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all’articolo 2 del progetto (lettera 4) gli articoli 5 e 6 della legge 19 maggio 1851 che nella Jegge organica sono surro- gati da disposizioni non per anco altuabili, gli articoli 4 e 7 di quella legge medesima e gli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 luglio 1852, i cui articoli corrispondenti nella legge orga- nica (34, 78, 81, 122) non si potrebbero comodamente sur- rogare a quei primi nella loro integritá, si sono invece agli articoli 2, 5 e 9 della legge summentovata 19 maggio 1851, ed agli articoli 1, 2, 3 della legge 1% giugno 1853, sostituiti gli articoli 9, 10, 54, 69, 70, 71 della stessa legge organica siccome quelli che riproducono le stesse dispesizioni, ma in alcune partí migliorate e ridotte a maggiore compimento,

Alle altre disposizioni poi deîla legge 15 giugno 1853, che si riferiscono alla liberazione, il progetto non si limita a sostituire le corrispondenti disposizioni degli articoli 115, 122, 125 di essa Jegge organica, ma mette in vigore l’intera sezione 2* del capo II, del titolo II, comechè le disposizioni accessorie che ivi si contengono, non solo possano anch’esse aituarsi fin d’ora senza incomodo alcuno, ma rendano altresí piú perfetta e compiuta l’esecuzione delle disposizioni prin- cipali. i

Similmente parve opportuno attuare sin d’ora la disposi- zione dell’articolo 138 intesa a porgere viemmaggiori gua- rentigie pei surrogati ordinari, e la sezione 4* del mento- vato capo IIf, titolo II, che, ammettendo le surrogazioni per cambio di categoria, somministra fia d’ora una nuova agevo- lezza agli uomini di lera per surrogare.

L’articolo 8 della legge 19 maggio 1881 (a cui si riferi- scono anche le leggi di leva del 1832 e del 1853) rimandava alla legge organica allora futura la determinazione della ferma cui andrebbero soggeiti gli uomini di leva,

Poichè è ora imminente il compimento di quest’altima legge, è ovvio che essa si applichi anche in questa parte (cioè nel titolo IV) alla leva attuale.

Pare anzi conveniente sollecitarne altresí la immediata applicazione nella parte concernente gli arruclamenti volon- tari (titolo III), siccome quelli che retti finora da disposizioni diverse, talune incongrue, o viete, ed emanate in gran parte per via soltanto di ordini ministeriali, preme ormai di sot- toporre alle certe norme della legge, nè richiedono del resto, pel momento almeno, ampi sviluppi regolamentari, D’altra parte sino dal 4881 ebbe cura il Governo di sottoporre per quanto possibile tali arruolamenti alle norme della futura legge organica, e non sarebbe neppur ovvio differirne l’inte- grale applicazione.

Finalmente le disposizioni transitorie degli articoli 184,

188, 186, 187 che mirano principalmente ad accelerare l’or-

ganamento definitivo dell’esercito, a norma della legge stessa, si devono perciò appunto intendere attwabili sin d’ora. Ma perchè la letterale significazione dell’articolo 188 sembra comprenderle anch’esse nella dilazione ivi prescritta, non è forse superfluo rimuovere egri dubbio o difficoliá con espli. cita dichiarazione ? °

Per queste considerazioni l’articolo 3 del progetto pre- scrive anche Ja immediata attuazione dei titoli IM e IV della legge organica e delle mentovate transitorie disposizioni.

Messa cosí in vigore colla legge che si propone gran parte della legge organica suldetta, piú non rimarrá ad iniziare nella leva ventura che l’esecuzione del titolo I dei due primi capi e di parte del capo III del titolo II e del titolo V, la quale graduata attuazione non dubitiamo che debba riuscire nel presente caso anche piú agevole, e perciò piú regolare e perfetta.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla classe di leva dell’anno 1853 un contingente di {2,000 uo- mini,

Art. 2. Sono applicati alla presente leva:

a) Gli articoli 4, 8, 6, 7 delia legge 19 maggio 1851, e gli articoli 2, 3, 4 della legge 4 luglio 18532;

b) Gli articoli 9, 10, 54, 69, 70, 71, 158 e le sezioni le IV del capo III, titolo HI, della legge sul reclutamento deli- l’esercito, ;

Art. 5. Sono finalmente poste sin d’ora in vigore le dispo- sizioni dei titoli III e IV, non che gli articoli 184, 185, 186 e 187 della legge ora detta.

Art. 4, È derogato al regio editto ed al regolamento gene- rale per le leve del 16 dicembre 1837 in tutto ciò che è con- trario alla presente leggo.

Relazione fatta alla Camera il 29 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Moffa di Lisio, Piacenza, Buraggi, Cadorna Raffaele, Richetta, De Sonnaz, e Sauli Hamiano, relatore.

Sicnorni! — H progetto di legge che il ministro della guerra proponeva alla Camera nella tornata del 20 marzo, relativo all’arruolamento di 12 mila uomini sul contingente dell’anno 1853, è con bastante chiarezza dich’arato dalla prolusione che lo precede; sarebbe quindi inutile lo estendersi a mag- giormente giastificarlo con nuovi argomenti, fra i quali il principale si è quello della necessitá di provvedere pronta- mente a completare le file dell’esercito nostro.

Esaminandolo però attentamente, la vostra Commissione, o signori, non potè a nseno di non riconuscervi un gran passo di progredimento per la migliore costituzione dell’armata, sia perchè col contingente di questa leva, che è stabilito con-

‘ forme a quello della legge antecedente, si supplisce cppor-

tunamente ai suoi bisogni, sia perchè, con un proporzionato ripario del contingente medesimo, si va mano mano creando una bene ordinata riserva, sia infine perchè, mediante l’ap- plicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 19 maggio 1851 e degli altri 2, 3 e 4 della legge 4 luglio 4852, si prov- vede giustamente all’esenzione dal servizio di terra a favore dei marinai e degl’iascritti marittimi, si fissano Je norme da seguitarsi nei Consigli di leva e si definiscono positivamente le condizioni alle quali debbono seddisfare i surrogati or- dinari.

Nè questi miglioramenti sono i soli dei quali va informata la legge; ma, mediante le prescrizioni fatte dall’alinea d del- Particolo 2, e coll’articolo 3, si fissano norme sicure alle operazioni del reclutamento, si dichiarano le competenze relative alla liberazione dal militare servizio ed il modo ie- gale di conseguirle ; infine si stabiliscono le disposizioni op- portune a poter consegnire la surrogazione per iscambio di categoria; le quali cose, sebbene sostanzialissime, o non erano state sufficientemente definite dalle antiche leggi e regolamenti, od erano anche state neglette abbandonandole all’arbitrio, per cui gravi e continue lagnanze si elevavano centro il potere.

La nuova legge, al contrario, amovendo questo disordine, sebbene da un lato forzatamente colpisca il cittadino coll’im- porgli quel tributo di sangue che oramai è sacro dovere a