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vizi effettivi prestati nelle scuole pubbliche comunali od in quelle che a queste sono pareggiate.

Caro VII. — Disposizioni concernenti le scuole femminili.

Art. 436. Le prescrizioni di questa legge, nelle quali non è fatto espressamente cenno che dell’istruzione primaria ma- schile, si applicheranno egualmente all’istruzione primaria femminile, salve le eccezioni che saranno richieste dall’in- dole propria di quest’ultima.

Le maestre saranno sottoposte al regime dei brevetti di idoneitá cui sono sottoposti i maestri, ed avranno, tanto in ordine all’insegnamento che saranno chiamate a dare nelle scuole pubbliche quanto in ordine a quello che daranno nelle scuole private, i diritti stessi che ai maestri medesimi svuo accerdati, Potranne di piú essere autorizzate ad insegnare anche prima di aver compita l’etá richiesta nei maestri.

Il minimum però dello stipendio cui avranno diritto nei diversi gradi e nelie scuole delle diverse categorie e classi le maestre, sará di due decimi inferiore a quello cui, a norma della tabella L hanno diritto i maestri.

Unregolamento particolare per l’istruzione femminile de- terminerá i programmi, l’ordine degli stadi e degli esami e le condizioni di disciplina da osservarsi nelle diverse senole ed il modo con cuni i comitati mandamentali dovranno procedere alla ispezione delle medesime.

Art. 457.1 comitati miandamentali, riservato il disposto dall’articolo 423, delegheranno per quanto sará possibile l’i- spezione e la visita ordinaria delle scuole e degli stabilimenti sí pubblici che privati in cni si educano e si istruiscono le fanciulle a persone del sesso femminile che, per le loro qualitá morali e la loro coltura, sembreranno piú idonee a tali fanzioni.

Art. 438. Gli istituti, di cui all’articolo 431, destinati alla educazione femminile, quantunque l’istrozione che vi si da sia superiore a quella che si dá nelle scuole primarie, sono sottoposti alla deputazione che a queste scuole sovrintende. La loro ispezione sará esercitata secondo le norme stabilite nell’articolo 437 da persone delegate dall’ispettore, nel di- stretto del quale questi istituti sono posti.

Il ministro determinerá quali sono gli istituti che debbono essere posti in questa categoria,

Art. 459, Le persone che insegnano negli istituti religiosi soggetti a clansura saranno dispensate dal far constare della loro idoneitá legale.

Questi istituti dipenderanno per ciò che riguarda Yispe- zione in ordine all’istruzione che vi si dá alle fanciulle che non intendono dedicarsi alla vita claustrale, dalla deputazione precitata, la quale delegherá questa ispezione ad ecclesiastici aventi le qualitá richieste in coloro ai quali secondo articolo. 425 vuol essere delegata l’ispezione dell’insegnamento reli- gioso nelle scuole primarie.

Capo VII. — Delle scuole magistrali.

Art. 440. AI fine di fornire alla gioventú le cognizioni ne- cessarie per ottenere l’idoneitá richiesta da questa legge nei maestri e nelle maestre delle scuole primarie, ‘saranno isti- tuite per tutto il regno cinque scuole magistrali, in ciascuna delle quali si daranno sotto la stessa direzione, e per quanto sará possibile dagli stessi professori, gli opportuni insegna- menti ai giovani dell’uno e dell’altro sesso che intendono de dicarsi a questo ramo d’istruzione.

Art. 44{. La sede di queste scuole sará stabilita nelle cittá in cui meglio potranno rispondere al fine della loro istituzione,

Art. 442, Ognuna di esse si dividerá in sezione maschile e

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femminile; le due sezioni saranno stabilite in locali distinti,

Art. 443. A capo di cgni scuola sará un direttore nomi- nato dal Re fra le persone che per la loro perizia nell’inse= gnamento e nella materia pedagogica saranno ripuiate piú abili a tale uffizio. AI direttore sará affidata una parte dele Finsegnamento. Le altre parti principali saranno affi’ate a due professori nominati parimente dal Re fra le persone che pei lero stadi o per funzioni accademiche esercitato, sem- breranno piú idonee per la parte dell’insegnaniento cui sa- ranno chiamaie. .

Tali professori potranno essere anche nominati annual. mente dal ministro a titolo straordinario. Gli insegnamenti minori saranno affidati ad istitutori nominati pure annual mente dal ministro stesso,

Art. 484. Alla sezione femminile savá addetta una ispet- trice che subordinatamente al direttore veglierá sulla disci. plina interna, assisterá alle Jezioni e sará incaricata degPin- segnamenti concernenti Veconomia domestica ed i lavori propri dei sesso femminile. All’ispeltrice potrá essere age giunta una sotto-ispettrice,

Tanto la prima quanto la seconda saranno nominate dal ministro fra le persone munite di un brevetto del grado su- periore per le scuole primarie, e che per la loro esperienza nell’insegnamento e per ie loro qualitá morali saranno sti- mate piú atte a queste funzioni.

Art. 445. Glistipendi del direttore e dei professori saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai direttori e pro= fessori dei licei, non escluso l’acerescinento decennale.

Gli stipendi della ispettrice e della sotto-ispettrice saranno repolati con un aumenio di ire decimi in base al minimuni cui hanno diriîto le maestre e le sotto- maestre del grado su» periore negli stabilimenti della cittá in cui sará istituita la scuola magistrale.

L’ispettrice e la sotto-ispettrice avranno inoltre diritto al- ‘

Palloggio. Agli istitatori saranno assegnate convenienti indennitá da regolarsi secondo il numero di lezioni che daranno nelle

seuole.

Art, 446. A ciascuna delle sezioni sará aggiunta una scuola.

primaria compiuta dei due gradi d’insegnamento per servire di norma e di esercizio agli allievi delie due sezioni.

Art. 447. Le spese delle scuole magistrali saranno ripar- {ite per eguale porzione tra lo Stato e te provincie in van» taggio delle quali sono stabilite.

I Jocali ed il materiale necessario, il personale addetto al servizio, Valloggio della ispettrice e della sotto-ispettrice e Ie scuole di cui all’articolo precedente saranno a carico della cittá in cui le scuole magistrali avranno la loro sede,

Art. 448,1) programma delle seuvle nelle due sezioni: il tempo che dovranno durare i corsi per ciascuno dei due rami d’isiruzione; le condizioni di ammessione a questi corsi; la disciplipa da osservarsi nelle scuole ; l’ordine degli esami; la forina ed il valore dei certificati che ne ritireranno i giovani dell’uno e dell’aliro sesso, come altresí îe attribuzioni dei direttori, saranno determinate con regio decreto,

Art, 449. Le scuole magistrali dipenderanno immediata- mente in quanto all’ispezione alla deputazione sopra le scuole tecniche e primarie.

Caro IX. — Disposizioni generali,

Art. 459. Le scuole primarie per gli adulti che potranno aprirsi nei diversi comuni saranno messe soîto il regime delle altre scuole primarie e sottomesse all’ispezione dei ri- spettivi comitati mandamentali.