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Art 237, ] titolari dei ginnasi e dei licei non possono es- sere né sospesi né rimossi dai lero uffici se non se per gravi e notorie irregolaritá nella condolta e per le cause che a tenore dell’articolo 113 possono dar luogo alla sospensione od alla rimozione dei membri dei corpi accademici.

Il ministro però non sottoporrá alla firma regia un decreto di sospensione o di rimozione contro alcuno fra questi tito- lari senza avere sentito, intorno ai fatti di cui il medesimo è gravato, la deputazione sopra le scuole secondarie, membri ordinari e straordinari riuniti, la quale non esternerá il suo parere se non dopo aver esaminati, se vi ha luogo, i mezzi di difesa che potrá proporre verbalmente o per iscritto l’ac- cusato, i

Le stesse guarentigie sono accordate, pél tempo in cui deve durare il loro uffizio, ai reggenti.

Art. 238. Ogni qualvolta però per una delie cause preci- fate un professore diventerá occasione di scaadalo o di di- sordine nello stabilimento cui è addetto, il ministro potrá pronunciare provvisoriamente la sospensione del medesimo, sotto riserva di attendere il parere di cui all’articolo prece- dente prima di proporre al Re una decisione definitiva.

In caso d’urgenza, i provveditori, ciascuno per gli stabili- menti che sono nel suo distretto; i municipi pei rispettivi loro ginnasi, ed in difetto di questi o di quelli, i direttori dei ginnasi od i presidi dei licei, avranno la facoltá d’interdire l’accesso degli stabilimenti cui sovrintendono, ai professori od ai reggenti che se ne fossero comunque resi indegni, salvo il riferirne immediatamente al ministro.

Art. 259, I professori titolari dei ginnasi e dei licei che si trovassero nelle condizioni di cui è detto in ordine ai pro- fessori ordinari delle Universitá all’articolo 116, potranno colle forme che nel medesimo articalo sono prescritte es- sere collocati a riposo,

Capo IV. — Degli studenti, degli esami e delle pene disciplinarie,

Art, 240. Per essere ammessi a titolo di alunni in un gin-”

nasio ed in un liceo, conviene sostenere l’esame di ammes- sione richiesto per essere iscritti nella classe in cuisi chiede di entrare.

Art. 2441. Gli esami di ammessione alle diverse classi dei ginnasi avranno luogo con nerme comuni in ogni ginnasio dinanzi ad una Commissione composta del direttore dell’isti- tuto che ne avrá la presidenza, e di quattro membri scelti annualmente, due dal provveditore e due dal rispettivo mu- nicipio, fra i titolari ed i reggenti addetti all’istituto mede- simo, od anche fra altre persone che saranno riputate idonee per tali funzioni.

Gli esami di ammessione alle diverse classi dei licei a- vranno parimente luogo con norme comuni in ogni liceo di- nanzi ad una Commissione composta del preside dell’istituto che ne avrá la presidenza, e di quattro membri scelti an- nualmente, sia nell’istituto, sia fuori del medesimo, dalla deputazione sopra le scuole secondarie.

Art. 254, Gli esami di promozione da una classe all’altra nei due ordini di istituti avranno luogo dinanzi ai professori della classe superiore. .

Le promozioni ottenute ia un ginnasio, od in un liceo, non aprono l’adito alle stesse classi negli altri stabilimenti dello stesso ordine, nelle quali non si potrá mai entrare che per esame di ammessione.

Art. 243, La frequentazione dei corsi, tanto nei ginnasi quanto nei licei, è obbligatoria per tutti gli alunni. L’alunno però, il cai padre, o chi ne fa legalmente le veci, avrá di-

chiarato di provvedere privatamente all’istruzione religiosa del medesimo, sará dispensato dal frequentare l’insegna- mento religioso e dall’intervenire agli esercizi che vi si rife- riscono.

Tale dichiarazione dovrá essere fatta per iscritto e con firma autenticata ai direttori od ai presidi di questi stabili- menti.

Art. 24%, AI termine di ogni anno accademico vi sará in ciascun ginnasio un esame di licenza per gli alunni della classe superiore. Tale esame avrá luogo dinanzi ad una Com- missione presieduta dal direttore e nominata annualmente secondo il disposto dell’articolo 21 dal provveditore e dal municipio.

Aglistudenticheavranno superato quest’ultimo sperimento sará dato un certificato di licenza che varrá loro per essere ammessi agli esami che aprono l’adito ai licei e per potere concorrere agli impieghi pubblici in cui si richiede Ia prova di aver fatti gli studi ginnasiali.

Art. 245. Gli studenti che saranno muniti di questo certi- ficato putranno essere ammessia frequentare i corsi dei licei, quand’anche non avessero potuto superare la prova dei rela- tivi esami di ammessione; non potranno però esservi am- messi agli esami di promozione da una classe all’altra senza aver superata questa prova.

Art. 256, Un esame di licenza al termine di ogni anno ac- cademico avrá parimente luogo nei licei dinanzi ad una Commissione nominata dal ministro. Il certificato che ne ri- porteranno gli studenti varrá loro per essere ammessi agli esami che aprono l’adito alle facoltá e li renderá abili a concorrere agli uffizi pubblici in cui si richiede Pidoneitá che si acquista nei licei.

Art. 247, In coerenza agli articoli 245 246, sará fatto un regolamento generale per tutti i pubblici dicasteri nel quale verranne indieati gli uffizi e gli impieghi al concorso dei quali non si potrá venire ammessi senza essere muniti del certificato di licenza dei ginnasi e quelli in cui i candidati

devono essere muniti del certificato di licenza dei licei.

Art. 248. Potranno essere ammessi a fare gli esami per

| ottenere il certificato di licenza nei ginnasi e nei licei anche

i giovani che non avranno fatti i loro studi in simili stabili- menti.

Art. 249. Gli esami saranno individuali e dovranno farsi in pubblico sulle norme di programmi comuni in tutti gli stabilimenti dello stesso ordine. Ogni esame consterá sempre di una composizione scritta e di esperimenti orali.

Art. 250. La composizione per l’esame di licenza tanto dei ginnasi quanto dei licei volgerá intorno ad un tema inviato sotto sigillo dalla deputazione sopra le scuole secondarie ai direttori ed ai presidi di questi istituti, il quale sará aperto nell’atto stesso in cui dovrá essere dettato agli studenti che si presenteranno per. simile esame.

In quest’esame gli studenti non saranno ammessi agli e- sperimenti orali se non in quanto sará stata approvata la loro composizione.

La composizione degli studenti a cui sará stato rilasciato il certificato di licenza, munita della firma dei membri com- ponenti la Commissione che avrá approvato il relativo esame, sará spedita-per l’intermediario del provveditore alla depu- tazione sopra le scuole secondarie.

Art. 251. Entrando nei ginnasi e nei licei, gli alunni pa- gheranno una tassa per l’esame di ammessione; quindi ogni anno un minervale; infine una tassa per l’esame di licenza; il tutto in conformitá della tabella I.

Le tasse per gli esami di ammessione e di licenza saranno