in cui il concorso non è richiesto,

Art. 235. Gli stipendi dei professori titolari saranno rego- lati in base a quanto è stabilito nelle tabelle Ge H.

Questi stipendi si accresceranno di un decimo per ogni de- cennio di servizio effettivo. Le norme prescritte agli articoli 84 e 86 saranno applicabili anche a questi titolari.

Gli stipendi dei reggenti saranno regolati in base alle stesse tabelle, ma non produrranno l’accrescimento decen- nale.

Art. 236. I municipi, al fine di chiamare o di ritenere nei lero ginnasi un prof-ssore distinto, potranno a loro carico fargli un supplemento di stipendio, Per un egual motivo, e colle riserve di cui all’articolo 88, potrá essere fatto un sup- piemento di stipendio ad un professore di liceo. Questi sup» piementi, che potranno essere fatti anche in favore dei reg- genti, non producono l’accrescimento di cui all’arlicolo 84, nè suno computati nella liquidazione delle pensioni,