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— 1267 — PED E IR ERI ER cas TSI PR EI ra" SESSIONE DEL 1803-54

Berta ed Asigelo Binelli, testimoni idonei e richiesti, Pila. strissimo signor conte Camillo Benso di Cavour, cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordane del mentovato Or- dine, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, per parte delle finanze ; e l’iliustrissimo signor com- mendatore Luigi Cibrario, senatore del regno, primo segre- tario di S. M. pel Gran Magistero inauriziano per parte del prefato Ordine, i quali hanno inteso i seguenti capi di con- venzione, la quale non avrá effetto se non dopochè sará stata approvata per legge, e quindi ridotta in atto pubblico.

Art. 1. L’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro vende alle fi- nanze dello Stato:

4° 1) podere di Pobielto situato sui territori di Trino, Morano, Camino e Pontestura, composto di ettare emquecento quaran- tasette ed are oltanteselte, centiare ottantuna,comeè descritto negli atti di terminazione e cabreo giudiziale formato dal geo- metra Rabbini, portante fa data del due gennsio quaranfuno ;

2° il podere di Gazzo, situate sui territori di Casale, Motta dei Conti e Candia, composto di ettare dascento novantuna, are ottaniasette, centiare settanioatto, come è descritto negli atti di terminazione e cabreo giudiziale formato dalio stesso geometra, il tredici febbraio wille ottocento quarantacinque;

5° Il podere del Rulosino, situato sui territori di Casale, Motta dei Conti e Terrasa, composto di ettare centosei, are novantaquattro, centisre cinquantotto, come è descritto négli atti di terimiazzione e cabreo deila stessa dala;

4° 1 cavo principale di Pobietto e Gazzo con tutti i suoi affiuenti e derivativi a cominciare dalla Galeazza fino al fe- nimento di Pobietto, descritto in parte nel cabreo giudiziale fatto dal deito geometra in dala del sei novembre rolile vt- tocento quarantatrè ;

5° Tulti finalmente gli altri oggetti, ragioni e diriiti posse- duti dall’Ordine dei santi Manrizio e Lazzaro, descritti nella relazione di perizia dell’architetto Eugenio Ara, in data venti ottobre mille ottocento cinquantatrè e tutte le ragioni che iu dipendenza dei medesimi, od altrimenti avesse 0 potesse a- vere lo stesso Ordine, esa riserva però delle ragioni dei lerzi circa ad alcuni cavetti secondari accennati nella detta perizia per sola indicazione.

Art. 2, Tale vendita s’intende fatta per tutto guanto può all’Ordine manriziano competere allo stalo attuale delle cose sopra ciò che in essa vendita cade, e con tnite le servitú sí attive che passive, cone pure cor tatti gli obblighi o pecu- niari o d’erogazione d’acqua, cui vanno soggetti i poderi, canali, roggie e cavi.

Cun deita vendita vintendono cedute alle finanze tutte le scorle d’ogni natura, mobili, masserizie, attrezzi, legnami, materiali ed ogni altra cosa, tanto mobile che immobile, spettante all’Ordine maunriziano.

Avt. 7. La vendita comincierá ad avere effetto agli undici novembre corrente anno mille ottocento cinquantaquattro, e da quell’epoca le finanze entreranno in possesso di tutto ciò e quanto costituisce el appartiene ai mentovati poderi di Pobietto, Gazzo e Rolosino, compresi ben inteso gli edifizi, diritti e ragioni stati cedati al suddetto Ordize daila siznora Malinverni, erede Magrelli, coll’istramento del diciotto di- cembre mille ottocento quarantanove rogalo Carlevaria, £ S’intenderanno esse finanze egualmente surrogate al sacro Ordine in tutte ie ragioni sí attive che passive, riflettenti l’attuale affittavolo maggiore Luigi Festa, in dipendenza del coniratio d’affittamento del nove settembre mille ottocento quarantadue, rogato Carlevaris, e cosí specialmente quanto all’attivo, per la rappresentazione e restiluzione dello scorte ed altri oggetti qualunque di eni potè essere caricato nelle

medesiaro ; è, quanto al passivo, per ogni pretesa d’inden- nitá, buonificazione od altra che potesse per avventura mi- surare verso il sacro Ordine, dipendentevente al suddetto contratto d’affittamernto con dichiarazione però che spetterá al sacro Ordine l’intiero fitto della corrente annata, quando anche all’epoea suddetta della presa di possesso ne fosse an- cora dovuta una anche minima parte.

Art. ll. Sebbene dopo tenuti in debito calcolo tuiti gli oneri da cui, per qualunque litelo, sono affetti gli stabili ca- denti in vendita, il prezzo di essa fasse stato stabilite in una anaua rendita su! debito pubblico dello Stato di lire cento quindici mila, essendosi però, in vista particolarmente di questo contralto, e coll’epportanitá delle trattative seguite relalivamente al medesimo, fransatio quindi sulla domanda promossa dalle finanze dello Stato per fa consecuzione dexli arretrati del canone di cui l’enfileuta di Gazzo e Pobietto era rimasto in debito per il tempo ir cui le medesime ne erano amministratrici, e cosí a tutto l’anno mille ottocento venti» sei, perciò a tal titolo, e cosí a piena tacitazione di detta pretesa, il prezzo suddetto viene ridotto e fissato definitiva- nente nella rendita come sopra di lim centocinquenila al cinque per cento, delle cui relative cedole sará falla delle finanze la consegna all’Ordine all’epoca delia riduzione in atto pubblico della presente convenzione, con dichiarazione che il semestre di detta rendita in corso zil’andici novembre mille ottocento cinquantaquatlro sará esatto dalle finanze in proprio vantaggio, in quanto al prorata anteriore a detto giorno undici novembre mille ottocento cinquarntaquattro,

Art. 3. In conseguenza dello stipulato all’articolo terzo in- tendendosi subegirate le fiscanze dello Stato in tolti i dietli e ragioni sequistate pel sacro Ordine dalla suddetta signora’ Maurina Colticaccia moglie Malinverni, erede Magrelli col succitato istramevto di transazione diciotto dicembre mille ottocento quarantanore rogato Cerale, si avranno pure le medesime per surrogafe nell’ipoteca speciale dalla medesima consentita collo stesso istrumento per garanzia della promessa d’evizione dei beni, edifizi e ragioni con esso cedati al sacro Ordine, stata tale ipoteca conservata medianie l’iscrizione presa sliufficio di Casale il sedici siarzo mille eltocentocia» quanta al volame centequaranta, articolo centorovantotta.

Saranno nerò d’altro canto tenute le finanze a concorrere eol sacro Ordine alla cancellazione delle iscrizioni prese an- teriormente alla detta convenzione confro i featelli Magrelli per i canoni enfitceticí dei tenimenti di Gazzo e Pobielto, e ciò a termini della speciale obbligazione assuntasi dal sacro Ordine nella stessa transazione del diciolto dicembre mille ottocento quarantaneve. A

Art. 6. L’Ordine mauriziano consegnerá alle finanze tutti i titoli e le carte che esso rifiene relativi agli oggetti cadenti in vendita.

Falta la presente per doppio originale, alla quele, previa lettura e conferzia, si sono le parti sottoscritte alla presenza dei testimoni.

Sottoscritti all’originale . Lurci Ciprario — ©, Cavoun, Gaetano FusracHio BertA, festoánonio, AncELO GIUSEPPE BINELLI, testimonio Tronoro Bannato, direttore capo di divisione. Per copia conforme : Il direttore capo di divisione del demanio nel kinistero di finerze T. BARNATO,