Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/356

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Art. 582. I brevetti &idoncitá, come altresí tutti i fitoli che ai medesimi sono pareggiati, non produrranno l’effetto che loro è attribuito se non sc per lo spazio di cinque anni. Potranno però essere rinnovati in favore dei maestri che nel quinquennio avranno effettivamente insegnato almeno per tre anni nelle scuole primarie.

Gl’ispettori non accorderanno la rinnovazione del bre- vetto ad alcun maestro se non se dopo aver sentito il comi- tato od i comitati d’ispezione, nei circondario dei quali avrá nel quinquennio esercitato l’insegnamento.

I maestri che in questo stadio di tempo non avranno eser- citato l’insegnamento in alcuna scuola pubblica o privata, saranno decadati dal privilegio che loro conferivano i bre- veiti di cui erano provvisti, nè potranno riprenderli che per un nuovo esame.

Art. 583. Quando i brevetti d’idoneitá saranno stati rego- larmente rinnovati di quinquennio in quinquennio tre volte, saranno cambiati con brevetti ministeriali.

I brevetti ministeriali sono perpetui ed hanno lo stesso ef- fetto legale in tuti i distretti in cui si parla la lingua per cui sono conferiti.

Art. 384. Un brevetto perpetuo potrá essere accordato senza esame, a titolo di onore e di ricompensa, dal ministro, previo parere delia deputazione sopra le scuole tecniche e primarie, alle persone che, per scritti notevoli o per un Iungo e fruttuoso esercizio dell’insegnamento negli stabili- menti d’istrozione primaria, saranno riputafe giustificare una tale eccezione alla regola generale.

Sezione II. — Della nomina dei maestri.

Art. 38%. I maestri, tanto per le scuole del grado inferiore quanto per le scnole del grado superiore, sono nominati in ciascun comune dal rispettivo municipio fra Ie persone mu- nite di titoli verificati a norma del paragrafo 41 dell’articolo 427, e comprovanti la loro idoneitá legale per l’insegnamento cui saranno chiamati.

Art. 386. Al fine di accertarsi intorno al merito relativo dei singoli candidati, prima di procedere alla nomina, il municipio potrá sottoporli ad un esame, istituendo all’uopo un’apposita Commissione di esperti.

Ogniqualvolta i municipi vorranno usare di questa facoltá, dovranno dichiararlo nell’atto stesso nel quale si annunzierá la vacanza cui si deve provvedere, due mesi almeno prima che l’esame abbia luogo. Gli esperimenti si faranno secondo ordine che sará stabilito per gli esami d’idoneitá, Il giudi- zio della Commissione si risolverá in una dichiarazione di eleggibilitá in favore dei candidato che avrá meglio superato i diversi esperimenti, In questo caso l’elezione del municipio non potrá cadere che sopra il candidato che la Commissione avrá dichiarato eleggibile.

Art. 387. Le nomine dei maestri non saranno fatte che pel tempo in cui conserverá la sua validitá il brevetto d’i- doneitá, del quale i medesimi saranno in possesso al mo- menta dell’elezione.

Tuttavia, nell’atto stesso della nomina, ciascun municipio potrá contrarre verso i maestri il brevetto dei quali è presso a spirare, l’impegno eventuale di mantenerli nel loro uffizio ur quinquennio, a far tempo dal giorno in cui il loro bre- vetto sará rinnovato.

I maestri, che saranno stati eletti in conformitá dell’arti- colo precedente, non saranno rimossi dal loro uffizio che ogniqualvolta il loro brevetto di ideneitá non sia ricon- fermato.

Art. 388. I sotto-maestri per le scuole inferiori, contem-

plati agli arficoli 386 e 358, potranno essere nominati anche fra le persone che non saranno munite di alcun brevetto di idoneitá.

{ maestri delle scuole, che non restano aperte che alcuni mesi dell’anno, saranno pareggiati per questo riguardo ai solto-maestri predetti.

I sotto-maestri delle scuole del grado superiore, contem- plati agli articoli 360, 361, potranno essere nominati anche fra le persone che nen avranno se non se il brevetto d’ido- neitá pel grado inferiore,

Art. 389. Ogniqualvolta non si offrano per riempire le va- canze di qualsiasi grado od ordine se non che candidati sprovvisti dei titoli richiesti dalla legge, sará falta facoltá ai municipi di provvedere simili vacanze colla nomina di per- sone che, guantunque non provviste di questi titoli, saranno credute sufficientemente abili per l’ufficio cui saranno chia- mate.

Queste nomine, come altresí quelle di cui è detto nell’ar- ticolo precedente, saranno fatte, e, ove accada, rinnovate anno per anno.

Art. 590. Le nomine per provvedere di maestri le scuole che devono essere rette da persone munite di brevetti d’ido- neitá, a norma di questa legge, saranno fatte, salvo il dispo- sto dall’articolo 587, nel periodo delle vacanze autunnali in tutto il regno, dopo che avranno avuto luogo gli esami pel conseguimento dei brevetti.

Nell’intervallo, tra il cominciamento dell’anno e le va- canze, non sará provveduto a queste scuole che in via prov- visoria.

Art. 391. Le nomine dei maestri per le scuole inferiori e quelle di cui agli articoli 588 e 389 saranno notificate all’i- spettore, il quale, nel caso che siano state fatte in irasgres- sione della legge, dovrá promuovere presso il ministro P’an- nullamento delle medesime.

Quelle dei maestri per le scuole superiori saranno sotto- poste all’approvazione ministeriale.

Sezione III. — Degli stipendi attribuiti a maestri.

Art. 592. Per gli stipendi da assegnarsi ai maestri, le scuole primarie sono divise in urbane e rurali,

Art. 393. Le scuole urbane sono divise in quattro classi, a norma della popolazione e dell’agiatezza dei comuni in cui sono istituite.

Sara:no annovcerate fra le scuole urbane non solo quelle che sono stabilite nei comuni che hanno titolo di cittá, ma altresí quelle che saranno stabilite negli altri comuni che avranno una popolazione agglomerata eguale a quella delle cittá, le cui scuole saranno collocate nella quarta classe delle urbane.

Art. 594. Le scuole rurali sono divise in tre classi, in ra- gione del numero degli allievi che le frequentano e dell’a- giafezza degli abitanti del luogo in cui sono stabilite. Le scuole, quantunque appartenenti ad un comune con titolo di cittá, o ad un comune che, in coerenza all’articolo prece- dente, gli è pareggiato, si troverauno situate in borgate sc- parate e lontane dal centro in cui è agglomerata la parte principale della popolazione, verranno annoverate fra le scuole rurali.

Art. 395. La classificazione delle diverse scuole per cia- scun comune nelle singole provincie sará fatta, sentiti i Con- sigli provinciali, con decreto regio, Questa classificazione potrá essere riformata, seguendo le stesse norme.

I diversi stipeadi da assegnarsi dai municipi ai maestri delle scuole inferiori ed a quelli delle scuole superiori nelle