Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/466

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chinnque ami la palria, lo protegge dall’altro, provvedendo a che la vecchiezza non rimanga mai abbandonata, il bisogno non sia dimenticato, nè mai vada arrestato od incagliato il lavoro e l’industria.

Aggiungasi che, coll’adottare Îe disposizioni transitorie delia legge sul reclutamento che sará in breve pubblicata, e coll’ammettere particolarmente l’articolo 197 delle mede- sime, si vengono ad impedire abusi grandissimi e si fa giusta partie al privilegio di esenzione di cui hanno sinora go- duto i religiosi a delrimento di molte e molte sventurate fa- miglie.

Insorama, o signori, la legge presente è l’anello legale che, senza alcun turbamento, giova a collegare l’antico sistema di reclutamento col nuovo, migliora ia fondamentale costito- zione dell’esercito e ci predispone a poter agevolmente ap- plicare la totalitá della legge che, or sono pochi giorni, fu sancita dal Farlamento.

Persuasa quindi da queste ragioni, ja Commissione vostra, nel mentre crede opportuno di proporvi l’adozione della legge tale quale viene proposta dal Ministero, non può tralasciare di sottomettervi Pimportanza di sollecitare questo vostro favorevole voto, onde profittare della buona stagione per provvedere alle operazioni del richiesto reclutamento, le quali, principalmente in Sardegna, riuscirebbero assai pe- ricolese e difficili, quando si lasciasse inoltrare l’estate, che in quelle regioni è stagione d’intemperie,

Relazione del ministro della guerra (La Marmora) 1° aprile 1854, con cui presenta al Senato «l progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 30 marzo 1854.

Siexori! — Conformemente ai principii organici su cui riposa la legge testè promulgata pel reclutamento dell’eser- cito, abbiamo Vonore di presentare al Senato del regno il progetto di legge, giá adottato dalla Camera dei deputati, per ia leva di 12 inila uomini sella classe del 1833. Seno in- fatti tultora presenti alla memoria del Senato le considera- zioni ed i computi che determinarono quelle disposizioni della mentovata legge organica, che concorrono a stabilire la forza dell’esercito, considerazioni e compoti che muove- vano appunto dal priucipio adotialo di un contingente annuo di 12 mila uomini, e che furono attuati sino dall’anno scorso colla-fegge di leva sulla classe del 1852,

Nè solu per quanto si riferisce ai contingente di leva il presente progetto si conforma slia nuova legge su! recluta- mento, ma abbiamo altresí procara:o di iniziare sin d’ora l’atinazione di quelle altre parti che insuperabili difficoltá altra volta esposte al Senato non ci obbligano a differire alla leva ventura. Al che ci mosse, non solo il pensiero che la legge verrebbe piú gradatamente e perciò piú agevolmente applicata, e che parecchie delle nuove disposizioni sono di qualche urgenza è non presentano difficoltá ad essere imme- diatamente attuate, ma la considerazione altresí che parec- chie delle riforme introdotte colle ultime leggi sulla leva annuale, e che bisogna cerlamente conservare, sono però

nella legge orgasica meglio ordinate ed a compimento

recate.

Mentre pertanto si conservano (uttavia in vigore le dispo- sizioni dell’antico regolamento per ciò che concerne le esclu- sioni dal servizio militare, le persone soggette alla leva, Vorganiamo delle operazioni di leva (modificato però dalla

legge 19 maggio 1851), alle riforme, esenzioni e dispense, agli scambi di numero ed alle surrogazioni ordinarie o di fratello (salve le riforme introdotte colla legge l luglio 1852), non che le disposizioni penali dello stesso regolamento, si mettono sin d’ora in alto cogli articoli 2 e 5 del progetto le disposizioni della nuova legge che reggono la liberazione (titolo I1, capo HI, sezione II), giá in gran parte iniziate negli anni addietro, quelle che rigusrdano la surrogazione per cambio di categoria (sezione III), la durata della ferma (ti- tolo IV) e gli arruolamenti vofontari (titolo HI), disposizioni futte che non immutano l’organismo delle operazioni di leva, e che preme d’introjurre sollecitamente.

infatti, per tal modo ad attuarsi non piú dimezzato, e, per cosí dire, a frammenti, il nuovo sistema intorno alla libera- ziune, evitando lo sconcio di molteplici disparitá fra le ope- razioni seguite nelle diverse leve, disparitá che danno luogo anche ad inconvenienti, per tal modo ancora viene definiti- vamente applicata la nuova ferma che sino dal 1851 è per legge sospesa, e finalmente vengono applicate norme certe e stabili agli arruolamenti volontari retti per l’addietro da disposizioni disparate, incerte, in alcune parti viele od in» congrue.

Oltre le suddette parti della legge organica, il progetto mette anche in vigore alcune sue disposizioni relative alle operazioni di feva (articoli 9, 10, 54, 69, 70 e 71). Ma è da avvertire che tali disposizioni propriamente non sono che la riproduzione di quelle giá state adottate sulla stessa materia colle leggi 19 maggio 1851 e 15 giugno 1853, con quelle modificazioni però e miglioramenti che si ebbe occasione di introdurvi quando furono inserte nella legge organica.

Eziandio si propone di mandare immediatamente ad effelto articolo 1358 della legge organica, col quale i surroganti or- dinari sono tenuti a somministrare alcune nuove e piú sicure guarentigie, Confidiamo che il Senato non avrá difficoltá a rendere applicabile anche alla Jeva di quest’anno siffatta di- sposizione, adottata giá per le leve future.

Finalmente si dichiarano nel presen(e progetto immedize tamente attuabili anche le disposizioni transitorie degli arti» coli 184, 185, 186 e 187 della legge organica, che, per una dubbiosa interpretazione deli’articolo 188, potevano a taluno parere differite esse pure all’anno venturo, i

Relazione fatta al Senato il 5 aprile 1854 dall’ufficio centrale, composto dei signori senatori Franzini, Maffei, Di Sonnaz, Colli, e Di Collegno Giacinto, rela» fore.

Sicnori! — La legge sul reclutamento dell’esercito, da voi approvata non ha guari, non dovendo essere posta in vigore se no* dopo la dichiarazione di discarico finale delia classe del 1853, ne seguiva che la leva militare da farsi su questa classe dovesse essere retta ancora dalle leggi anterivri, è particolarmente da quella dei 16 dicembre 1837. Ora, di quante correzioni abbisognasse cotesta legge ve lo hanno mostrato a sufficienza le taute discnssioni che ebbero luogo fra noi, sia in proposito della nuova legge snl reclutamento, sia in occasione delle varie domande fattevi dall’onorevole ministro della guerra pei contingenti annui da fornirsi all’ca sercito. Non vi fará quindi maraviglia se, nel chiedere al Parlamento autorizzazione di chiamare alle bandiere il con- fingente di quest anna, it ministro Ba cercato d’intro-

«durre fin d’ora nelle narme per questa chiamata molto di