Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/453

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mine di giorni 10, dalla data della pubblicazione della legge d’approvazione della stipulata alienazione.

Per tutti i sopra espressi motivi, ravvisando conveniente ed opportuna l’alienazione di cui si tratta, spera il riferente che la Camera a cui ha l’onore di rassegnare il relativo con- tratto, vorrá convalidare l’operato dal Governo del Re, ed adottare il seguente progetto di legge avente per oggelto la approvazione del medesimo.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È approvato l’atto stipulato il 28 dicembre 1883 nell’ufficio di intendenza generale di Sassari portante vendita a favore di Giacomo Queirolo della casa demaniale detta Casa alta situata sulla piazza Carra piccolu in Sassari, mediante il prezzo di lire seimila seicento sessanta, e sotto la osservanza delle condizioni dall’atto suddetto determinate,

Relazione fatta alla Camera il 29 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Ledá WIttiri, Cambieri, Delitala, Ara, Grixoni, Falqui-Pes e Tola, relatore.

Sicnori! — La vendita di una casa detta Cusa alla situata nella Carra piccola, piazzetta o meglio contrada della cittá di Sassari, che fu fatta dal demanio nel 28 dicembre dello scorso anno 1853, è uno di quegli atti di cosí assoluta ur- genza ed evidente necessitá, che laddove non fosse stato sol- lecitamente eseguito, avrebbe senza meno cagionato grave danno agl’interessi del demanio medesimo. Imperocchè, oltre di trattarsi di uno stabile giá cadente in rovina, che abbiso- gnava di pronte e non poche riparazioni onde non crollasse intieramente al suolo, di un fondo, il di cui valore assoluto fu fissato dall’ingegnere centrale in sole lire 7744 58, benchè in relazione al fitto (che però non si poteva esigere per es- sere esagerato, e superiore ai mezzi degli inquilini) sia stato presunto nell’altro venale di lire 9038 49; concorreva pure la circostanza, che la riedificazione di una contigua casa, cui aveva posto mano il signor Giacomo Queirolo, rendeva sempre piú rovinosa la condizione della suddetta Casa alta, ed inol- tre aveva giá impegnato l’amministrazione demaniale in una lite, il di cui esito non poteva esserle che sfavorevole sotto il rispetto cosí delle spese giudiziarie, come delle altre, cui avrebbe dovuto sottostare, per rendere immune da ogni pe- ricolo, 0 risarcire di ogni danno id proprietario della casa vicina, E siccome ie accennate circostanze e considerazioni sorgevano in un fempo in cui era imminente la chiusura della Sessione parlamentare, nè si poteva perciò chiedere sul proposito la previa autorizzazione dei poleri dello Stato, molto opportunamente il Governo del Re mandava proce- dersi intanto all’alienazione di quell’immobile per mezzo di pubblici incanti, colla riserva di farla poi approvare per legge.

I documenti e le carte annesse al progetto ministeriale, che la vostra Commissione si ha fatto il dovere di esaminare diligentemente, comprovano ad evidenza essere state osser- vate dal demanio tutte le cautele e le formalitá prescritte dalla legge, tanto nei primi incanti che andarono deserti, quanto nei secondi, nei quali l’offerta di lire 6660 fatta dal Giacomo Queirolo essendo stata superiore a tuîte le altre, né avendo ricevuto aumento di sorta nel termine legale stabilito

pel decorso e per la scadenza dei fatali, operò, come di di- ritto, il deliberamento definitivo della casa a di lui favore. E dalle stesse carte e documenti risulta eziandio che nulla si ommise dagli amministratori del demanio, e che Iodevol- mente essi si adoperarono affinchè l’alienazione riuscisse il piú possibile vantaggiosa alle finanze dello Stato.

Non pretermise la Commissione di ponderare eziandio la opposizione fatta a tal vendita dai sedicenti eredi di Rosalia Fondsani Doro, dalla quale la casa in discorso fu legata con altri stabili aj padri gesuiti, onde riconoscere se e come sus- sistessero, e fin dove nel caso potessero estendersi i da loro supposti od allegati diritti. Ma oltre che il parere del consu- lente legale delle finanze, riferito dal Ministero nella esposi- ziene dei motivi del suo progetto di legge, teglieva giá in prevenzione le dubbiezze che sul proposito potessero insor- gere, ebbe poi a convincersi la Commissione medesima, che siffatte pretensioni messe in campo dai sedicenti eredi neces- sari della legante, erano e sono prive affatto di fondamento; perciocchè la Rosalia Fondoni Doro col suo testamento del 22 ottobre 1764, ricevuto Usai in Sassari, dispose espressa- mete che la rendita sopravanzante al servizio della messa quotidiana perpetua da lei instituita si devolvesse alla sagre- stia del Gesú, ossia al prefetto della medesima, per impie- garla a suo gusto e volontá. Laonde appare chiaramente, che nessuna condizione eventuale a favore dei suoi eredi e suc- cessori, sia presenti che futuri, fu apposta dalla testatrice al suddetto legato, in virtú della quale essi dovessero suben- trare nel possesso e proprietá dei beni legali, o quanto meno della casa anzidetta, laddove i padri gesuiti venissero a man- care, come poi accadde, nel mentovato collegio del Gesú di Sassari,

Mossa pertanto da queste considerazioni che mettono in sodo la facoltá, latilitá e la necessitá per parte del demanio di vendere la suddetta Casa alta, e riconosciuto regolare in ogni sua parte il modo con cui l’amministrazione demaniale procedette alla vendita, la vostra Commissione a voti una- nimi vi prepone per mio mezzo l’approvazione pura e sem- plice del progetto di legge quale fu proposto dal Ministero.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavom) 11 aprile 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Ca- mera nella tornata del 6 stesso mese.

Sienori! — La Camera dei deputati, nella seduta del 6 cor- rente aprile, avendo adottato l’unito progetto di legge per l’approvazione dell’atto stipulato il 28 dicembre 1853 nell’uf- ficio d’intendenza generale di Sassari portante vendita a fa- vore di Giacomo Qaeirolo della casa demaniale detta Casa alta, situata sulla piazza Carra piccola in detta cittá, me- diante il prezzo di lire 6660, il ministro di finanze ha l’onore di rassegnare il progetto medesimo alle deliberazioni del Se- nato del regno.

Relazione fatta al Senato V8 maggio 1854 dall’ufficio centrale composto dei senatori Caccia, Di Collegno Giacinto, Malaspina, Della Planargia e Musio, re- latore.

Stenor1! — L’onorevole ministro delle finanze vi domanda la sanzione di una legge che autorizza l’alienazione di una