Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/35

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Quando questi registri saranno formati a REA ij diritto sará dovuto per ogni bolletta staccata,

416. I registri degli uffizi delle ipoteche, cioè il registro d’ordine, quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni ;

47. I rnoli d’equipaggio dei bastimenti ;

48. I regiairi che in forza delle leggi sono obbligati di te- nere i proprietari od imprese di diligenze, velociferi ed altre vetture pubbliche, non che i proprietari, o le societá di strade ferrate per la consegna dei viaggiatori e delle merci ;

19. 1 registri degli albergatori, dei locandieri ed altri, che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per descrivervi le persone a cui somministrano alloggio ;

20. Gli atti di cui all’articolo 18 della legge del 50 giugno 1853;

La carta per le consegne delle successinni :

di centesimi 20 ;

2. 1 libri o registri di commercio, che debbono fenere i banchieri, commercianti, armatori, spedizionieri, commis- sionari, agenti di cambio, sensali e le societá qualunque di commercio ;

292. Le cedole e le obbligazioni dello Stato ;

23. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei di- ritti d’entrata 0 d’uscita, quando il loro ammontare eccede le lire 3;

24. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei di- ritti di transito e d’ostellaggio ;

25. Le bolle a pagamento dei registri delle gabelle eserci- tate dai comuni ;

di centesimi 08;

26. Le bolle dei regletri di dogana per pagamento dei di- ritti d’entrata o d’uscita, quando il loro ammontare non ec- cede le lire 3;

27. Le bolle senza pagamento di dogana per servizio sí di terra che di mare, e quelle pure senza pagamento per servizio delle gabelle esercitate dai comuni ;

28. Le bolle d’ogni-specie per servizio dei dazi comunali tenuti in economia od appaltati;

29. Le bolle dei pesi pubblici a chiunque appartengano;

di centesimi 1 ;

30. I giornali, gazzette ed ag fogli periodici politici pro- venienti dall’estero ed i loro supplementi ;

Col diritto di bollo proporzionale.

34. Le cambiali od altri effetti di commercio sino a lire

500 di... .. n RA Centesimi 25 da oltre le lire 500 alle tire 1000 .» 50 da oltre le tire 1000 per ogni migliaio .» 50

Le scritture contenenti affittamenti od obbligazioni di cui al n° 37 dell’articolo 30:

Sino a lire 1000, . . . . Al disopra di lire 1000 per ggni miglio í

CAPO V.

Degli atti e scritti che si possono fare in carta libera, ma che debbono essere bollati prima di farne uso.

Art, 32. Sono soggetti al bollo nei soli casi di presenta - zione in giudizio, o d’inserzione in qualche atto pubblico :

Col pagamento del diritto stabilito all’articolo 14, in ra- gione della dimensione della carta :

{1° Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi;

2° Gli atti e scritti sonesandati le elezioni politiche e quelle dlivisionali, provinciali e comunali ;

cn Gli seritti riguardanti esciusivamente il servizio della mitizia nazionale ed il servizio militare sí di terra che di mare;

4° I registri, atti, dello Stato ;

5° Gli avvisi e le quitanze pel pagamenta delle contribu- zioni dirette ed indiretts, delle pene pecuniarie, e delle spese di giustizia ;

6° 1 canti della gestione dei contabili, ristrettivamente al- l’introito ed all’uscita dei fondi appartenenti allo Stato ;

7° I mandati di pagamento spediti a favore degl’impiegati pensionati o creditori dello Stato e le relative quitanze ;

8° Tutti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto dagli articoli 28 e 29 della presente legge ;

9° Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni, dei comuni e degli altri corpi morali, unicamente relativi al loro interno servizio, e le Îoro copie ed estratti ;

10. i mandamenti di pagamento , anche collettivi, per somme non eccedenti le lire 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte di somma maggiore;

41. Le obbligazioni e le quitanze per somme o valori non eccedenti le lire 20, con che non furmino parte di somma maggiore ;

12. Le quitanze per qualunque maggior somma non deri- vanti da obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private, purchè siavi indicata l’origine del debito ;

13. Le letiere e biglietti di corrispondenza, purchè non contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori ec- cedenti Je lire 20,

Quando fali lettere e biglietti abbiano luogo fra commer- cianti, potranno contenere obbligazioni © liberazioni di somme o valori eccedenti le lire 20, ed il diritto dovuto sará quello rispettivamente stabilito ai numeri 24, 25 e 37 del- articolo 30 ;

414. Le aggiunte delle cambiali, ed altri effetti negoziabili per le girate e negoziazioni ;

15. Il registro copia-leitere dei negozianti;

16. I passaporti spediti agl’indigenti, od ai giornalieri, i certificati o fedi .di povertá, gli estratti dei libri parrocchiali o dello stato civile spediti a favore di persone povere, con che in tutti i predetti documenti si faccia risultare della con» dizione celle persone;

47. I certificati che debbono produrre i pensionati delle Stato, delle pubbliche amministrazioni e degl’istituti di bene- ficenza pel conseguimento delle loro pensioni, semprechè queste non eccedano l’annua somma di lire 500 ;

18. I certificati e documenti che a tenore dei regola- menti sulla leva militare occorre agl’inscritti di presentare per oltenere l’esenzione o la dispensa dal servizio militare, con che nei suddetti recapili sia fatta menzione dell’uso a cui sono destinati;

49. I ruoli di spedizione delle cause tenuti dai segretari giudiziari;

20. 1 registri d’introito e di spesa delle segreferie giudi- ziarie, ed i relativi conti;

24, I contidi tutela contemplati dall’articolo 346 del Codice civile;

22. I libretti rilasciati ai consegnanti e gli analoghi regi- stri di contabilitá, anche a mutrice, tenuti dai Monti di pietá e dalle Casse di risparmio amministrate dai comuni o dai corpi morali con approvazione del Governo, come pure gli atti 0 verbali di vendita ai pubblici liana degli oggetti de- positati a pegno;

scritti e carte nell’interesse esclusivo