Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/378

Da Wikisource.

1855. Non credevasi poi allora poter fare sul reddito della linea di Susa il fondamento calcolato dal Ministero. lí risul- tato ottenuto fino ad oggi ha invece confermato le previsioni dell’amministrazione, e l’avvenire di questa linea si presenta sotto felici auspizi.

Per queste ragioni la Commissione ammette la cifra pro- posta qual reddito complessivo per l’esercizio di tutte le strade ferrate, osservando solo che, qualora si verificasse in tal misura, sará ber difficile che il suo passivo possa rimanere nella complessiva cifra calcolata in lire 4,897,990 come tro- vasi nel bilancio deile strade ferrate, poichè sarebbe un am- mettere che le spese siano al discito del 580 per cento del prodotto lordo, cosa che si verifica bensí in strade poste in favorevolissime condizioni pianimetriche, ma non può esserlo per una strada che offre, sotto questo rapporto, le piú grandi difficoltá fra tutte le strade ferrate esistenti. Adogni modo il risultato proverá quale delle due cifre siasi piú scostata dalle previsioni. Per l’attivo la Commissione crede poter ammet- tere quella proposta di lire 10,500,000.

Categoria "1, Telegrafi elettrici.

il Ministero propone di ammettere per il bilancio attivo del 1853 l’identica somma che calcolò per quello del corrente esercizio. Per veritá questo non può essere che un equivoco, poichè il numero delle linee telegrafiche che saranno in aitli- vitá nel 1855 è talmente superiore a quello del 1854, che non si sa comprendere come il risultato possa rimanere il medesimo, e tanto piú se riescisse felicemente, come pure giova sperare, l’impresa del telegrafo sotiomarino. Ma pre- scindendo anche da quella linea, noi abbiamo attualmente 79? chilometri di linee telegrafiche con un aumento che avrá luogo gradatamente sino alla totale somma di chifometri 1376 che nel 1855 saranno in attivitá per l’anno intero. È ben vero che alcune non fanno che stabilire nuove comuni. cazioni con paesi coi quali giá si corrispondeva, come quella di Brissago colla Svizzera, giá legata per la via di Ginevra, e quella di Sarzana colla Toscana legata per la via di Lombardia, ma anche quelle aumentano i mezzi di comunicazione, sa- ranno piú o meno attive, ma un reddito lo daranso.

Per questi motivi la somma di lire 200,000 proposta dal Ministero si porta dalla Commissione a lire 300,000.

Redazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 15 dicembre 1854, con cui presenta al Senato il pregetto di legge approvato dalla Ca- mera nella*tornata dell’11 stesso mese.

“Sicnori! — Il bilancio affivo delle Stato proposto dal Mi- nistero nella somma di lire 128,182,561 58 essendo stato adottato dalla Camera dei deputati nella seduta dell’11 vol. genie mese nella somma di lire 128,382,914 40 con un au- mento di lire 200,252 82 motivato da alcune variazioni ed aggiunte riconosciutesi necessarie dopo la formazione del bilancio medesimo sulle basi delle riscossioni eseguite nel corrente anno ed in conseguenza delia formazione dei ruoli per le contribuzioni dirette, ho ora l’onore di sottoporre il relativo progetto di legge alle deliberazioni dei Senato con preghiera di volerlo dichiarare d’urgenza stante Pimminente apertura dell’esercizio, pronto, occorrendo, a fornire spiega- zioni circa le variazioni suddette.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1, H Governo è autorizzato ad esigere le entrate tulle ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l’esercizio 1855, secondo la ripartizione ed in con- formitá delle leggi e tariffe in vigore.

Art. 2, I centesimi addizionali per la riscossione delle im- poste dirette sono conservati nella proporzione di quattro per lira.

Art. 3. Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1855, la riscossione delle imposte e tasse dirette sará operata su quelli dei 1854, e nella misura in cui furono per tale anno stabilite,

Art. IL. (n tutti i casi ia cui all’epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimposte divisionati, provinelali e comunali, alcupi aci bilanci delle divisioni e dei comuni non siano per anco approveti, le relutive sovrimposte saranno ripartite nella misura e proporzione stabilita per l’anno antecedente, salvo il dovuto compenso nel riparto dell’annata successiva.

Art. 5, Nessun’altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrá percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita.

Art. 6, Nulla resta innovato quanto alle eiazioni di diritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari,

Art, 7, La facoltá concessa dall’articolo $ della legge del 3î gennaio 1852 al ministro delle finanze di emettere Buoni del Tesoro sino alla concorrenza di venti milioni di lire in antio cipazione delle imposte, è rinnovata per tutto l’anno 1855 colle stesse condizioni dalla detta legge stabilite,