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municipi colle norme stabilite all’articolo 284, per ciò che ! non potranno pretendere ad essere parificati, in ordine agli

concerne l’elezione dei direttori preposti ai ginnasi. Caro VII. — Delle scuole secondarie municipali.

Art. 267. È fatta facoltá ai municipi, che non sono com- presi nella categoria di quelli in cui dovranno essere eretti i ginnasi, di istituire scuole in cui si dia, od in tatto ed in parte, l’insegnamento ginnasiale.

Ma non potranno usare di tale facoltá se non se depo aver fatto constare al ministro di essersi conformati alla legge per ciò che concerne le scuole primarie che sono in debito d’instituire e di mantenere in piena attivitá.

Art. 268. Potranno egualmente i municipi dove esiste un ginnasio aprire un istituto in cui sia dato in tutto od in parie insegnamento dei lieci. Ma non useranno di questo potere fuorchè dopo aver fatto constare al minisiro di avere, a ter- mini dell’articolo 314, istituite a norma di questa legge le loro scuole tecniche,

Art, 269. Gli stabilimenti istituiti in coerenza dei due ar- ticoli precedenti saranno sottoposti all’ispezione dei provre- ditori. | L’elezione delle persone che saranno preposte alia dire- zione dei medesimi dovrá ricevere }’approvazione ministe- riale.

Art. 270. I professori e gli istitutori chiamati ad inse- gnarvi dovranno essere scelti fra le persone che hanno qua- litá per essere ammesse ai concorsi dei ginnasi e dei licei, 0 per essere comunque sia eletti-ad insegnare in questi stabi. limeati.

Art. 271, I programmi secondo i quali vi si dará Pinse- gnamento dei due diversi gradi sará fatto sulla norma di quelli cne si osservano nei ginnasi e nei licei, in guisa che gli studenti vi possano ricevere il corredo di cognizioni e lo sviluppo intellettuale che si richiedono per superare la prova degli esami di ammessione alle classi corrispondenti di que- sti istituti normali.

Art. 272. Nelle condizioni degli articoli precedenti gli studi fatti negli istituti comunali d’istruzione secondaria sa- ranno pareggiati agli stadi fatti nei ginnasi e nei licei, ed apriranno l’adito non solo agli esami di ammessione e di li- cenza in tutti questi stabilimenti, ma altresí agli esami di ammessione nelle facoltá universitarie.

Capo VII. — Degli istituti appartenenti a corpi morali e degli stabilimenti privati di istruzione secondaria.

Art. 275. Gli istituti di qualsivoglia denominazione, con convitto o senza, aventi per se stessi, secondo la legge, ca- rattere di corpi o persone morali, oppure dipendenti da tali corpi o persone, ai quali corre legalmente l’obbligo di dare a vantaggio di uno o piú comuni, di una 0 piú provincie, di una parte della popolazione o di una classe particolare di cittadipi, in tutto od in parte, l’istruzione secondaria, e-che non sono contemplati all’articolo 290, saranno sottonosti, in quanto all’ispezione, in quanto ai programmi ed ai requisiti voluti negli insegnanti, al regime stessa cui sono sottoposti gli stabilimenti comunali d’istruzione secondaria, ai quali, per ciò che concerne gli studi che vi sono faiti, sono intera- mente pareggiali.

I sussidi che lo Stato fornisce nell’interesse di una parte della popolazione ad alcuni istituti di tale ordine sono man- tenuti.

Art. 274. Gli istituti di questo stesso ordine cni non corre |

legalmente l’obbligo di dare, ma nei quali come che sia si dá effettivamente in tutto od in parle l’istruzione secondaria,

studi che vi si fanno, agli istituti summenzionati, se non in quanto sottostaranno al regime cui questi sono sottomessi.

Art. 275. È fatta facoltá ad ogni cittadino che ahbia l’etá di venticinque anni compiti, ed in cui concorrano i requisiti morali necessari, di aprire al pubblico uno stabilimento di istruzione secondaria, con 0 senza convito, purchè siano 05° servate le seguenti condizioni:

4° Che le persone cui saranno affidati i diversi insegna- menti abbiano riportato almeno il certificato di licenza in un ginnasio dello Stato.

Un titolo equivalente o superiore dispenserá dalla presen tazione di questo certificato ;

2° Che gli insegnamenti siano dati in conformitá del pro- gramma con cui sará annunciata al pubblico l’apertura dello stabilimento.

Le modificazioni che potessero essere in progresso recate a queste programma dovranno essere annunciate con eguale pubblicitá;

5° Che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle auto= ritá cui è commessa l’ispezione ordinaria delle scuole secon- darie, come altresí alle persone cui il ministro avrá data una delegazione a questo fine.

Art. 276. Il cittadino che vorrá usare di questa facoltá fará conoscere, con una dichiarazione per iscritto, la sua inten- zione el provveditore della rispettiva circoscrizione accade= mica. A questa dichiarazione, in cui sará indicato il comune ed il locale dove lo stabilimento sará aperto, saranno annessi il programma degli insegnamenti ed i pomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti.

Se entro un mese dalla fatta dichiarazione non interviene per parte del provveditore una opposizione motivata, offi- cialmente notificata al dichiarante, lo stabilimento potrá es- sere aperto, e, finchè si mantiene nelle condizioni accennate all’articolo precedente, non potrá essere chiuso se non se per cause gravi in cui sia impegnata la conservazione del- l’ordine morale e la tutela dei principii che governano lor» dine sociale e pubblico dello Stato.

Se però lo stab’limenio non sará aperto entro sei mesi dal giorno in cui, a tenore di quest’articolo, può esserlo, la di- chiarazione precitata sará considerata come non avvenuta,

Art. 277. 1 motivi dell’opposizione all’apertura di uno di questi stabilimenti polranno essere sottoposti, sull’istanza del dichiarante, al giudizio della deputazione sopra le scuole secondarie, .

AI giudizio della stessa deputazione, membri ordinari e straordinari riuniti, saranno semnre sottoposte le cause che possone rendere necessaria la chiusura di tali stabilimenti.

In ogni caso la chiusura non si fará che per decreto regio, e questo decreto non potrá essere proposto al Re che in Consiglio dei ministri,

Art. 278. Nei casi d’urgenza però il ministro ed all’uopo il provveditore, riservato le guarentigie dell’articolo prece- dente, potranno far procedere alla cliuusura temporaria di tali stabilimenti.

Art. 279. I cittadini che oltre ai requisiti voluli in coloro cui è accordata la facoltá di aprire stabilimenti di istruzione secondaria avranno altresí i titoli che si richiedono per es- sere ammessi ai concorsi per le diverse cattedre dei ginnasi e dei licei, avranno la facoltá di aprire personalmente corsi pubblici intorno a tutte quelle materie dei due gradi della istruzione secondaria per cui avranno titolo Jegale suffi- ciente,

1 toro corsi saranno sottoposti alla ispezione dei provvedi»