Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/351

Da Wikisource.

Caro XI. — Disposizioni transitorie.

Art, 293. I licei saranno aperti al cominciamento dell’anno scolastico nelle cittá di Torino, Genova, Ciamberí, Cagliari, Sassari, Alessandria, Nizza, Novara; e quindi negli anni se- guenti nelle altre cittá in cui, a norma di questa legge, vo. gliono essere stabiliti,

Art. 294. AI cominciamento dello stesso anno scolastico saranno aperli i ginnasi che sono compresi nei distretti in cui a tenore dell’articolo precedente devono in questo tempo essere aperti i licei, e, negli anni seguenti, osservale le stesse norme, saranno aperti quelli che sono compresi negli altri distretti, senza che con ciò s’intenda impedire ai municipi delle cittá in cui devono essere istituiti i ginnasi di proce- dere senz’altro all’apertura di questi nuovi stabilimenti,

Art. 295, In ogni caso, dal giorno in cui questa legge sará promulgata, i collegi reali saranno tenuti per provvisorii, e per tali avranno a ritenersi tutte le nomine che a qualsiasi titolo si faranno nei medesimi nell’intervalio fra quest’epoca e quella della loro trasformazione in ginnasi.

Art. 295, Le nomine dei professeri titolari, che sará op- portuno di fare all’apertura dei ginnasi e dei licei, al fine di assicurare ai nuovi stabilimenti i professori piú distinti degli antichi,.potranno aver luogo per appello diretto, quand’an- che non concorressero in essi tulle le qualitá perle quali si può prescindere dalle vie del concorso.

Art, 297. Per queste prime nomine i municipi, riservata l’approvazione ministeriale, non faranno uso di questa fa- coltá se non se riguardo ai professori con nomina definitiva, che occupane presentemente un pasto nei collegi reali e nei collegi nazionali stabiliti nei rispettivi comuni.

Art. 298. Non sará egualmente che dopo che avranno chiamati in qualitá di reggenti nei loro ginnasi qpelli fra i professori preaccennati cui non avranno potuto dare la qua- litá di titolari, che entreranno interamente nei diritti che la legge loro conferisce rispetto alle nomine dei professori dei loro ginnasi.

Art. 299, Le norme dei due precedenti articoli saranno egualmente osservate per ciò che concerne Ie nomine dei reggenti nei licei.

Art. 500. I professori, nominati in conformitá dei due ar- ticoli precedenti, non avranno che lo stipendio assegnato ai reggenti, ma saranno nel resto, sia in quanto agli accre- scimenti decennali, sia in quanto agli altri diritti, pareggiati ai titolari. .

Art. 304.1 titolari dei collegi reali e dei collegi nazionali, che non saranno stati chiamati ad uffizi od accademici od amministrativi nei ginnasi, o nei licei, o nelle scuole e negli istituti tecnici da istituirsi a tenore di questa legge, o nel- l’amministrazione superiore della pubblica istruzione, avranno diritto di conservare la metá dello stipendio di cui godono presentemente.

Coloro però fra essi che, avendo le qualitá volute per esercitare i mentovati uffizi, ricuseranno di accettarli, sca- dranno da questo diritto, salve Ie indennitá o pensioni che loro potessero essere dovute per i servizi prestati.

Art. 302. Il disposto degli articoli precedenti si appli- cherá egualmente agli ufficiali ed impiegati dell’ordine am- ministrativo che sono ora applicati ai collegi reali ed ai nazionali.

Art. 303. I convitti nazionali saranno ordinati, seguendo le norme accennate, nello stesso tempo in cui saranno ordi-

nati i ginnasi ed i licei delle cittá in cui i primi sono sta- bilîti, i

TITOLO IV. DELL’ISTRUZIONE TECNICA.

Caro I, — Del fine, dei gradi e dell’oggetto dell’istruzione fecnica.

Art. 504. L’istruzione tecnica ha per fine di dare ai gio- vani che intendono dedicarsi alle diverse carriere industriali e commerciali, ed alla condotta delle cose agrarie, la conve- niente cultura generale e speciale.

Art. 305. Essa è di due gradi e viene dala: pel primo grado nello stadio di tre anni; pel secondo grado nello sta- dio di due anni.

Art. 506. Gl’insegnamenti del primo grado sono :

1° La religione;

2° La lingua italiana;

5° La lingua francese;

4° L’aritmetica;

5° Gli elementi d’algebra;

6° La geometria elementare piana e solida;

7° Il disegno lineare;

8° La geografia e la storia;

9° La fisica e la chimica elementari;

10. La meccanica elementare;

14, Elementi della storia naturale;

42. Nozioni interno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

Art. 307. Gl’insegnamenti del secondo grado, osservate le norme dell’articolo 15, sono:

1° La letteratura italiana e francese;

2° Le liogue moderne;

5° Istituziani di diritto amministrativo e di diritto com- merciale;

4° Economia politica;

N° La materia commerciale;

6° La chimica industriale;

7° La fisica industriale;

8° La meccanica industriale;

9° La geologia e la mineralogia in ordine alle miniere;

10. Geometria descrittiva;

41.Il disegno in ordine alle costruzioni ed alle macchine;

42. L’architettura civile;

45. Agrimensura;

{4. Agronomia;

15, Silvicaltura.

Art, 508. Questi insegnamenti saranno dali, tanto nel primo quanto nel secondo grado, sotto l’aspetto dei loro ri- sultamenti pratici, e particolarmente sotto quello delle ap- plicazioni di cui possono essere suscettibili nelle condizioni naturali ed economiche dello Stato. :

Art. 309. L’ordine e le proporzioni, con cui questi diversi insegnamenti dovranno essere ripartiti nello stadio assegnato al grado d’istruzione cui appartengono, saranno determinati in via regolamentare.

Art. 510. Per ciò che focca l’insegnamento religioso si 08- serveranno, per ogni riguardo, le norme prescritte agli ar- ticoli 219 e 243 in ordine agli stabilimenti d’istruzione se- condaria.

Capo I. — Degli stabilimenti tecnici.

Art. 314. L’istruzione del primo grado verrá dafa in stao bilimenti speciali che, sotto il nome di Scuole fecniche, sa- ranno successivamente aperti, salvo il disposto dall’articolo 314, nel capoluogo di ciascuna provincia.

Art. 512. Le spese di queste scuole saranno a carico dei