Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/353

Da Wikisource.

— 1156 —

RETI IMRE TAI AE ZLI TI NT ITA

ORSI ATE ATTRITI NITTI E TOA

DOCUMENTI -PARLAMENTARI

Art. 329, Le norme da seguirsi nei diversi esami di am- messione, di promozione e di licenza; le condizioni di am- messione per gli uditori, l’ordine delle esercitazioni e la di- seiplina da osservarsi, tanto nelle scuole quanto negli isti- tuti tecnici, saranno determinate in via regolamentare.

Art. 330. L’istruzione tecnica è gratuita. Tuttavia una tassa eguale a quella che si paga per le licenze degli stabili- menti di istruzione secondaria sará pagata per quelle delle scuole e degli istituti tecnici.

In un regolamento particolare per tutti i servizi pubblici saranno determinati gli impieghi al concorso dei quali le li- cenze degli stabilimenti tecnici potranno aprir l’adito,

Art. 354. Per le pene disciplinarie e per la loro applica- zione si osserverá quante è prescritto in ordine ai ginnasi ed ai licei,

Caro V, —— Dell’ispezione degli stabilimenti tecnici e della loro direzione immediata.

Art. 532. L’ispezione delle scuole tecniche è esercitata su- bordinatamente al ministro ed alla deputazione sopra le scuole tecniche e primarie, dagli ispettori nel distretto dei quali queste scuole sono stabilite,

L’ispezions degli istituti tecnici è esercitata direttamente

dalla preaccenrata deputazione.

Art. 335. La loro direzione immediata tanto in ordine agli studi, quanto in ordine alla disciplina, è affidata per ogni scuola ad un direttore, per ogni istituto ad un preside, scelti e nominati, secondo quanto è prescritto in ordine ai direttori ed ai presidi degli analoghi stabilimenti d’istruzione secondaria.

Art, 554, Le attribuzioni di questi ufficiali in ordine agli insegnanti, agli alunni, agli uditori ed alle persone applicate al servizio, ed in ordine al materiale annesso ai rispettivi stabilimenti, formeranno l’oggetto di apposite disposizioni regolamentarie.

Art. 353. Le funzioni di direttore e di preside non sa- ranno incompatibili con quelle dell’insegnamento negli sta» bilimenti cui-sono preposti, purchè vi abbiano la qualitá di professori titolari o concorrano in essi í requisiti voluti per potervi essere chiamati in qualitá di professori reggenti.

I loro stipendi saranno in ogni caso regolati secondo le

“— norme stabilite in ordine ai direttori dei ginnasi ed ai presidi

dei licei.

Caro VI. — Disposizioni relative agli istiluîi paFticolari, pubblici e privati d’istruzione tecnica,

Art, 336, Sará in balla dei comuni non compresi nelle ca-

| tegorie di quelli in cui vogliono successivamente essere sta-

” bilite le scuole tecniche a norma di questa legge, di aprire

a proprie spese stabilimenti in cui sia dato in tutto od in parte l’insegnamento tecnico del primo grado,

Essi però non potranno usare di questa facoliá se non in quanto avranno soddisfaito agli obblighi che la legge loro impone relativamente allo stabilimento delle scuole primarie.

Art, 357. Sará parimente in balla dei comuni o dei con-

© sorzi comunali in generale, di aprire a proprie loro spese ? scuole in cui siano dati gli insegnamenti tecnici del secondo

grado, ma non potranno usare di questa facoltá quei comuni cui corre l’obbligo di istituire le scuole tecniche ed i ginnasi

_a morma di questa legge, se non dopo che avranno fatto co-,-

stare di avere adempito ai loro obblighi a tale riguardo. Art. 338, Gli stabilimenti di cui nei due articoli rrece-

denti saranno sottoposti, riservato l’ordine delle autoritá da cui dipendono, allo stesso regime cui sono sottoposti gli a- nalogli stabilimenti comunali d’istruzione secondaria.

Caro VII. — Disposizioni generali e transitorie.

Art. 339. Per tutto ciò che in ordine agli stabilimenti tec- nici concerne:

Le cause per cui le persone che vi sono addette sll’insegna- mento, alla direzione o ad altri impieghi incorrono nella so- spersione o nella perdita del loro uffizio ;

L’istituzione delle Commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo gli esami ed il conferimento dei relativi certificati, la durata dell’anno scolastico ed i giorni di vacanza;

Gli istituti e gli stabilimenti di cui agli articoli 273, 274, nei quali si dá in tutto ad in parte l’istruzione tecnica;

L’insegnamento privato e le guarentigie che vi si riferi- scono ;

Si osserverá quanto è prescritto in proposito nel titolo HI di questa legge,

Art. 540. Le eccezioni che per l’indole propria della istru- zione tecnica e pel maggior vantaggio delle classi cui è de- stinata sará opportuno o necessario di fare agli ordinamenti per cui il presente si riferisce alle disposizioni del precitato titolo II, saranno determinate con regio decreto.

Art. 344. Il regio istituto tecnico di Torino in eccezione al disposto dell’articolo 516 è mantenuto nelle attuali sue con- dizioni di esistenza,

Egli sará ordinato, secondo le norme prescritte in questo titolo, entro il quinquennio dalla promulgazione della pre- sente legge.

Art. 342. Le provincie che collo Stato dovranno concor- rere nelle spese degli istituti tecnici, i termini di questo concorso, le cittá in cui dovranno essere aperti ed il numero dei professori titolari che vi dovranno essere addetti, sa- ranno determinati per ciastun istituto con apposita legge.

Art. 343. Le scuole tecniche si apriranno rel quinquennio che comincierá a decorrere dalla promulgazione di questa legge.

Non pertanto la nomina dei professori titolari, che in coe- renza dell’articolo 519 possono essere addetti a ciascuna di queste scuole, non si fará se non se tre anni dopo l’apertura della medesima. Nel frattempo sará provveduto ai diversi insegnamenti per mezzo di professori reggenti.

TITOLO V.

DELL’ISTRUZIONE PRIMARIA.

Capo I. — Del fine, dei gradi e dell’oggeito dell’istruzione primaria.

Art, 344, L’istruzione pubblica primaria ha per fine di dare ai fanciulli dei due sessi gl’insegnamenti elementari piú acconci a gnidarli nell’adempimento dei doveri e nell’aso dei diritti che saranno chiamali ad esercitare, e propria render loro piú agevole l’appreadimento delle arti e professioni alle quali la maggior parte di essi avrá a dedicarsi. 7

Art. 345, Essa è di due gradi, inferiore e superiore. Nel primo si acquistano le cognizioni generali che formano il fondamento della cultura popolare; nel secondo si acqui» stano quelle che servono ad accrescere ed a compire questa cultura. È

Art. 546. Gli insegnamenti del grado inferiore sona:

1° La religione;

2° La letteratura;