Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/355

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stinzione di grado, alcuni particolari insegnamenti potranno essere affidati a persone le quali, benchè non addette ad al- cuneo degli stabilimenti comunali in qualitá d’insegnanii or- dinari, saranno riputate idonee per l’insegnamento a cui sono chiamate.

Art. 564, Le sale in cui si terranno ie scuole saranno con-

venientemente esposte, bene aerate, riparate dalle intem- perie, e di una estensione proporzionala al numero degli al- lievi che devono contenere. Esse saranno poste, per quanto sará possibile, lontano e fuori della vista dei luoghi e degli stabilimenti sí pubblici che privati, d’onde possa ricevere nocumento l’educazione degli allievi che le frequentano.

Il materiale di cui queste sale dovranno essere fornite tanto per la comoditá degli allievi e dei maestri, quanto per agevolare i diversi insegnamenti che vi si danno, sará de- scritto nel regolamento per l’applicazione di questo titolo.

Art. 365. Nel caso in cui nasca coniestazione interno al numero delle scuole primarie dell’uno e dell’altro grade che dovranno essere stabilite in un comune, il ministro della pubblica istruzione, sentita la deputazione sopra le scuole tecniche e primarie, avuto riguardo alle condizioni partico- lari del comune ed alle ragioni dei reclamanti, deciderá la questione.

Art. 366, Le scuole pubbliche primarie maschili e femmi- nili, sí del grado inferiore che del grado snperiore, stabilite o da stabilirsi a norma di questa legge, saranno a carico dei comuni cui corre l’obbligo di stabilirle.

Art. 367. L’istruzione primaria è gratuita. Tuttavia i co- muni che non lianno mezzi sufficienti per sopperire al man- tenimento delle loro scuole, potranno imporre agli allievi una retribuzione scolastica che non eccederá 50 centesimi al mese.

Saranno dispensati da questa retribuzione gli allievi i cui parenti faranno constare di non essere in istato di pagarla.

Art. 368, Questa retribuzione potrá essere piú elevata per gli abitanti delle borgate lontane dalle scuole comunali, i quali, al fine di avere per un certo fempo o per tutto l’anno una scuola particolare, avranno nei limiti in cui dovrá essere pagaia, proposta e consentita simile retribuzione.

Art. 369, I Consigli provinciali tattavia stanzieranno ogni anno, ciascuno in ragione dei mezzi di cui potrá disporre, un sussidio da ripartirsi fra i comuni della provincia che, per l’angustia delle loro entrate, c per la poca agiatezza dei loro abitanti, non saranno in grado di sottostare alle spese che, a termini dell’articolo 366, sono poste a loro carico.

Art. 370. A questo stesso fine, in complemento degli stan- ziamenti provinciali, come altresí ad intento di fare, a titolo di ricompensa, assegaamenti suppletivi ai maestri meno re- tribuiti che si saranno piú distinti per zelo e per capacitá nell’esercizio delle loro funzioni, un sussidio speciale per le scuole primarie sará parimente stanziato annualmente nel bi- lancio dello Stato.

Caro INIL -— Dei maestri.

Sezione IL — Dell’idoneitá,

Art. 374. Per essere chiamati ad esercitare le funzioni di maestro in una scuola pubblica primaria, 0 per poter inse- guare in una scuola privata dello stesso ramo, conviene es- sere munito di un brevetto d’idoneitá rilasciato secondo le norme infrastabilite.

Art. 372. 1 brevetti d’idoneitá pel primo grado è insegna- mento e per i due gradi riuniti sono rilasciati dagli ispettori dei diversi distretti a tutti gli aspiranti che in un pubblico e-

same avranno fornita la prova di possedere le cognizioni ri- chieste per l’insegnamento cui intendono dedicarsi.

Art, 579, Per essere ammessi a questi esami conviene a- ver almeno vent’un anni compiti, non essere incorso in al- cuna delle incapacitá di cui all’articolo 176, ed essere in pos- sesso dei diritti inerenti alla naturalitá. A quest’ultimo ri- guardo potrá essere applicato agli aspiranti esteri il disposto dell’articolo 284.

Art. 371. L’esame avrá luogo ogni anno alla stessa epoca nel capoluogo di ciascun distretto dinanzi ad una Commis- sinne nominata dal ministro della pubblica istruzione, e pre- sieduta dell’ispettore preposto al distretto medesimo.

Art, 375. L’esame consterá di esperimenti verbali e per iscritto, e volgerá per gii aspiranti al brevetto del grado in- feriore intorno alle materie che agl’insegnamenti di questo grado si riferiscono; per gli aspiranti al brevetto del grado superiore intorno alle materie che si riferiscono agli inse. gnamenti dei due gradi,

Art. 576, Per aver parere sul merito di alcuni particolari esperimenti, la Commissione potrá aggiungersi quel numero di esperti che crederá opportuno. Questi esperti non emet- feranno in ogni caso il loro avviso che sopra l’esperimento per cuí saranno stati chiamati.

Avt. 577, Terminati gli esperimenti, la Commissione di- scaterá intorno al merito di ciascuno di essi, e quindi di- chiarerá, se vi ha luogo, l’idoneitá del candidato, o lo rin- vierá a fare piú diligente preparazione.

Un sole esperimento non approvato cscluderá la dichiarg- zione d’idoneitá. Quando però l’esame avrá avuto per og- getto gl’insegnamenti dei due gradi, il giudizio della Com. missione potrá risolversi in una dichiarazione d’idoneitá pel primo grado, ed in un rinvio a piú diligente preparazione pe! secondo.

Art, 378, Nel caso in cuile persone che sono in possesso di un brevetto del grado inferiore si presenteranno all’esame per ettenere il brevetto del grado superiore, l’esame avrá luogo sulle materie dei due gradi.

Art. 379. L’indole ed il numero degli esperimenti di cui dovrá constare l’esame, il tempo che dovrá essere dato a cia- seuno di essi, lenorme da osservarsi nelle deliberazioni della Commissione, e la forma dei brevetti che, in coerenza delle dichiarazioni d’ idoncitá pronunciate dalla imedesima do- vranno essere rilasciati dall’ispettore, saranno determinate in via regolamentaria.

Art. 380. Il brevetto d’idoneitá per i due gradi d’insegna- mento avrá lo stesso effetto legale in tatti i distretti in cui si usa la lingua percui viene concesso.

Il brevetto d’idoneitá pel grado inferiore non sará valido che nel distretto in cui sará stato rilasciato.

Art. 581. Coloro che all’epoca in cui sará posta ad esecu- zione questa legge si troveranno in possesso di patenti com- provanti la lore idoneitá legale per la maggior parte degli insegnamenti dei due gradi, od anche del solo grado infe- riore, rimarranno nei termini dell’articolo precedente al be- neficio delle medesime, le guali verrano pareggiale ai bre- vetti conferiti secondo le norme precitate dagli ispettori.

Pei maestri che avendo a quest’epoca raggiunta Petá di quarantanni, avranno esercitato da oltre cinque anni con- tinui le loro fanzioni nelle scuole pubbliche primarie infe- riori o superiori, comechè non muniti di patenti, questo e- sercizio avrá per essi lo stesso effetto delle patenti preac- cennate, e sará loro dafo dagl’ispettori un certificato parti- colare comprovante questo esercizio. Questo certificato terrá loro luogo di un brevetto conferito a termine di questa legge.